Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7063
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

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L'amministratore di un condominio è legittimato, anche in assenza di qualsivoglia autorizzazione dell'assemblea, a proporre l'azione di reintegrazione relativa a parti comuni dell'edificio, azione che, rientrando nel novero degli atti conservativi, non necessita, giusta disposto dell'art. 1131 n. 4, della detta autorizzazione (la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva, oltretutto, rilevato, nella specie, l'esistenza, nei confronti dell'amministratore, della autorizzazione "de qua").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7063
    Data del deposito : 15 maggio 2002

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