Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Q uis al 13 quin op's C.C. 76273 6.26/5/84 m.10 ESENTE JONE0 4 1 63 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA PREMA I CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9301/01 Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Cron. 9642 Rel. Consigliere Rep, Dott. Antonio MERONE Consigliere Od. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPR A E. CASSAZ ONE SE NTENZA CAMPONO CIMIE M. 76773 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da in persona del Ministro pro AGENZIA DELLE ENTRATE, tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2002 3134
contro
-1- TI AN;
- intimato avverso la sentenza 11. 73/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3Svolgimento del processo TI CO. residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi • sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal 13 quinquespagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, 1. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione ACE spettasse 1a rideterminava l'ammontare del reddito detrazione, imponibile CO 总 nocificava al esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior sommą. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Minister delle finanze, denunciando la violazione = Faisa applicazione degli artc. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, dal 4.1. 30 dicembre 1985, 7. 971; 13, Comma 1, dalla legge 27 dicembre 1997, 2. 443; 10, dalla legge 23 febbraio 1956, n 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difess. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "“l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1995, 790 con modificazioni in legge 23 dec 1985, n. 46 Co nve rt ito quale prevede che le relative a pagamenti delle inposte directe, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1981, 363, E_no al 11 dicemb a 1985 per i residenti Com dell'Italia centrale 2 meridionale colpiti da v i i mi non alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF E Conco cuiin virtù dell'interpretazione autentica di dell' ILCR all'art. 13 delle legge 13 maggio 1993, 133, post in relations all'art. 11 della legge 19 febbraic 1999, 28, ve esseDen considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto del versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere tale rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
8.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. 8/7/2002 Così deciso in Roma il ย if Presidente Il Cons. stensore ล เ DCPC... TUNCELLERIA Амось нель21 MAR 2003 CANCELLIERECT 21 MAR A ESENIC DA REGISTRAZIONE GA newseus art 13 quinopus C. 16/5/84