Sentenza 3 novembre 2020
Massime • 1
In tema di stupefacenti, non può ricondursi alla nozione di coltivazione domestica non punibile la la messa a coltura di undici piantine di marjuana, non potendosi ritenere che la condotta riguardi uno scarso numero di piante, né che sia ricavabile un modestissimo quantitativo di stupefacente, risultando di per sé insufficiente la sola intenzione di destinare la coltivazione alle esigenze di consumo personale.
Commentari • 2
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Come si dimostra l'uso personale Tecniche rudimentali di coltivazione Scarso numero di piante Insufficiente principio attivo Cassazione 12348/2020 Detenzione di semi Mancanza di ulteriori indici Le sanzioni amministrative Come si dimostra l'uso personale La coltivazione di piante droganti per uso personale non è reato, ma soltanto un illecito amministrativo con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 75 DPR 309/90. Ma quando ricorre l'uso personale? Secondo consolidata giurisprudenza, l'uso personale può essere desunto da elementi sintomatici, da valutarsi nel loro complesso, quali ad esempio: modalità rudimentali di coltivazione scarso numero di piante insufficiente principio …
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E' inoffensiva e quindi non punibile la coltivaione di marijuana da parte di un assuntore abituale, senza sussistenza di elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi, se le piante sono in numero limitato e manca l'adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE Sent., (data ud. 10/01/2023) 24/02/2023, n. 8442 SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a (Omissis); avverso la sentenza emessa il 6/10/2021 dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Dott. DI GERONIMO Paolo; lette le conclusioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2020, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2020 |
Testo completo
03593-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..953 Anna Petruzzellis -Presidente - Angelo Costanzo UP 03/11/2020 - Angelo Capozzi R.G.N. 15302/2020 Riccardo Amoroso Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM GA SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della appellata decisione del 30 novembre 2018 del Tribunale di Caltagirone, previa esclusione della continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a GA SE AM in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 61 n. 11 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere coltivato complessivamente undici piante di marijuana all'interno della propria abitazione nonché per avere detenuto, sempre nella propria abitazione, tre involucri di 1 as sostanza stupefacente per il prezzo complessivo di 2,789 grammi, nel mentre si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare).
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, GA SE AM chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e correlativo vizio di motivazione per travisamento della prova. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provata la destinazione della coltivazione alla produzione di marijuana da cedere a terzi, nonostante si trattasse di una coltura senza dubbio domestica, stante la totale mancanza di impianti e/o attrezzature ad hoc e la produzione di quantitativi esigui di sostanza, chiaramente destinati al consumo personale.
2.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere il Collegio di merito ingiustamente denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, svalutando il contenuto collaborativo delle dichiarazioni rese dall'imputato e valorizzando invece i precedenti penali, a fronte di una capacità criminale modesta e di un disvalore penale minimo della condotta.
2.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per avere la Corte siciliana applicato in forza del riconoscimento della recidiva una pena del tutto sproporzionata rispetto all'effettiva gravità dei fatti.- CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.
2. Non coglie nel segno il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente censura la ritenuta integrazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sul presupposto che si tratti di una coltivazione domestica, con produzione di sostanza destinata al mero consumo personale.
2.1. Nel giustificare la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Collegio territoriale ha evidenziato come il numero delle dosi medie ricavabili dal quantitativo di marijuana detenuta e L costituente prodotto della coltivazione (calcolato dai Carabinieri di Catania nella relazione tecnica), il contestuale ritrovamento nella disponibilità di AM del "trita marijuana" e le modalità di conservazione della sostanza (in involucri già preparati e confezionati con carta stagnola contenuti in un pacchetto di sigarette 2 vuoto all'interno di un mobile nella stanza da letto) convergano univocamente nel senso di escludere l'allegata finalizzazione dello stupefacente e della relativa coltivazione al consumo personale.
2.2. D'altronde, la decisione in rassegna si appalesa corretta anche alla luce dell'insegnamento di recente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, là dove - pronunciandosi proprio in tema di coltivazione di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti a distanza di qualche anno da un precedente arresto nella medesima composizione ha tracciato l'esatto discrimen fra la coltivazione non punibile e la coltivazione invece penalmente rilevante. In particolare, nell'ultimo arresto, il più ampio consesso della nomofilachia ha ribadito la non riconducibilità della coltivazione alla mera detenzione (affermata nel precedente intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Di SA, Rv. 239920 - 239921), in considerazione della "chiara scelta del legislatore di punire ogni forma di produzione di stupefacenti, se necessario, anticipando la tutela al momento in cui si manifesta un pericolo ragionevolmente presunto per la salute" (così nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 - dep. 2020, Caruso, Rv. 27862401). Confutata la tesi della possibile equipollenza fra la coltivazione c.d. domestica e la detenzione di droga per uso personale, le Sezioni Unite hanno rivisto l'impostazione seguita nella sentenza De SA (secondo cui v'è “rilevanza penale di qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale") ed hanno definito in termini precisi l'area di copertura della fattispecie tipica della coltivazione penalmente rilevante. Al riguardo, hanno evidenziato come "l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale" debba "essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante, dandosi, così, un'interpretazione restrittiva della fattispecie penale, che si giustifica tanto più per la sua natura di reato di pericolo presunto nell'ottica garantista di un corretto bilanciamento fra ampiezza e anticipazione della tutela" (così nella motivazione della sentenza Sez. U, Caruso). Riprendendo la considerazione espressa nella stessa sentenza Di SA (là dove si è rilevato come "la coltivazione, a differenza della detenzione, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti"), questa Corte nella più ampia composizione ha sottolineato come tale connotazione non valga, tuttavia, per le "coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, 3 ств insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti" (così nella motivazione della sentenza Sez. U, Caruso). In sintesi, le Sezioni Unite hanno chiarito come l'esclusione della punibilità dell'attività di coltivazione domestica operi sul piano della tipicità, di tal che il discrimen fra la coltivazione penalmente rilevante - id est "tipica" - e la coltivazione non penalmente irrilevante - in quanto "atipica" - deve essere individuato alla luce del parametro della "prevedibilità della potenziale produttività", potendosi ricondurre a quest'ultimo ambito soltanto "una produttività prevedibile come modestissima". Parametro che come puntualizzato dalle Sezioni Unite, in linea - -devecon quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza di legittimità essere "ancorato a presupposti oggettivi", "che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore", rimarcando come "la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato" (così nella motivazione della sentenza Sez. U, Caruso). Infine, le Sezioni Unite hanno rimarcato che, "sul piano dell'offensività", "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza し stupefacente. E per coltivazione dovrà intendersi l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto".
2.3. Tornando al caso di specie, sulla scorta di quanto si è testè dato conto, non è revocabile in dubbio che, come ineccepibilmente ritenuto dal Giudice a quo, la messa a coltura di ben undici piantine di marijuana non possa ritenersi non punibile, risultando, nella specie, all'evidenza mancante uno dei principali "presupposti oggettivi" della coltivazione non punibile (che - come chiarito dalle stesse Sezioni Unite Caruso devono essere tutti "compresenti"), id est lo "scarso - numero di piantine" "da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto", risultando da sola irrilevante in presenza di un reato a pericolo presunto - l'eventuale "intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale". 4 CAF 3. I restanti motivi dedotti da AM sono tesi a promuovere un sindacato chiaramente di merito e sono, pertanto, avulsi dall'ambito del giudizio di legittimità.
3.1. Ed invero, come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, rimarcando altresì con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, dunque, insindacabili in questa Sede - i numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato, ostativi al riconoscimento dell'invocata diminuente (v. pagina 3 della sentenza impugnata) 3.2. Incensurabile è anche la ritenuta sussistenza dei presupposti della recidiva e la conseguente commisurazione della pena, trattandosi di valutazioni rimesse al prudente apprezzamento dei Giudici della cognizione, estranei all'ambito dell'art. 606 cod. proc. pen. e dunque non delibabili ove sorretti da una motivazione adeguata. Adeguato risulta comunque il corredo argomentativo svolto dal Collegio catanese a giustificazione della ritenuta recidiva, nella parte in cui ha evidenziato come, dopo avere riportato condanne per reati della stessa indole, AM abbia commesso la nuova condotta delittuosa mentre si trovava sottoposto a misura della detenzione domiciliare, elemento sintomatico di una capacità criminale accresciuta rispetto al passato nonché valutabile ai fini della commisurazione della pena (v. pagina 3 della sentenza impugnata) 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 novembre 2020 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Alessandra Bassi باسب Depositato is Cancolleria oggi,129 GEN 2021 Patrizia renzio