Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/1998, n. 3213
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Sentenza 27 marzo 1998

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La concessione del beneficio della messa alla prova di cui all'art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, caratterizzato dalla funzione di recupero sociale e di rieducazione, è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore e sull'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente adeguati, apparendo la condotta deviante come manifestazione di un disagio solo temporaneo dell'imputato minorenne, superabile attraverso l'impegno in un progetto di vita socialmente integrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/1998, n. 3213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3213
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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