Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
La competenza a giudicare il reato di cui all'art. 186, comma 4 c.d.s., a seguito dell'approvazione del d.l.g. 28 agosto 2000, in vigore dal 2 gennaio 2002, n. 274 va riconosciuta al giudice di pace; conseguentemente al suddetto reato va applicato il regime sanzionatorio più favorevole che prevede l'irrogazione della sanzione della sola pecuniaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2002, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.:
Dott. Paolo FATTORI Presidente
1. Dott. Enzo COSTANZO Consigliere
2. Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere
3. Dott. Umberto ATRIPALDI Consigliere
4. Dott. Luisa BIANCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UN GI N. IL 14/11/1977;
avverso SENTENZA del 08/01/2002 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere COSTANZO ENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. M. Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe riportata la Corte di merito confermava la sentenza emessa il 24/11/2000 dal Tribunale di Fermo con la quale UN GI era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, alla pena di giorni dieci di arresto e lire 100 mila di ammenda nonché disposta, altresì, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di giorni venti, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186/2 Cod. Strad. Ricorre in Cassazione il UN per un duplice ordine di censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di censura, che per ragioni di ordine logico -giuridico va trattato in via prioritaria, il ricorrente denuncia carenza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 186/4 Cod. Strad.; in particolare, deduce che, pur avendo la Corte di merito fondato il giudizio di colpevolezza sui risultati ottenuti in seguito alla prova dell'etilometro, tuttavia l'accertamento alcoolimetrico compiuto non trovava fondamento in alcuna giustificazione valida in quanto esso ricorrente non usciva da una discoteca ma ritornava a casa dal lavoro, non era rimasto coinvolto in alcun incidente, non aveva tenuto alcuna condotta di guida pericolosa e, tanto meno, violato alcuna norma del codice della strada.
Trattasi di censure attinenti a circostanze di fatto del tutto estranee alla valutazione dei risultati derivanti dall'accertamento alcoolimetrico, posti dalla Corte di merito a fondamento della ritenuta colpevolezza in ordine al reato contestato. Con un ulteriore rilievo il ricorrente assume che il valore accertato dall'esame alcoolemico sarebbe stato determinato o, quanto meno, avrebbe potuto aver subito modifiche a causa della funzionalità respiratoria temporaneamente non normale derivante dall'attività lavorativa svolta, quale cuoco e comportante l'inalazione dei vapori derivanti dalla cottura delle varie pietanze, non esclusi i vapori alcoolici.
La doglianza deve ritenersi inammissibile per un verso, in quanto trattasi di circostanze di fatto ed attinenti a valutazione di merito, come tali assolutamente irrilevanti in quanto non deducibili in sede di legittimità; dall'altra, manifestamente infondate dal momento che la Corte territoriale, con congrua motivazione, ha rilevato che i risultati ottenuti dall'eseguito alcool -test si presentavano inequivocabili in ordine al riscontrato stato di ebbrezza alcoolica del ricorrente.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in quanto, nella specie, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina dettata (dal decreto legislativo 28/8/2000 n. 274, entrato in vigore il 2/1/2002 e, quindi, n data anteriore a quella dell' 8/2/02 in cui era stata emessa la sentenza impugnata. In particolare, lo stesso assume:
che la nuova disposizione ha attribuito il reato ascritto alla competenza del Giudice di pace, prevedendo un regime sanzionatorio radicalmente diverso e maggiormente favorevole al reo in quanto in luogo della pena originariamente prevista dell'arresto e dell'ammenda stabilisce, invece, l'applicazione della sola pena pecuniaria;
che la disciplina applicabile dalla Corte di merito avrebbe dovuto essere pertanto, quella introdotta dalla richiamata disposizione legislativa in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 c.3 codice penale. Orbene, con la sentenza in data 8/01/2002 la Corte di merito si è limitata a confermare la decisione impugnata, con la quale era stata inflitta la pena di giorni 10 di arresto e lire 100.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186/2 Cod. Strad..
Da siffatta ricostruzione emerge che la sentenza d'appello è stata pronunciata n epoca successiva all'entrata n vigore del D.L.vo 28/08/2000 n° 274 sul giudice di pace, verificatasi il 02/01/2002.
Al riguardo, il ricorrente correttamente rileva che andava applicata la diversa disciplina sanzionatoria, più mite e quindi maggiormente favorevole della precedente, già entrata in vigore (art. 64/2, 1 p. D.Lgvo. cit.). Infatti, vertendosi n materia afferente il principio di legalità della pena, occorre uniformarsi al costante indirizzo di questo S.C., secondo cui il Giudice dell'impugnazione (in applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 125) CPP e dall'art. 152 vecchio codice di rito), deve controllare anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la legittimità della decisione del Giudice a quo per quanto concerne l'osservanza del principio di legalità della pena (Cass. 14/11/88 n. 11004, Mattiuzzo). Identico principio è stato affermato anche con riferimento all'ipotesi in cui, una volta intervenuta una modifica legislativa della pena n senso più favorevole al ricorrente, non risulti dal testo del provvedimento impugnato che il Giudice di merito abbia tenuto presente la nuova disciplina (Cass 14/11/1995, Prati) e anche qualora non sia stata dedotta dal ricorrente specifica doglianza (Cass. 14/04/1954, Bozzano, ARCH.PEN. 1954, 11, 652; Cass. 17/07/1952, Majorano, GIUST.PEN. 1953, 11 224. Secondo Cass. 3/02/29 53, Esposito, Riv. Pen. 1953, II, 517, la Corte di legittimità deve rilevare anche di ufficio la mancata applicazione della legge più favorevole da parte del Giudice di appello anche se il ricorso appaia inammissibile). Il che comporta che la Corte di merito, confermando il trattamento confermando il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice, è incorsa in una palese violazione di legge, irrogando una pena illegale pur essendo già in vigore la novella legislativa dianzi richiamata sul Giudice di pace. Il ricorso deve essere, quindi, accolto entro i limiti in cui viene dedotta l'illegalità della pena e la decisione impugnata annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei termini dianzi precisati, alla Corte di merito.
Deduce, infine, il ricorrente che il reato contestato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per l'avventa maturazione del termine prescrizionale.
Rileva lo stesso, al riguardo, che avendo la nuova disposizione eliminato la pena detentiva dal contesto delle sanzioni applicabili dal Giudice di pace, il termine prescrizionale massimo sarebbe divenuto, nella specie, di tre anni essendo applicabile soltanto la pena pecuniaria.
La censura è del tutto infondata alla stregua di quanto dettato dall'art. 58 D.Lg.vo 274/00, secondo cui per ogni effetto giuridico le pene, rispettivamente, dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità( entrambe sanzioni applicabili dal Giudice di pace in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie allorchè siano previste congiuntamente, ex art. 52/2 lett. c) D.Lg.vo cit.), si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Agli effetti dell'invocata causa estintiva del reato deve ritenersi, pertanto, che rimane del tutto invariata la disciplina dettata dagli artt. 157 n.5 e 160/3 u.p. C.P. in ordine al periodo temporale necessario per la maturazione del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame, sul punto, alla Corte di Appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 2003.