Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 37354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37354 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1119
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046103/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL OR N. IL 13/12/1961;
avverso SENTENZA del 13/07/2006 TRIBUNALE di CHIETI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
OSSERVA
con sentenza in data 13/7/06 il Tribunale monocratico di Chieti ha dichiarato non luogo a procedere per oblazione nei confronti di LI NZ imputato di violazione dell'art. 660 c.p. - reato contestatogli per avere in Torrevecchia Teatina, dal 2/1 al 12/6/05, arrecato con numerose telefonate ingiuriose e minacciose molestia alla coniuge separata De VI NI - e lo ha condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla persona offesa costituitasi parte civile.
Contro questa pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale si duole, come unico motivo, che il suo assistito sia stato condannato alla rifusione delle spese alla parte civile non essendo ciò previsto dall'art. 162 bis c.p.. La doglianza è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto essere in tale parte annullata senza rinvio.
Questa Sezione invero ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 11/5/93, P.M. in proc. Pisetta, rv. 194.748) che l'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile che, salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443/1990 della Corte costituzionale con riferimento all'ipotesi di patteggiamento, è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno.
E va anche ricordato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 381/2003, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 162 bis c.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007