Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 3
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto.
L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".
La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento.
Commentario • 1
- 1. Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24365 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |