Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 107
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, le questioni suddette attengono al merito e non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in controversia instaurata da una società che, avendo partecipato ad una gara indetta dal Centro Agro alimentare di Napoli S.p.A., aveva impugnato gli atti relativi alla procedura di appalto, giacché non poteva affermarsi a priori che si trattava di controversia tra privati, posto che dalla decisione sulla natura pubblica o privata del Centro Agro alimentare di Napoli dipendeva la decisione in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria o amministrativa).

Le società costituite per la costruzione e la gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale a norma dell'art. 11 comma sedicesimo legge n.41 del 1986 sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici, con la conseguenza che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse nei confronti di tali società relativamente a gare di appalto indette per la costruzione o la gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale. (Fattispecie relativa al centro agroalimentare di Napoli SpA).

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    Mario Pisano · https://www.filodiritto.com/ · 29 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 107
Data del deposito : 2 marzo 1999

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