Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE O.P.R. 26/4/1986REPUBBLICA ITALIANAAL N. TRIBUTARIA02 530/03 POPOLO ITALIANO MAT ALL. B - N. 5 ERIA LA CORTE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 11392/98 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Cron. 5887 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 20/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio Legale FIORILLO, difeso dall'avvocato FAGIOLO MARCO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
UFF II DD VELLETRI;
intimato avversO la sentenza n. 176/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Mario 2002 2824 CICALA;
-1- udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele PALMIERI che ha concluso per ricorso. -2- 11392SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. CI LI ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 176/43/9 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglieva l'appello dell'ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Velletri con cui era stato accertato a carico del sig. LI quale responsabile del circolo Enal Club Roma di Colleferro per l'anno 1987 un reddito imponibile ai fini IRPEF ed ILOR di oltre 46 milioni. Il ricorso è intestato all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Velletri ed è notificato all'ufficio stesso ed al Ministero delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile dal momento che questa Corte afferma con giurisprudenza ormai pacifica che in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente, avverso la decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria regionale, e' inammissibile se proposto e notificato all'ufficio finanziario periferico che ha emesso l'atto impugnato dovendo essere proposto, a pena di inammissibilita', nei confronti del ministero delle finanze ed allo stesso notificato presso l'avvocatura generale dello stato (10 gennaio 2002 n. 217; Cass. 17 gennaio 2002 n. 456) Ed il ricorso è inammissibile ancorche' il ricorso sia stato notificato presso l'avvocatura dello stato, atteso che gli uffici periferici dell'amministrazione delle finanze sono legittimati a stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali (come si ricava dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la "legitimatio ad causam" e "ad processum" di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti alle predette commissioni), mentre il ricorso per cassazione deve essere proposto, -o nei confronti del ministero delle conformemente ai principi generali, dal finanze, in persona del ministro in carica, e, nell'ipotesi in cui il ministero sia la parte intimata, deve essere notificato presso l'avvocatura generale dello stato, ai sensi dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass. 18 gennaio 2002 n. 522; 29 gennaio 2002 n. 1099). Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 giugno 2002. Mar Car почитзимо (не IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA maldo Oggi 20 FEB 2003 A W/CANCELLERE Amaldo se 10 A I E R A T M 1 1 . 0 N E I A N S I S E E N E T A I R T A U B . 5 2 7 1 9 3 6