Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2008, n. 41155
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis cod. pen.) - ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico - il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2008, n. 41155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41155
    Data del deposito : 2 luglio 2008

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