Sentenza 25 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 75743 ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai sensi Art. 13 REPUBBLICA ITALIANA quinquies leppe 0 4 3 4 0 7 08 26/5/84- 153 IN NOME DEL POPOLO ITALIANPOPOLO ITALIANO SA ZIONE LA CO SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7406/2001 Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 9953 Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 08/07/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: -Irpef Esenzione SEN TE NZA ex art. 13 quinques DL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Calamità -363/84 naturali Sospensione pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile - del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorren CAMPIONE CIVILE
contro
N. 75743 UI ET, intimato - - pronunciata dallaavversO la sentenza n. 13/4/00 Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. 3173 4^, il 21/01/00, depositata il 21/02/00. causa svolta all'udienza del Udita la relazione della 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI PE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva che dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagament o per la maggior somma. Il ricorso del contribu ente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 , comma 1, della Legge 27 dicembre 1985 n. 971, 13 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella 3 rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza sospensione, al netto dei versamenti sospesi" della (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma l'08 Luglio 2002. Il presidente Dott Brụng SaccucciGrove Il Consigliere Estensore Dott. Antonino BlAsi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.5 MAR 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio