Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 1
Rientra nella fattispecie della corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) il comportamento dell'incaricato di pubblico servizio che, svolgendo compiti preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati proponenti e l'ente di appartenenza, percepisca elevate somme di denaro per "agevolare e velocizzare" la conclusione di contratti di compravendita di immobili. In siffatta ipotesi le dazioni di denaro non sono correlate ad atti contrari ai doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole "interne" poste a presidio dello svolgimento del servizio pubblico; al contrario, è riscontrabile la violazione del principio di imparzialità che, connotandosi, soprattutto, come "dovere esterno", è posto a garanzia da favoritismi o da deviazioni per tornaconto personale da parte dell'agente: di detto principio di imparzialità l'accettazione della indebita "retribuzione" costituisce senz'altro un "vulnus", ancorché quest'ultima sia riferita a un atto legittimo. (Nella specie si trattava di dipendenti del Fondo pensioni della CARIPLO. La Corte, pur affermando il suesposto principio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, non rivestendo gli agenti la qualità di pubblici impiegati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1998, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 16.10.98
Dott. Oreste Ciampa Componente SENTENZA
Dott. Bruno Oliva Componente N.1363
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Componente N.1887/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e da BE OL, De IN NG, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 28.6.1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere A. Albamonte;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. E. Scardaccione che ha concluso per l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, per a.s.r. della sentenza del Tribunale e della Corte di appello limitatamente alla liquidazione alla parte civile, e per il rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati;
Sentiti i difensori avv. ti V. Virga, O. Dominioni;
1. La Corte di Appello di Milano, in data 28.6.1997, riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 26.4.1996, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di BE OL e di De IN NG in ordine all'imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 320, 112 comma. 1 n. 1 c.p., così modificando la qualificazione originaria dei fatti contestati, per essere i reati estinti per prescrizione. Confermava le statuizioni in favore della parte civile (Fondo per le pensioni al personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde). Con la sentenza riformata, - avverso la quale avevano proposto impugnazione OL BE ed il Procuratore Generale della Repubblica quanto al proscioglimento del De IN -, il primo era stato condannato per il reato di corruzione continuata commessa in concorso con persone - dipendenti del Fondo -, mentre il De IN era stato assolto dal predetto reato continuato per non aver commesso il fatto.
I tre episodi di corruzione - oggetto dell'accusa - riguardavano l'acquisto da parte del Fondo Pensioni Cariplo di alcuni immobili di proprietà della S.p.A. Cantieri Riuniti Milanesi, società riconducibile al BE e nella quale il De IN ricopriva l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione. In occasione della conclusione dei contratti di compravendita erano state corrisposte dai su nominati elevate somme di denaro, tramite un intermediario, a OS IG e OD MI, rispettivamente segretario del consiglio di amministrazione del Fondo e responsabile del servizio amministrazione immobili dell'ente stesso. Tali dipendenti dell'ente erano cosi contravvenuti - come sostenuto dai giudici di merito- al dovere di imparzialità proprio dell'attività della pubblica amministrazione nella conduzione delle trattative. Quanto alla datazione dei fatti, nella loro iterazione, la Corte di Appello indicava come termine di cessazione della continuazione quantomeno la data del 20.12.1984, aggiungendo che questa era la data dell'ultimo preliminare di vendita.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Milano, ed entrambi i su nominati.
Il Procuratore Generale ha dedotto nei motivi: erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in punto di qualificazione criminosa dei fatti contestati, nonché difetto di approfondimento dell'attività cognitiva della Corte di Appello onde accertare presunti rapporti degli imputati con uno o più componenti del consiglio di amministrazione del Fondo.
Con motivi comuni, i ricorrenti BE e De IN hanno dedotto:
- l'erronea qualificazione dei dipendenti del Fondo come incaricati di pubblico servizio, dal momento che l'ente e la sua attività - in specie relativa alla compravendita di immobili - avevano natura di diritto privato;
- l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto alla configurabilità nella specie dell'ipotesi criminosa della corruzione propria, nonché alla sussistenza del dolo. Il De IN denunciava, inoltre, l'erronea applicazione dell'art.129 c.p.p., poiché, essendo stato prosciolto nel merito in primo grado, la Corte di Appello era pervenuta alla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione senza aver accertato preliminarmente la fondatezza dell'impugnazione proposta nei suoi confronti dal pubblico ministero, limitandosi ad affermare apoditticamente nella sentenza l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 2 del citato articolo.
Quanto al capo relativo alla conferma delle statuizioni civili a loro carico, i su nominati ricorrenti, denunciavano nel ricorso il difetto di motivazione relativamente al contenuto della condotta a loro addebitata che sarebbe risultata lesiva dei diritti patrimoniali del Fondo;
e con motivi aggiunti l'erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. in quanto le statuizioni a loro carico erano state adottate quando i reati - pretesa causa del danno ingiusto - erano già prescritti, prescrizione risalente addirittura ad epoca anteriore alla sentenza di primo grado.
Infine, i su nominati ricorrenti riproponevano la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 210, comma 4, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2 e 76 Cost., nella parte in cui viene consentito alle persone indicate nel comma 1 di avvalersi della facoltà di non rispondere sottraendosi cosi all'esame nel contraddittorio delle parti.
2. Il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale e di quelli del BE e del De IN - in ordine alla qualità del Fondo e dei suoi dipendenti - sono infondati.
La Sezioni Unite recentemente - proprio con riguardo al Fondo Pensioni "Cariplo" - (sent. 24 settembre 1998, Citaristi ed altri), dopo aver riconosciuto che l'attività del predetto Fondo è sottoposta alla disciplina di diritto pubblico - volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici -, hanno però rilevato che nello svolgimento di detta attività non possono rinvenirsi ne' il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ne' l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi. Sicché hanno ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo ai soggetti che, nell'ambito organizzativo dell'ente, svolgono attività per la realizzazione del suo scopo. E ciò alla luce del principio che, ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. , è necessario accertare prima se l'attività svolta dal soggetto sia o no disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la "connotazione" soggettiva dell'agente, e poi - una volta conclusosi positivamente detto accertamento sulla base di tale criterio oggettivo - distinguere la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) di una manifestazione dei poteri tipici della pubblica amministrazione, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cit.
Pertanto, correttamente la Corte di Appello è giunta alla qualificazione dei soggetti-dipendenti del Fondo come persone incaricate di un pubblico servizio.
3 Venendo all'esame degli altri motivi, osserva questo Collegio che la seconda censura enunciata nel ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondata in diritto, in quanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice, in questo caso la Corte di Appello, ha l'obbligo di immediata declaratoria, e quindi non ha il potere di procedere ad istruzione dibattimentale onde ricercare elementi di prova che addirittura amplierebbero il thema dell'accusa mossa ai ricorrenti (per tutte: Cass. sez. I, 28 settembre 1993, Mussone ed altri).
Fondata invece è la censura degli imputati ricorrenti relativamente alla qualificazione dei fatti loro addebitati sotto l'ipotesi di reato di corruzione propria.
Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la dazione venne effettuata per "agevolare e velocizzare" la conclusione dei contratti, avendo i due dipendenti del Fondo incarichi preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati proponenti e l'ente. Anzi è risultato che i predetti, dopo l'esame delle offerte, indirizzavano un proprio intermediario agli imprenditori-proponenti per ottenere la loro disponibilità a retribuire una più "spedita" conclusione dei contratti di compravendita.
Se, quindi, appare all'evidenza il mercimonio dell'ufficio che i due dipendenti effettuavano, parimenti è chiaro che le dazioni avvennero non per atti contrari ai doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole "interne" poste a presidio dello svolgimento del servizio (pubblico). Deve ravvisarsi, invece, la violazione del principio di imparzialità, che, connotandosi soprattutto come "dovere esterno" (come sostenuto in dottrina), è posto a garanzia da favoritismi, o da deviazioni per tornaconto personale da parte dell'agente. Di esso l'accettazione della indebita "retribuzione,, costituisce senz'altro un "vulnus", ancorché risultasse riferita ad un atto legittimo (Cass. sez. 6, 26 ottobre 1992, Riso). Ma, alla luce di siffatta qualificazione del reato corruttivo, rivestendo i dipendenti del Fondo la qualità di persone incaricate di pubblico servizio ma non quella di pubblici impiegati - presupposto soggettivo per l'applicazione delle pene di cui all'art. 318 "anche alla persona incaricata di pubblico servizio" (art. 320, comma 1 ult. parte, c.p.) -, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Senza contare, infine, riguardo al De IN che mai la Corte di Appello avrebbe potuto dichiarare estinto il reato per prescrizione sulla base del solo gravame del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, basando cioè solo su di esso la "non evidenza" della sussistenza di cause per un proscioglimento nel merito;
e cioè senza preventivamente ed esplicitamente rimuovere la pronuncia di assoluzione (in senso conforme: Cass. sez. 2, 28 luglio 1992, Liotta, Rv. 191818). Quanto, poi, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, essa appare del tutto irrilevante sulla base della presente decisione di annullamento senza rinvio per proscioglimento nel merito. M, tale sarebbe stata anche se fosse stata confermata la declaratoria di prescrizione, perché l'immediata declaratoria della causa estintiva, a cui è tenuto il giudice (art. 129 c.p.p.), sarebbe risultata comunque incompatibile con una eventuale pronuncia di rinvio, per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (per tutte: Cass. sez. 5, 7 agosto 1996, p.m. in proc. Battaglia, Rv. 205548).
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Qualificati i fatti come corruzione "impropria" commessa in concorso con incaricati di pubblico servizio privi della qualità di pubblici impiegati (artt. 318 e 320 comma 1 c.p.) annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998