Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM L DLC ALIA LA CORTE SUR E LUCA SAZIONE ggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 15696/00 Cron.2010 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: RO ET, RO IL, EC SE, BI GI, BR AN, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARTABELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 5301 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 307/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 35/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 10/12/01 dal LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- Svolgimento del processo e motivi della decisione I ricorrenti sulla base di due motivi hanno richiesto, con l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pistoia, in riforma della decisione emessa dal Pretore della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'INPS per ottenere i benefici di cui all'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, previsti per i lavoratori con pregressa esposizione al rischio amianto, e qui richiesti sebbene l'attività lavorativa fosse cessata anteriormente all'entrata in vigore della medesima normativa. alla disposizione contenuta Richiamandosi comma 25, della legge 23 dicembre nell'art. 80, 2000 n. 388 sopravvenuta nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno poi, con atto sottoscritto anche dal loro difensore avv. Carlo Scartabelli e notificato all'INPS, rinunciato alla suddetta azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INPS. L'Istituto ha depositato procura. 3 La Corte si limita a Osservare che la rinuncia all'azione giudiziariaintervenuta comporta la estinzione della causa, così come previsto dall'art. 80, venticinquesimo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che espressamente dispone pure la compensazione delle spese processuali relative alle attività antecedenti all'estinzione, ed in tal senso deve essere definito il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Нилошо катоден Mavagnami Philli I , D LLO , TASSA I BO 10 RT. NI SPESA D 33 IL CANCELLIERE STA 5 LL'A . Depositato in Cancelleria PO N E OG D IM 3 SI oggi, 15 MAR. 2002 -7 DA DA SEN 11-8 ISTRO, E TE I ESEN A E IRITTO G EG IL CANCELLIERE REG L D ELLA O D 4