Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
VARIE DCV E VARIE D DIRITTI D REPUBBLICA ITALIA IN P OLO ALIA031 5 0/0 1 PREMA DUCASSAZIONE LA CORTE Oggetto sciogliments rep SEZIONE PRIMA CIVILE art. ex ports 72 L. F Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19894/98 Dott. Mario CORDA Presidente Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere 1 Cron.6556 Dott. Massimo BONOMO Consigliere - Rep. 1020 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 12/10/2000 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. II. SOLE 24 O sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 11-5 MAR 2001.... LI CO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA LATINA 61, presso l'avvocato MAROTTA EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 3000 CANCELLERIA ricorso;
- ricorrente contro 00678153 cooperativa a r.l. in RISERVA VERDE Società liquidazione coatta amministrativa, in persona dei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in UFFICIO COPIE ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso l'avvocato BERNARDI Richiesta copia studio dal Sig. ONA D 2000 GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura per diritti L. 25000 1804 a margine del controricorso;
10Sfic CANCELLIERE - 1 A UFFICIO COPIE - controricorrente Rilasciata copia legale avverso la sentenza n. 2935/97 della Corte d'Appello di al Sig. BERNARD 1200073 per diritti L. ROMA, depositata il 07/10/97; 11 -5 GIU. 2001. IL CANGELLIERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Crimi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Bernardi, che ha DIRIT chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.c.r.l. Riserva Verde in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio FE Marcelli- no, socio della cooperativa, chiedendo che lo stesso fosse condannato al rilascio di un immobile di proprie- tà della cooperativa, che assumeva essere detenuto sen- za titolo dal convenuto, nonché al pagamento di una in- dennità per l'occupazione abusiva dell'immobile. Il convenuto si costituiva deducendo la legittimità del suo possesso, in quanto assegnatario dell'immobile il quale aveva versato il corrispettivo di lireper 120.000.000=. In via riconvenzionale chiedeva che il 2 Tribunale pronunziasse, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sentenza che tenesse luogo dell'assegnazione de- finitiva;
in subordine chiedeva la condanna della CO- operativa alla restituzione della somma da lui versata. Con sentenza del 17 novembre 1994 il Tribunale di Roma rigettava la domanda principale e quella riconven- zionale;
dichiarava la propria incompetenza rispetto alla domanda riconvenzionale subordinata e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, il Tribunale osservava che si doveva escludere una deten- zione senza titolo da parte del LL, considerato che lo stesso era stato immesso nel compossesso dell'immobile dalla cooperativa attrice;
pertanto, la domanda di rilascio doveva essere respinta. Il Tribuna- le rigettava anche la domanda riconvenzionale di tra- sferimento dell'immobile; per ciò che concerneva, inve- ce, la domanda di restituzione delle somme versate in conto prezzo dal convenuto, affermava che la relativa competenza apparteneva agli organi della liquidazione. Avverso detta sentenza la s.c.r.l. Riserva Verde proponeva gravame, che la Corte di Roma accoglieva par- zialmente, condannando FE LL al rilascio dell'immobile nonché al pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile a far data dal- la domanda giudiziale fino al rilascio. In particolare, 3 la Corte di appello, per quanto ancora interessa, OS- servava che: 1) in materia di edilizia economica e po- erariale la vicenda acquisitiva polare a contributo della proprietà di un alloggio sociale costituisce, ai sensi del t.u. n. 1165 del 1938, una fattispecie a for- mazione progressiva la quale si perfeziona attraverso le fasi della mera prenotazione, della assegnazione, della stipulazione del contratto di mutuo individuale e di trasferimento della proprietà dell'immobile; 2) det- ta disciplina era applicabile anche alle vicende acqui- sitive della cooperativa Riserva Verde, poiché lo sta- tuto sociale richiamava il citato testo unico;
3) la fase dell'assegnazione al LL non si era perfe- zionata poiché il verbale di immissione del predetto nel compossesso dell'immobile si riferiva alla consegna effettuata nell'ambito del rapporto di appalto tra la cooperativa e l'impresa appaltatrice;
inoltre, i lavori non erano stati ultimati ed il rappresentante della co- operativa presente alla consegna non era munito di al- cuna delega del consiglio di amministrazione che lo le- gittimasse a procedere alla consegna dell'immobile a favore del socio prenotatario;
4) l'anticipazione della materiale consegna dell'immobile al LL era CO- munque avvenuta con il consenso della cooperativa af- finchè il socio provvedesse alla custodia dell'immobile 4 e lo destinasse, dopo gli allacci delle utenze, ad abi- tazione propria e della propria famiglia;
tale circo- stanza escludeva l'illegittimità della detenzione del convenuto;
5) il carattere legittimo della detenzione era cessato con la domanda di rilascio dell'immobile da parte degli organi della liquidazione coatta ammini- strativa della s.c.r.l. Riserva Verde: tale domanda, da una parte, aveva fatto venire meno il consenso della Cooperativa alla utilizzazione anticipata dell'immobile rispetto alla formale assegnazione e, d'altro canto, aveva manifestato la volontà dei commissari liquidatori di non dare corso alla assegnazione ed al successivo trasferimento in proprietà dell'alloggio; 6) a far data dalla domanda giudiziale di rilascio era venuto meno il titolo di legittima detenzione in capo al LL, che, pertanto, era tenuto al pagamento di una indennità di occupazione per il periodo successivo. FE LL ricorre per cassazione, dedu- cendo due motivi. La s.c.r.l. Riserva Verde in 1.c.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazio- ne degli artt. 72 e 202 1. fall. nonché il vizio di mo- tivazione, lamentando che la Corte di merito ha erro- neamente ritenuto applicabile alla liquidazione coatta 5 amministrativa la facoltà di sciogliersi dal contratto di vendita non eseguita, concessa al curatore fallimen- tare dall'art. 72 1. fall., non richiamato dal succes- sivo art. 202. In tal modo, inoltre, la sentenza impu- gnata avrebbe equiparato due situazioni, quella dell'acquirente e quella del socio assegnatario, total- mente diverse. Il motivo è infondato. Occorre anzitutto chiarire che l'art. 72 1. fall. è richiamato, in tema di liqui- dazione coatta amministrativa, dal successivo art. 201 (e non dall'art. 202 erroneamente menzionato dal ricor- rente). La facoltà di sciogliersi dal rapporto pendente è prevista, in relazione alla vendita, dall'art. 72 1. fall., interpretato come principio generale applicabile a tutti i rapporti di scambio nel fallimento e nelle procedure cui detta disciplina estesa dalla legge con specifici richiami (Cass. 22 maggio 1996, n. 4715). Da ciò consegue che esattamente la Corte di merito, sul presupposto che nella fattispecie sussisteva l'obbligo di trasferire un bene nell'ambito di un rapporto di scambio tra la cooperativa ed il socio, ha ritenuto ap- plicabile la facoltà di sciogliersi dal rapporto previ- sta dall'art. 72 1. fall.. In proposito, del resto, questa Corte ha più volte (Cass. 26 gennaio 1995, n. 955; Cass. 17 dicembre 1993, n. 12521; nonchè Cass. 2 6 giugno 1999, 5346n. e Cass. 16 marzo 2000, n. 3030, emesse in cause riguardanti proprio la s.c.r.l. Riserva Verde) affermato che quando, all'atto della messa in liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa edilizia, la vicenda traslativa dell'alloggio non si è perfezionata con la stipula del mutuo individuale, il commissario liquidatore ha, in virtù del richiamo con- tenuto nel menzionato art. 201 1. fall., il potere di scelta se portare a compimento о meno la fattispecie traslativa. In senso contrario il ricorrente ha invocato la decisione 2 aprile 1998, n. 3401, emessa da questa stessa sezione in causa riguardante la s.c.r.l. Riserva Verde. Il precedente non è, tuttavia, conferente. Nella fattispecie allora in esame, infatti, il socio assegna- tario era risultato vittorioso in grado di appello, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto perfeziona- to il trasferimento della proprietà, ed il ricorso del- la s.c.r.
1. Riserva Verde sul punto era stato dichiara- to inammissibile poiché proponeva censure in fatto at- tinenti alla interpretazione del contenuto dello statu- to e della delibera di assegnazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la vio- lazione delle norme del t.u. n. 1165 del 1938, in mate- ria di assegnazione di alloggio cooperativo nonché il 7 vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito aveva contraddittoriamente affermato, da un lato, l'assenza di un verbale di assegnazione, per la quale lo statuto della cooperativa non prevedeva forme sacra- mentali, e dall'altro, la legittimità del possesso del convenuto. Il motivo è infondato poiché non sussiste la de- nunziata contraddittorietà. E' evidente, infatti, che la Corte di merito, dopo avere escluso che la vicenda traslativa si fosse perfezionata con la stipula del mu- tuo individuale e sul punto non vi è censura ha poi affermato senza contraddizioni poiché l'immissione in possesso non presuppone necessariamente il trasferimen- to della proprietà - la legittimità del possesso conse- guito dal LL con il consenso della cooperativa. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P . Q . M . rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente АшагоSogoo Di Amato llam bock Sergio Di Amato Mario Corda 8 CURTE SUPHEMADE US Prima Sezione Civile ancolleria Depanitato 12.2 FEB. 2001 26 FEB. il E. Mise Pare enor DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggl. ✓ LINK. 2001 IL CANCELL Luisa Pasohe V 48000 290000 UERE Tomlined ANG Face L 2001 UFFICIO DELLE ENMAGE ZOOMA 2 TRATE 4 Serie Registrato in data C:1321635 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI F RO) (lire Il Responsabile Servizio & Clutiziari (Dr. M. RACCICH 0 3 MAG 1 001