Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
Il trattamento per l'agricoltura dei fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane deve essere specificamente autorizzato anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 12 comma dodicesimo bis del D.Lgs. n. 4 del 2008, che non ha abrogato la disciplina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 99 del 1992 concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2008, n. 27558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27558 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1286
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 007925/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI VI IO, N. IL 08/09/1952;
avverso ORDINANZA del 09/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi, per il ricorrente, gli avv.ti Cerceo Giulio e Di Biase Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
1) La terza sezione di questa Corte, con sentenza 19 giugno 2007, ha annullato, su ricorso del Pubblico Ministero, l'ordinanza 21 febbraio 2007 del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, che aveva revocato il decreto di sequestro preventivo (disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale) riguardante l'impianto di depurazione delle acque reflue di Pescara e gestito dalla s.p.a, DI VI DI & C. di cui è amministratore unico DI VI IO nei cui confronti si procede per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260.
Il Tribunale aveva revocato il decreto di sequestro preventivo rilevando che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi e che le analisi svolte non consentivano di affermare che i medesimi contenessero sostanze pericolose idonee a mutare la loro classificazione. La Corte di Cassazione, nella sentenza indicata, ha rilevato che a carico dell'indagato erano state ipotizzate tre distinte fattispecie del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 (con riferimento al conferimento dei fanghi a favore delle società IO - AS GE - Eco RI: capi A, B, D), oltre alla fattispecie prevista dal citato D.Lgs., art. 260, ma il Tribunale aveva preso in considerazione solo quella riguardante la società AS GE (capo B) - senza peraltro neppure porsi il problema della ravvisabilità del fumus a prescindere dalla pericolosità dei rifiuti - omettendo completamente la motivazione sulle altre ipotesi di reato e ritenendo apoditticamente non necessario il sequestro per la tutela delle esigenze preventive.
2) Il Tribunale di Pescara, giudicando in sede di rinvio, con ordinanza depositata in cancelleria il 22 gennaio 2008, ha rigettato il ricorso originariamente proposto da DI VI IO ripristinando il sequestro preventivo dell'impianto di depurazione disposto dal Gip del Tribunale di Pescara.
Ha rilevato preliminarmente il Tribunale che la condizione per l'utilizzazione dei fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane è il loro preventivo trattamento e che l'utilizzazione è consentita solo se la concentrazione dei metalli pesanti non supera determinati limiti.
Ha poi sottolineato che il trattamento dei fanghi, classificabili quali rifiuti speciali, deve essere specificamente autorizzato non essendo questa autorizzazione ricompresa in quella relativa alla gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e che questa specifica autorizzazione non risultava essere stata concessa per quanto riguarda il depuratore di Pescara.
Da ciò, secondo il Tribunale, deriverebbe il fumus della consumazione dei reati indicati nei capi A, B, D (citato D.Lgs. n.152 del 2006, art. 256) nonché il periculum derivante dalla protrazione delle conseguenze dei reati ipotizzati. Il Tribunale poi, anche con riguardo all'ipotesi di reato prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento alla concreta destinazione dei fanghi, sottolinea che uno dei destinatari (Eco RI) ha utilizzato in poco più di un mese una quantità di fanghi provenienti dal depuratore di Pescara superiore alla quantità massima utilizzabile in un triennio;
un altro (IO) non poteva trattare rifiuti provenienti da altre regione. Con la conseguente ravvisabilità del fumus anche in relazione al reato sub. E (citato D.Lgs., art. 260 citato).
3) Contro l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Pescara in sede di rinvio ha proposto ricorso DI VI IO il quale, dopo aver premesso che, anche secondo quanto accertato dal Tribunale nel giudizio di rinvio, i fanghi in questione sono rifiuti "speciali" ma non "pericolosi" sottolinea che il Tribunale ha affermato che i fanghi in questione non possono essere avviati al recupero in mancanza di specifica autorizzazione.
Ma, secondo il ricorrente che ne fa oggetto del primo motivo di ricorso, questa autorizzazione è richiesta per il "trattamento" dei rifiuti e non per l'avviamento agli impianti che questo trattamento effettuano. L'impianto di depurazione svolge solo un'attività di "condizionamento" del rifiuto e quindi una fase del ciclo di depurazione estranea al trattamento che costituisce una fase successiva che consente di utilizzare i fanghi trattati per uso agricolo.
Questa ricostruzione sarebbe confermata dalla lettura del testo originario del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127, che sottopone i fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile, imponendo il reimpiego dei fanghi se risulta appropriato.
E i dubbi interpretativi su questa norma - in particolare sulla necessità di un'autorizzazione anche per la fase anteriore al trattamento - sarebbero stati indiscutibilmente risolti dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 152, art. 160, comma 12 bis (rectius dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 12 bis) che ha aggiunto al primo periodo del citato D.Lgs. n. 152 del 2008, art. 127, comma 1, più volte ricordato, una frase che consente di affermare che la disciplina dei rifiuti si applica soltanto alla fine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. La norma, secondo il ricorrente caratterizzata da evidente natura interpretativa, chiarisce che la necessità dell'autorizzazione sorge soltanto per le fasi successive a quelle che si svolgono nel processo di estrazione effettuato nell'impianto di depurazione. Con il secondo motivo di ricorso si censura invece il provvedimento impugnato per aver ravvisato il fumus in relazione all'ipotesi di reato prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260; sia perché la fase di lavorazione dei fanghi all'interno del ciclo di depurazione non richiede, come si è già accennato, alcuna autorizzazione per cui non può ritenersi abusiva;
sia perché le irregolarità rilevate nel funzionamento degli impianti di trattamento non possono essere addebitati al ricorrente in conformità del D.Lgs. n. 182, art. 188 che esclude ogni responsabilità nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento. Ed è pacifico che i soggetti cui i fanghi sono stati conferiti erano muniti di regolare autorizzazione regionale per lo svolgimento di questa attività.
Infine con il terzo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge e dell'illogicità manifesta della motivazione, l'ordinanza del Tribunale di Pescara per aver ritenuto legittimo il sequestro dell'impianto di depurazione. Anche a voler ritenere corretta l'interpretazione del Tribunale - secondo cui sarebbe necessaria l'autorizzazione anche per il ciclo fanghi che si svolte all'interno del ciclo di depurazione - cosa "pertinente al reato" non è certo il depuratore che svolge un'attività utile e necessaria per la popolazione;
illecita potrà al più essere ritenuta la successiva cessione dei fanghi invece del loro smaltimento in discarica ma non certo l'attività di depurazione che difatti continua ad essere svolta, sia pure affidata ad un custode.
Il ricorrente ha poi depositato memoria difensiva con la quale ribadisce quanto già esposto nel ricorso. In particolare si ribadisce nella memoria che non è necessaria alcuna autorizzazione per il "ciclo fanghi" che si svolge all'interno del ciclo di depurazione come confermato dalla più recente norma interpretativa che ha modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127. Del resto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, art. 3, invocato dal Tribunale, prevede che i fanghi in questione, prima del loro utilizzo in agricoltura, debbano essere trattati ma non chiarisce quale soggetto debba eseguire il trattamento e comunque non prevede che il trattamento debba avvenire nel ciclo di depurazione. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa a conferma della sua tesi e ribadisce che la modifica legislativa recentemente intervenuta ribadisce la correttezza della proposta interpretazione.
4) Passando all'esame delle censure proposte contro il provvedimento impugnato si osserva preliminarmente che la prima di esse non può essere proposta nel giudizio di rinvio per il vincolo derivante dall'art. 627 c.p.p., comma 3 e dall'art. 628 c.p.p., comma 2. Il problema relativo alla necessità dell'autorizzazione per il c.d. "ciclo fanghi" - o comunque per lo svolgimento delle attività preliminari al trattamento cui i fanghi derivanti dall'esercizio del depuratore sono sottoposti - è stato infatti risolto dalla ricordata sentenza di annullamento della terza sezione di questa Corte in data 19 giugno 2007. Questa sentenza, dopo aver evidenziato la mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata sull'esistenza del fumus prescindendo dalla pericolosità dei rifiuti, ha precisato che rilevava sul punto l'incidenza delle violazioni della normativa sul recupero dei rifiuti ed in particolare "la mancanza di autorizzazione della società Di VI IN & C al trattamento dei rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione stante che tale autorizzazione è diversa e autonoma da quella relativa alla gestione dello stesso."
Dunque, secondo il giudice di legittimità l'autorizzazione per il ciclo precedente al trattamento è necessaria e non poteva il giudice del rinvio non uniformarsi a questa statuizione del resto conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass., sez. 3, 6 dicembre 2006 n. 163, Grasso, rv. 235415). La diversa interpretazione che il ricorrente fornisce - in particolare con il richiamo al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100, art.12, punto 4 (che escluderebbe dall'autorizzazione le attività di
"condizionamento" dei fanghi quando si tratti di "operazioni proprie del ciclo fanghi eseguito presso gli impianti di depurazione") - non può quindi formare oggetto di esame in questa fase del giudizio di legittimità.
5) Va invece esaminato il problema dell'innovazione legislativa nel frattempo intervenuta e invocata dal ricorrente sia pure richiamando una asserita natura interpretativa della norma.
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 12 bis, ha aggiunto al primo periodo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 127, comma 1, già ricordato, un altro periodo per cui la norma va ora così letta:
"Ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n.99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione".
La parte aggiunta a seguito della modifica normativa è quella posta dopo le parole "ove applicabile" ma non può ritenersi che questa modifica abbia il significato che il ricorrente intende dare alla norma (e che giustificherebbe, secondo la sua interpretazione, il venir meno del vincolo interpretativo per il giudice del rinvio). È infatti rimasto nella norma il rinvio alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 99 del 1992 (e dunque in particolare agli artt. 6 e 8) concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e quindi tutto il sistema di autorizzazioni da questa disciplina normativa previsto e interpretato dalla terza sezione nel senso indicato.
Ne consegue che l'innovazione normativa non può che essere interpretata nel senso che la disciplina dei rifiuti si applica ai fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione ma, almeno per quanto riguarda l'utilizzazione di questi fanghi in agricoltura (come nel caso in esame), resta fermo il sistema di autorizzazioni previsto dal D.Lgs. n. 99 del 1992 così come interpretato dalla terza sezione di questa Corte. 6) Esiste comunque un altro aspetto del problema che fa dubitare dell'esistenza della decisività delle censure proposte pur se fossero ritenute fondate.
Il fumus richiesto per l'emissione della misura cautelare reale, ritenuto esistente dal tribunale per il riesame, non attiene solo all'esistenza dell'autorizzazione di cui si è fin qui discusso perché al ricorrente è contestato, in tesi di accusa, anche il suo concorso nell'illecita attività, penalmente sanzionata dal D.Lgs. n.152 del 2006, art. 256, svolta dai titolari delle imprese in precedenza indicate (IO, AS GE, Eco-RI) e nell'ipotesi delittuosa prevista dal citato D.Lgs., art. 260.
Se dunque fosse anche da ritenere condivisibile la tesi secondo cui il "ciclo fanghi" svolto all'interno dell'attività di depurazione delle acque reflue non richiederebbe l'autorizzazione non ne discenderebbe l'accoglimento del ricorso perché il sequestro preventivo è stato disposto, e ritenuto legittimo dal tribunale per il riesame, anche in relazione ad attività di smaltimento, trasporto e trattamento successivamente svolte;
ipotesi di reato per le quali è stato parimenti ravvisato il fumus.
Ed è proprio per questa ragione che si appalesa infondato il secondo motivo di ricorso (riguardante in particolare l'ipotesi criminosa prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260) proposto dal ricorrente che, sul presupposto della non necessità dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività descritta nell'attività di depurazione delle acque reflue, sottolinea che la sua responsabilità sarebbe esclusa in base al disposto del D.Lgs. n.152 del 2006, art. 188, il cui comma 3 esclude la responsabilità del detentore dei rifiuti (lett. b) "in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento............".
L'ordinanza impugnata ha infatti sottolineato come le imprese cui i fanghi sono stati conferiti (una delle quali è amministrata dal direttore tecnico del depuratore di Pescara) erano incorse in numerose violazioni che rendevano dubbia la legittimità delle operazioni compiute e comunque una di esse non poteva trattare rifiuti provenienti da altre regioni (cosa avvenuta nel caso di specie) mentre altra aveva ampiamente superato i limiti massimi di fanghi utilizzabili.
In relazione a queste diverse ipotesi di reato, anche se si ritenesse fondato il primo motivo di ricorso, resterebbe dunque fermo il disposto sequestro preventivo per gli altri fatti ipotizzati a carico del ricorrente.
7) Le considerazioni da ultimo svolte valgono anche ad escludere la fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso.
L'affermazione della necessità di un'autorizzazione allo stato inesistente e lo svolgimento di attività di smaltimento e trattamento successive alla produzione dei fanghi di depurazione che, in tesi di accusa, sono state svolte illegalmente, rende evidente che la sottrazione della disponibilità del depuratore vale ad evitare che tali attività, astrattamente costituenti reato, possono continuare ad essere svolte.
Non è infatti illegale la continuazione dell'esercizio del depuratore (esercizio che difatti continua ad essere svolto dal nominato custode) ma la gestione dei fanghi prodotti dall'attività di depurazione che può essere impedita solo con il venir meno della disponibilità dell'intero impianto che dunque costituisce cosa "pertinente al reato" perché consente la consumazione di ulteriori reati o, quanto meno, la agevola.
8) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008