Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) - ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico - il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2008, n. 41155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41155 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 3032
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 005504/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IN, N. IL 20/01/1986;
avverso SENTENZA del 25/10/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Febbraio Giuseppe che chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale AS IN era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 497 bis c.p. per avere posseduto un documento falso valido per l'espatrio. 2.- La AS propone ricorso per cassazione deducendo:
a.- Ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 497 bis c.p.; carenza e difetto di motivazione in ordine alla validità del documento per l'espatrio. b.- Violazione della legge penale non essendo punibile il fatto per la grossolanità del falso.
3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, attenendo alla valutazione del fatto, sono fondati.
La ricorrente deduce concretamente un travisamento del fatto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella formulazione operata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 deducendo sia l'invalidità del documento che il falso grossolano, censurando la motivazione della sentenza impugnata che ha dato per scontato che la carta d'identità fosse stata emessa in Jugoslavia e che il documento abilitasse alla circolazione oltre frontiera in ambito europeo. Invero, come evidenziato dalla difesa e come risulta dagli atti, il documento, era privo di timbro a secco e di qualsiasi altro timbro ufficiale dell'autorità jugoslava. Ed i Carabinieri avevano rilevato che, pur corrispondendo le generalità della AS a quelle indicate in tale documento, in questo mancava qualsiasi simbolo di riconoscimento dell'ente emittente.
Da ciò si desume, pertanto, che mancava al documento qualsiasi validità, non risultando quale fosse l'ente emittente, non portando detto documento alcun timbro ufficiale di qualsiasi tipo, ne' alcun simbolo di riconoscimento dell'ente stesso e non essendo quindi attribuibile all'autorità. E queste caratteristiche erano all'evidenza riconoscibili, cosi che il documento, comunque, aveva anche i caratteri della grossolanità.
Pertanto, il fatto non è punibile ex art. 49 c.p., perché l'azione era inidonea a conseguire uno scopo antigiuridico, mancando al documento i caratteri minimi quale quelli del simbolo di riconoscimento dell'ente emittente e di qualsiasi timbro e comunque essendo all'evidenza riconoscibile la non genuinità di esso. Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ex art. 49 c.p.. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008