Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 32773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32773 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32773/2025 Roma, li, 03/10/2025
Composta da
SE UC PA SI
FILIPPO CASA
RA AN PA VA ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
BI NN, nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 2282/2025 CC 01/07/2025 R.G.N. 16015/2025
avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 10/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10.12.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha provveduto su un reclamo proposto avverso il decreto di rigetto dell'istanza di permesso premio di NN BI, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio consumato e tentato, reati in materia di armi, aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991, commessi nel 1995. Il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo aveva respinto l'istanza, ritenendo che non vi fossero i presupposti di cui all'art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen., tenuto conto che: a) il detenuto non aveva dimostrato di avere risarcito il danno o di trovarsi nell'assoluta impossibilità di risarcirlo;
b) per quanto riferito dalla DNA, dalla DDA di Caltanissetta e dalla Questura di Caltanissetta, BI è esponente di spicco del clan Madonia di Gela, tuttora attivo, come confermato dall'esecuzione nel marzo del 2024 di cinquantaquattro misure cautelari per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; c) non risulta che BI si sia dissociato dall'organizzazione criminale, né che abbia intrapreso una revisione critica delle proprie condotte, né infine che abbia fornito elementi concreti per escludere l'attualità dei collegamenti con il clan o il pericolo di ripristino dei contatti. Avverso il provvedimento è stato proposto reclamo, con il quale si è dedotto che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che: a) BI è detenuto dal 1996 e da allora ha riportato solo tre infrazioni disciplinari, l'ultima delle quali diciotto anni fa;
b) dalla relazione dell'Area educativa risulta una presa di distanza di BI, un'assunzione di responsabilità e un'analisi critica del contesto in cui si sono verificati i reati;
c) l'Area educativa ha espresso parere favorevole sin dal 2015 alla concessione di permessi premio;
d) BI, come risulta dalla allegazione di un verbale di udienza nel processo a carico di EL GA, ha
Firmato Da: PA VA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 2266881141ae57d-Firmato Da: SE UC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c9020667 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
ammesso le sue colpe e ha aiutato l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti di causa;
e) BI si è battezzato come testimone di Geova e ha tenuto un buon comportamento in occasione di un permesso di necessità per visitare la nonna nel 2020; f) quanto al risarcimento del danno è stata allegata la remissione del debito per le spese processuali e la donazione di una somma simbolica a favore dell'associazione "Libera contro le mafie"; g) la fruizione del permesso premio è stata richiesta presso l'abitazione del ministro di culto operante nell'istituto e residente a [...]. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, dando atto in premessa che già con ordinanza del 14.7.2015 era stato espressamente escluso che BI versasse in una situazione di collaborazione impossibile con la giustizia. In secondo luogo, non è soddisfatto il requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili, rispetto a cui la remissione del debito per le spese processuali ottenute nel 2006 non è idonea a dimostrare l'attuale indigenza di BI;
inoltre, la donazione di 100 euro è certamente riduttiva rispetto alla gravità dei reati di esecuzione. tenuto conto che BI svolge attività lavorativa in carcere e ha percepito un reddito di circa 3.500 euro nel 2023. Infine, dal parere negativo espresso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo nel 2018 con riferimento alla richiesta di grazia di BI, risulta che tre persone offese dal reato hanno dichiarato di non essere state risarcite e di non rilasciare il perdono al recluso. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto che l'assenza del presupposto dell'adempimento delle obbligazioni civili o della impossibilità di provvedere esonerasse dall'esame degli ulteriori motivi e ha rigettato il reclamo.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SE BI, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 30- ter L. 354 del 1975, in relazione agli artt.
4-bis L. 354 del 1975 e 666 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione avrebbe dovuto essere assunta non ai sensi della disciplina introdotta con il D.L. n. 162 del 2022, ma di quella previgente alla detta modifica, alla luce dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, così imponendo ai giudici di valutare il percorso rieducativo compiuto dal condannato piuttosto che l'adempimento delle obbligazioni civili. In ogni caso - contesta il ricorso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è manifestamente illogico nella parte in cui ha ritenuto che BI non abbia dimostrato la impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, sminuendo la circostanza della remissione del debito, intervenuta nel 2006 per una cifra di 26.000 euro, con l'argomento che quella decisione riguardava le condizioni economiche del detenuto a quel tempo. Ma è illogico relativizzare il valore dimostrativo della remissione del debito, a maggior ragione se si considera che BI è ininterrottamente detenuto dal 1996 e che, quindi, non può avere dal 2006 ad oggi migliorato sensibilmente le proprie condizioni economiche;
né può bastare il riferimento ai 3.500 euro che sono stati percepiti soltanto nel 2023, peraltro dovendo con quella somma il detenuto sopperire anche alle spese di mantenimento inframurario. Il Tribunale avrebbe dovuto indicare specificamente l'ammontare delle obbligazioni civili, in modo da dimostrare l'inidoneità dell'attuale reddito del condannato rispetto all'adempimento richiesto, che non può essere interpretato secondo criteri di assolutezza ma deve tenere conto delle concrete condizioni economiche del condannato. Né si può sminuire, come ha fatto il Tribunale, il valore simbolico della donazione in favore dell'associazione "Libera". Non si coglie nemmeno la logica del riferimento al mancato perdono da parte dei familiari delle vittime che, in materia di permessi premio, non è evenienza vincolante: del
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226e881141ae57d- Firmato Da: SE UC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c9020667
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resto, il tema centrale era quello delle obbligazioni civili. Né si coglie la funzionalità della considerazione, da parte del Tribunale, della esclusione della collaborazione impossibile, che nemmeno era in discussione. Sotto questo profilo, l'istanza aveva richiamato la collaborazione di BI nel processo a carico di EL GA soprattutto per dimostrare che avesse preso le distanze dal contesto mafioso di originaria appartenenza. Infine, l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di omessa motivazione sul punto decisivo del giudizio, ossia l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e la sua pericolosità sociale concreta e attuale. Il Tribunale non ha svolto alcun esame in concreto, sull'assunto che fosse sufficiente la mancata dimostrazione dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione civili. Una simile impostazione si pone in aperta violazione dell'onere di compiere una valutazione complessiva, che tenga conto di tutti i presupposti richiesti per la concessione del beneficio, tra cui proprio l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di ripristino di contatti.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.5.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente non ha allegato né elementi idonei a comprovare l'assoluta impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili, né elementi specifici - diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di appartenenza che consentano di escludere l'attualità o il pericolo di ripristino di collegamenti con il gruppo e con il contesto mafioso in cui i reati furono commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
1. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato mostra di avere applicato, nell'ordinanza impugnata, il disposto dell'art.
4-bis, comma 1-bis, L. n. 345 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 162 del 2022. La circostanza che il provvedimento si incentri sulla valutazione del requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna è evidentemente la conseguenza del fatto che, avendo il Tribunale escluso che BI versi in una situazione di collaborazione impossibile, sia stata ritenuta inapplicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 2, D.L. n. 162 del 2022, prevista per i condannati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, e che conseguentemente il collegio sia passato all'apprezzamento delle più gravose condizioni di accesso al beneficio di cui alla nuova formulazione del comma 1-bis dell'art.
4-bis L. n. 354 del 1975. Senonché, a fronte della introduzione di una disciplina più rigorosa è stato affermato (Sez. 5, n. 33693 del 28/6/2024, Biondo, Rv. 286988-01; Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Perrone, Rv. 285203-01), sulla scorta di un consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (Corte cost., sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero, l'intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché <<negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale
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Firmato Da: PA VA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: SE UC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c9020667 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (così, ancora, Corte cost., sentenza n. 32 del 2020).
2. In questa prospettiva, deve rilevarsi che il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto, in premessa della propria decisione, che, in sede di reclamo, era stato dedotto che dalla relazione dell'Area Educativa risultasse una assunzione di responsabilità del condannato e un'analisi critica del contesto in cui i reati commessi si sono verificati, che sin dal 2015 la stessa Area Educativa avesse espresso parere favorevole alla concessione di permessi premio, che BI nel processo a carico di EL GA avesse ammesso le sue responsabilità e avesse aiutato l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, che il suo allontanamento dal passato deviante fosse culminato nel battesimo come Testimone di Geova con lo svolgimento dell'attività di Ministro del culto per i fedeli detenuti, che nel 2020 avesse tenuto un buon comportamento in occasione di un permesso di necessità. Tuttavia, l'ordinanza impugnata ha omesso pregiudizialmente di prendere in considerazione il precedente percorso rieducativo eventualmente compiuto dal condannato e la sua rilevanza concreta, opponendo che l'assenza del requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili, previsto nella nuova formulazione dell'art.
4-bis, comma 1-bis, ord. pen., esonerasse il collegio dall'esame degli ulteriori motivi di reclamo. Peraltro, anche con riferimento a tale ultimo requisito, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza appare carente, perché, ridimensionando il rilievo della avvenuta remissione del debito ottenuta dal condannato già nel 2006 per un importo di circa 25.000 euro per spese processuali, ha di contro valorizzato il dato che il detenuto avesse percepito nell'anno 2023 una somma di 3.500 euro per il lavoro in carcere. Ora, anche a ritenere che la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato debba essere intesa in senso restrittivo, quale conseguenza della sola impossidenza economica, il riferimento ad una somma di entità oggettivamente limitata, peraltro riguardante un solo anno solare e priva di qualsiasi contestualizzazione temporale relativa agli anni precedenti e a quelli successivi, risulta insufficiente ad escludere che il condannato versasse in una situazione che gli impediva l'adempimento delle obbligazioni civili, a maggior ragione se nessun confronto con il concreto ammontare delle obbligazioni civili è contenuto nel provvedimento impugnato. Né è conferente il richiamo alla circostanza che tre persone offese abbiano in altra sede dichiarato di non volere rilasciare il perdono a BI e che costui non si sia mai scusato con loro. Si tratta di elementi estranei alla lettera della norma applicata dal Tribunale di Sorveglianza, che non li menziona testualmente quando fa riferimento al requisito di carattere oggettivo dell'adempimento delle obbligazioni civili.
3. Pertanto, deve ritenersi che il provvedimento, per un verso, si è sottratto ad un preliminare scrutinio in ordine alla circostanza che, al momento del sopravvenire della disciplina di maggiore rigore, BI avesse o meno già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, e, per l'altro, ha fornito una motivazione inadeguata in ordine alla valutazione dell'assoluta impossibilità del condannato di adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo esame che, impregiudicato il suo potere valutativo, tenga conto dei principi sopra richiamati.
Firmato Da: PA VA Emesso
Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: SE UC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c9020667 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Torino. Così è deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
PA VA
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Il Presidente
SE UC
Firmato Da: PA VA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 226e881141ae57d- Firmato Da: SE UC Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902066b7 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595!