Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POT LO062 53/02 LA CORTE SURR Oggetto Pioleiunione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1828/99 Dott. Angelo GIULIANO FAVARADott. Ugo Consigliere Cron. 18087 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep...1377 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 27/11/01 . Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio per diriti € 90Iཇ་249། dal Sig. --IL-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 2 MAG. 2002 IA NT, elettivamente domiciliato in ROMA¡l IL CANCELLIERE lo studio 37, presso VIALE ETTORE FRANCESCHINI dell'avvocato RENDA NICOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA, in persona del Presidente dott. Santino Clementi, CANCELLE elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 70, presso lo studio dell'avvocato PANATTA ALBERTO, che 2001 lo difende, giusta delega in atti;
2021 - controricorrente 1 avverso la sentenza n. 2422/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III CIVILE emessa il 7/4/1998, depositata il 09/07/98; RG1696/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato NICOLA RENDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della Cassa di Risparmio di Viterbo il Presidente del Tribunale di Viterbo ingiunse a NE AN, che aveva prestato fideiussione in favore della banca per tutte le obbligazioni future della s.r.l. SIC, il pagamento della somma di L. 376.392.801, corrispondente ad un debito di pari importo complessivo contratto dalla società nei confronti della banca. Il NE propose opposizione, che fu rigettato dal Tri- bunale con sentenza del 05/08/1994. Su appello del NE la Corte di Roma, con sentenza del 9/71988, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando: 1) che l'art. 10 della legge 17/2/1992 n. 154 (che ha im- posto, quanto alle fideiussioni per obbligazioni futu- re, la previsione dell'importo massimo garantito), non 2 avendo natura interpretativo, non era applicabile re- troattivamente alle fideiussioni contratte prima della sua entrata in vigore;
2) che non vi era prova che la banca fosse edotta del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita, onde non poteva ritenersi che essa fosse incorsa in mala fede solo per aver concordato con il fideiussore, dopo l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, un "tetto" massimo di garanzia molto elevato, continuando peraltro a far credito alla debitrice garantita. Ricorre il NE con tre motivi. Resiste la Cassa di Risparmio di Viter- bo con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente sostiene che l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, rivestendo natura in- terpretativa, avrebbe operato con efficacia retroattiva nelle fideiussioni contratti prima della sua entrata in vigore. Denunzia, quindi, che in violazione degli artt. 1938 e 1418 Cod. Civ., la Corte di merito abbia escluso la applicabilità di detta disposizione alla fideiussio- ne dedotta in contestazione. La censura è priva di fon- : damento. La Corte distrettuale ha correttamente appli- cato il principio, ripetutamente affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui nella controver- sia inerente alla validità ed efficacia della fideius- 3 sione prestata in favore di un istituto di credito pri- ma dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, per tutte le obbligazioni derivanti da future operazio- ni con un terzo, non influisce il nuovo testo dell'art. 1938 Cod. Civ. introdotto dall'art. 10 della legge, at- teso che detta innovazione opera, ai sensi del succes- sivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (Cass., Cass., 22/6/1993, n. 6897 Cass., 23/3/1996, n. 2577 1/10/1998, n. 9758). Con lo stesso motivo il ricorrente sostiene, in su- bordine che, indipendentemente dalla questione con- cernente la retroattività dell'art. 10, questa norma dovrebbe considerarsi sicuramente applicabile a quelle fideiussioni nelle quali, alla data stabilita per l'inizio della operatività della norma stessa, il fide- come nella specie ancora adem-iussore non avesse - piuto alla sua obbligazione. L'assunto non può condivi- dersi, giacchè la nuova disposizione non può incidere sugli effetti non ancora esauriti del rapporto fideius- sorio costituito anteriormente, atteso che essa impinge direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze ob- bligatorie protraentisi nel tempo (Cass. N. 6817/1993 cit.). 4 Col secondo e col terzo motivo, che essendo connes- si vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denun- zia violazione dell'art. 1375 Cod. Civ. nonché vizi mo- tivazionale. Sostiene che la banca sarebbe incorsa in mala fede perché da un canto, in apparente ottemperanza al nuovo testo dell'art. 1938, aveva concordato col fi- deiussore un importo massimo garantito talmente elevato da essere "del tutto sproporzionato rispetto ai possi- bili sviluppi della contrattazione con il cliente o al- quest'ultimo" le reali capacità di rimborso di e ottemperato al d'altro canto, col pretesto di avere nuovo dettato normativo, aveva continuato a fare credi- to alla società garantita, pur conoscendone la scarsa solvibilità. Lamenta che di tutto ciò la Corte di meri- to non abbia fatto alcun conto. La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale ha Osservato che la conoscenza, da parte della banca, del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principa- le non era stata provata e che, d'altra parte, l'importo massimo della garanzia (peraltro liberamente concordato dalle parti) e la concessione di ulteriori crediti alla società, assistita da fideiussione omni- bus, non costituivano riscontri sufficienti della alle- gata mala fede della banca. Questa motivazione è esau- riente ed immune da vizi logici e giuridici e come tale 5 si sottrae al sindacato di legittimità. con conseguenteIl ricorso va, dunque, rigettato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 5.000.000 (€ 2582,28)
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 135.790 (€ 70,13.), oltre agli ono- rari, liquidati in L. 5.000.000 (€.2.582 28). Roma, 27/11/2001 Il Consigliere Il PresidenteFest ere est. AufhofistianАре Depositata in Cancelleria L E VOTI 2- MAG. 2007 M Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aielle AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 109T $29,58 Gangerie Registrato in 33510 149,77 al n. Couro CEN A RAMIANOVE/77) 456T 2066 te Area Servial Servis Attcuchziari XOCICHINT