Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12164 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
2164 /02 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISOLUZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELIMINARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI VENDITA Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 326/00 Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere Cron.28774 Rep. 3248 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - Ud. 10/04/02 ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N TE NZA Sole dal Sig.
1.55 sul ricorso proposto da: per diritu 12 AGO. 2002 PA UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CANCELLERIA CEFALY, difesa dall'avvocato TORINO RODRIGUEZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OV LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE S PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PACETTI, che la difende unitamente all'avvocato DOMENICO E ORGERO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 nonchè contro 555 -1- BU GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell' avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CANIGGIA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 815/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
l'Avvocato Torino RODRIGUEZ, difensore deludito ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Massimo PACETTI, difensore della resistente OV NG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore del resistente BU FR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 1995 CI LM esponeva di essersi impegnata, con scrittura privata in data 23 maggio 1994 stipulata con OL DO. ad acquistare un appartamento di proprietà di costei sito in Valenza, al prezzo di £. 110.000.000, versando al momento della firma, a titolo di caparra. £. 45.000.000 e successivamente. in data 26 luglio 1994, ulteriore acconto di £. 14.000.000. Il saldo avrebbe dovuto essere versato al momento della stipulazione del contratto definitivo, da effettuarsi entro il 15 settembre 1994, e nella scrittura la DO aveva dichiarato che. trattandosi di immobile acquistato dallo IACP di Alessandria, avrebbe estinto il diritto di prelazione spettante allo IACP prima della stipula del rogito. Senonché ella aveva successivamente appreso che l'immobile era stato venduto dallo IACP con la clausola di inalienabilità per dieci anni, con espressa previsione di nullità di ogni pattuizione in violazione, per cui l'atto notarile non aveva potuto essere stipulato perché lo IACP, richiesto dal notaio, aveva negato l'autorizzazione ad alienare. Ella, che aveva nel frattempo preso possesso dell'alloggio e realizzato lavori di ristrutturazione, in data 7 giugno 1995 aveva dichiarato di recedere dal contratto. La LM chiedeva quindi la condanna della DO al versamento di £. 118.000.000, pari al doppio della caparra versata, essendo stata la stessa inadempiente, oltre al pagamento delle spese effettuate per le opere di ristrutturazione. Si costituiva la DO rilevando che non si era verificato un inadempimento. ma solo la nullità del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate, che offriva banco iudicis. Evidenziava che era stato il notaio 326/2000 LM DO e BU. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. BU ad assicurare la possibilità di ottenere dallo IACP l'autorizzazione ad alienare e che ella mai aveva dato il consenso ad opere di ristrutturazione, per cui chiedeva in riconvenzionale la condanna all'attrice al risarcimento dei danni causati all'immobile a seguito degli interventi realizzati: inoltre chiedeva ed otteneva la chiamata in manleva del notaio BU. Quest'ultimo si costituiva e resisteva alla domanda sostenendo di essersi limitato a fornire solo un parere giuridico. Con sentenza non definitiva del 21 novembre 1997 il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda proposta dalla LM, dichiarava nullo il प contratto concluso tra le parti il 23 maggio1994 e condannava la DO a versare ती all'attrice £. 59.000.000, rigettando la domanda di manleva nei confronti del notaio BU. Il Tribunale rilevava che con l'atto di citazione la LM aveva mostrato di ritenere il divieto di alienare l'immobile quale dato insuperabile, con conseguente nullità della eventuale vendita;
solo in comparsa conclusionale aveva cambiato impostazione evidenziando l'inadempimento della DO per non aver compiuto tutta l'attività necessaria per ottenere dallo IACP l'autorizzazione a vendere, per cui si era verificata una inammissibile mutazione della causa petendi. Andava quindi dichiarata la nullità della scrittura e disposta la restituzione delle somme ricevute, pari a £. 59.000.000. con conseguente esclusione della manleva e condanna dell'attrice al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato. Avendo la DO proposto impugnazione, cui resistevano il notaio BU e la LM, che proponeva anche impugnazione incidentale. la Corte di appello di Torino con sentenza del 26 gennaio 1999, in parziale riforma della sentenza di 326/2000 LM / DO e BU. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 primo grado poneva a carico della DO e della LM. solidalmente, le spese del giudizio di primo grado in favore del BU, confermando nel resto e condannando la DO e la LM, in via solidale, anche alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del BU. spese che invece compensava tra le stesse. La corte, per quello che ancora interessa, rilevava che la LM, con la sua domanda poi non accolta. aveva determinato la richiesta di chiamata in manleva. per cui risultava giusta la condanna solidale alle spese giudiziali in favore del terzo chiamato. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la LM, in base a due motivi di ricorso, ai quali resistono la DO ed il BU con distinti controricorsi. La LM e la DO hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. la ricorrente sostiene che la sua condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi nei confronti del notaio BU sarebbe ingiusta, avendo la DO chiamato autonomamente in giudizio costui. e non perché costrettavi dalla domanda giudiziale o per motivi procedurali, e non avendo ella proposto nei confronti del medesimo alcuna domanda. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto censura il potere discrezionale del giudice di merito in materia di regolamentazione delle spese processuali che, com'è noto, incontra quale unico limite quello della impossibilità di porre le spese processuali in tutto o in parte a carico della parte che sia risultata totalmente vittoriosa. Peraltro il giudice di appello ha anche fornito una 326/2000 LM/DO e BU. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 motivazione logica delle ragioni per le quali ha ritenuto di porre a carico dell'attrice e della convenuta, solidalmente. le spese giudiziali nei confronti del BU e tale motivazione, costituendo un apprezzamento di fatto, non può essere censurata nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 513/1977 in quanto la corte di appello, dopo avere rilevato che il 5° comma di tale articolo dispone l'inalienabilità per dieci anni dell'alloggio, concedendo la possibilità di locarlo, previa autorizzazione U dell'IACP in caso di trasferimento di residenza o per altri gravi motivi, ha poi M escluso un comportamento negligente della DO. Anche questo motivo va disatteso poiché consiste in una inammissibile censura avverso un apprezzamento di fatto operato dalla corte di merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici o giuridici, basato sul rilievo che il divieto di alienazione per dieci anni costituiva un dato inderogabile, per cui non poteva ascriversi alla DO un comportamento negligente per non avere fatto tutto il possibile per superare detto ostacolo alla vendita. L'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei 162.00 controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 762,00 oltre agli onorari liquidati in €. 1.800,00 in favore della DO ed il €. 1.500,00 in favore del BU. 326/2000 LM DO e BU. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2002. Ugo Ringgis est. Правеш IL CANCELLIERE C1 Pole Tal DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 AGO 2002 IL CANCELLIERE C1 blazico 1027 2911 2,661 149,77 TOT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 26 SET.2002 Serie 4 Registrato in 149.77 atn. 40313 (euro CENTO QUARANTANOVE/77...) p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Crazia DI FILIPPO Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar (Dr M RACCICHIN 326/2000 LM DO e BU. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio.