Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 1
L'amministratore di un condominio è legittimato, anche in assenza di qualsivoglia autorizzazione dell'assemblea, a proporre l'azione di reintegrazione relativa a parti comuni dell'edificio, azione che, rientrando nel novero degli atti conservativi, non necessita, giusta disposto dell'art. 1131 n. 4, della detta autorizzazione (la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva, oltretutto, rilevato, nella specie, l'esistenza, nei confronti dell'amministratore, della autorizzazione "de qua").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7063 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B TORTOLINI 34, difeso dagli avvocati GIULIO GIDONI, M M MORINO, MAURIZIO BALLARIN, NICOLÒ PAOLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI CI, IA IO, LO NG, CH NT, AV AR, AR NI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che li difende unitamente all'avvocato AR LUISA GOTTARDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CONDOMINIO PRIMAVERA, in persona dell'Amm.re p.t., BIANCHI LUANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1273/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 27/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PAOLETTI Marco per delega dell'Avv. PAOLETTI Nicolò, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NARDINI Paola, per delega dell'Avv. GOTTARDO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Venezia il Condominio Primavera di Via della Giudecca 89 ed alcuni condomini, lamentavano atti di spoglio e di turbativa del possesso delle cose comuni da parte del Comune di Venezia, il quale, essendo proprietario esclusivo di due fabbricati e di un'area a verde facenti parte dello stesso complesso immobiliare (costituito da più edifici), aveva, a loro insaputa, aperto all'esterno del complesso un varco nel muro di cinta apponendovi un cancello e, all'interno del complesso, realizzato al confine tra l'area verde ed il vialetto condominiale una cancellata con base in cemento.
Chiedevano, pertanto, la reintegrazione del possesso e la cessazione della turbativa, la rimozione delle opere, il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno, il tutto previa sospensione immediata dei lavori.
Il Comune di Venezia resisteva alla domanda sostenendo - per quel che ancora rileva in questa sede - che l'apertura del varco nel muro di cinta era legittima perché costituiva una modalità di godimento del bene comune e che, comunque, il Condominio non aveva il possesso del detto muro.
Con ordinanza 19/7/95 il Pretore, in accoglimento del ricorso, ordinava al Comune di togliere sia il cancello, ripristinando la continuità del muro di cinta, che la cancellata al confine con il vialetto condominiale;
con la medesima ordinanza il Pretore liquidava anche le spese di causa, ponendole a carico del Comune. Quest'ultimo proponeva reclamo, lamentando, tra l'altro, l'illegittimità della pronunzia sulle spese, dovendo queste essere liquidate all'esito della fase di merito, attesa la natura bifasica del procedimento possessorio.
Con ordinanza 8/11/95 il Tribunale, ritenuta la natura bifasica del procedimento possessorio, revocava l'ordinanza pretorile nella parte in cui aveva disposto la chiusura del procedimento possessorio liquidando le spese;
nel resto, confermava le statuizioni del Pretore.
Il Condominio provvedeva a riassumere il giudizio di merito possessorio davanti al Pretore reiterando le domande già formulate nei confronti del Comune col ricorso introduttivo.
Nel giudizio intervenivano i condomini che avevano partecipato alla precedente fase associandosi alle domande del Condominio. Il Comune di Venezia si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in subordine, che l'eventuale sua condanna fosse limitata alla sola rimozione del cancello e al ripristino della continuità del muro.
Con sentenza 31/12/96 il Pretore, ritenendo non sussistere una fase di merito successiva al procedimento possessorio (e ciò per le argomentazioni già svolte nella sua precedente ordinanza), dichiarava l'improcedibilità della domanda.
La decisione veniva riformata dal Tribunale di Venezia che, con sentenza 27/4/99, in accoglimento dell'appello proposto dai soccombenti, definiva il merito possessorio ordinando al Comune di Venezia la rimozione delle opere, ed il ripristino dello status quo arte, condannandolo alle spese del doppio grado.
Contro la sentenza il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.
Degli intimati, hanno resistito al gravame soltanto alcuni condomini (come indicati in epigrafe) con controricorso illustrato da una memoria.
Non hanno svolto attività difensiva il Condominio e la condomina Bianchi Luana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Col primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1130 e 113l c.c. per avere la sentenza ritenuto che l'amministratore, anche in assenza di apposita delibera autorizzativa dell'assemblea, aveva il potere di proporre appello per conto del Condominio, non considerando che, trattandosi impugnazione proposta avverso la sentenza 31/12/96 del Pretore che aveva dichiarato improcedibile la domanda del Condominio, l'atto non rientrava nell'ambito degli atti conservativi di cui al n. 4 dell'art. 1130 c.c.. Erroneo era, inoltre, il richiamo, effettuato dal giudice d'appello, al verbale di assemblea del 6/2/95, non contenendo il detto verbale alcun riferimento all'autorizzazione a presentare il ricorso possessorio, depositato, peraltro, in data antecedente (15/12/94) alla detta delibera.
La censura è infondata.
Come ha esattamente ricordato l'impugnata sentenza, la proposizione dell'azione di reintegrazione rientra tra gli atti conservativi che, ai sensi dell'art. 1131 n. 4 c.c., l'amministratore può compiere anche senza l'autorizzazione dell'assemblea (Cass. 6190/2001; 8053/90 nonché Cass., 4117/90 citata dalla sentenza).
Nel caso di specie il giudice d'appello ha rilevato che l'amministratore era stato anche autorizzato dall'assemblea, desumendone la prova - e la deduzione è del tutto convincente sul piano logico - dalla significativa circostanza che nel corso dell'assemblea 6/2/95 era stata approvata la proposta di un condomino di sostituire con un altro legale l'avv. Sonino, che fino ad allora aveva assistito il Condominio nel procedimento possessorio. Altrettanto correttamente il giudicante ha ritenuto, in relazione al persistere dell'interesse all'azione, che l'autorizzazione era sufficiente a proporre anche la successiva impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva visto il Condominio soccombente.
2^ - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge in tema di individuazione dei beni condominiali e vizi di motivazione per avere la sentenza applicato al muro di cinta la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 c.c. senza considerare che tale norma non era applicabile nel caso di specie, in cui era configurabile non già un condominio "orizzontale", ma un "supercondominio" rispetto al quale il muro di cinta certamente non poteva essere ritenuto bene comune. Tanto meno il muro in questione poteva essere ritenuto di proprietà condominiale, sia perché non figurava indicato nell'elenco dei beni comuni contenuto nel regolamento di condominio, sia perché era posto tra due beni di proprietà del Comune (la strada da un lato e il lotto di proprietà esclusiva dall'altra). Mancava, infine, la prova dell'esercizio di un potere di fatto da parte del Condominio sulla cosa, ne' era configurabile una lesione del possesso, non essendo impedito agli altri condomini di continuare a far uso del muro.
Anche questo motivo va disatteso.
Trattandosi di giudizio possessorio bene ha fatto il giudice d'appello a limitare l'esame dei profili petitori solo ad colorandam possessionem, senza, cioè, compiere specifici accertamenti in ordine all'appartenenza del muro di cinta, ma basandosi, invece, soltanto sulla situazione di fatto, la quale deponeva - ad avviso del giudicante - per la natura condominiale del muro di cinta in quanto oggettivamente destinato a delimitare l'area condominiale e a salvaguardare la sicurezza del complesso immobiliare facente capo ai singoli condomini (v. pag. 10 della sentenza).
In relazione a tale "oggettiva destinazione in atto" il giudice d'appello ha ritenuto provato anche l'esistenza del possesso, quale potere di fatto del Condominio corrispondente all'esercizio del diritto di proprieta, meritevole quindi di tutela possessoria. La lesione del possesso e stata ravvisata perché, secondo il giudicante, l'apertura nel muro di cinta di un varco con apposizione di un cancello, comprometteva fortemente, se non la funzione di delimitazione, certamente la funzione di sicurezza in precedenza assolta.
Per quanto sinteticamente espressa, trattasi di una valutazione di merito immune da vizi logici e giuridici, dunque non censurabile in questa sede.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1689,00, di cui euro 1.500 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002