Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., ma anche ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 cod. civ.), ma anche a favore dell'INPS, che, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile.
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- 1. Il decreto ingiuntivo: nuove prassi operative all’interno del procedimento di arbitratoAvv. Cristiano Tripodi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO che Elena Marinucci, vedova dell'onorevole Nello Mariani (deputato nel periodo 1958-1976) e titolare a decorrere dalla morte del marito di un assegno di reversibilità del vitalizio originariamente erogato al defunto, per effetto della delibera n. 14 del 12 luglio 2018 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati - con la quale è stata rideterminata retroattivamente la misura sia degli assegni vitalizi corrisposti agli ex parlamentari sia dei relativi trattamenti di reversibilità erogati ai soggetti legittimati, come la ricorrente - ha subito una decurtazione dell'assegno in godimento pari circa al 62,5%, a decorrere da gennaio 2019; che la Marinucci ha, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dello Stato, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 654/97 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 07/07/97 R.G.N. 4237/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo.
INPS
CONTRO
CA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19 giugno 1993 il Pretore di Bergamo emetteva decreto ingiuntivo in favore dell'INPS nei confronti della s.r.l. OS per la complessiva somma di L 40.332.778 a titolo di contributi non versati, somme aggiuntive e sanzioni inerenti a un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la detta società e il suo dipendente OS OT.
Su opposizione della società datrice di lavoro l'adito Pretore revocava il decreto ingiuntivo intimato affermando che l'INPS non aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro, posto che il libro matricola e paga e il registro delle presenze della società opponente non integravano gli estremi di una confessione stragiudiziale.
Con sentenza in data 22 maggio 1997 il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello dell'INPS, rilevando che le scritture contabili dell'impresa hanno efficacia di confessione stragiudiziale soltanto nei confronti del lavoratore, ma non anche nei confronti dell'INPS, parte estranea al rapporto di lavoro.
Ricorre per cassazione l'INPS con due articolati motivi. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Istituto ricorrente rileva che impropriamente il Tribunale aveva richiamato l'art.2709 c.c. per negare alle scritture contabili valore di confessione e, quindi, di prova legale contro l'imprenditore sul presupposto che esse potessero far prova in favore del lavoratore e non dell'Istituto titolare del rapporto assicurativo anziché del rapporto di lavoro.
In realtà l'art. 2709 cit. attribuisce alle scritture contabili valore di semplici prove e non di prove legali. Inoltre, aggiunge l'Istituto, le norme previdenziali, sono indirizzate all'imprenditore perché questo adempia ai suoi obblighi contributivi e, a tal fine, autorizza gli ispettori del lavoro a esaminare i libri matricola e paga al fine di accertare se l'adempimento sia effettivamente avvenuto.
Con il secondo motivo l'INPS lamenta violazione degli arti. 2709, 2697 e 2729 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per il fatto che il Tribunale in contrasto con le risultanze delle scritture contabili, abbia ritenuto che incombeva all'Istituto l'onere di provare in contrasto con le risultanze delle scritture contabili, la sussistenza del rapporto di lavoro.
Esaminati congiuntamente i due dedotti motivi per ragioni di logica connessione, il proposto ricorso è fondato.
L'imprenditore nell'esercizio dell'impresa a norma dell'art, 2214 c.c., è tenuto a conservare il libro giornale, il libro degli inventari e tutte le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, venendo, anzi, a esser punito, in caso di fallimento, a titolo di bancarotta semplice se non ha tenuto tali libri.
Proprio in relazione a tale obbligo l'art.2709 c.c. stabilisce che i libri e le altre scritture contabili tenuti obbligatoriamente dalle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore anche se non se ne può scindere il contenuto.
Per quanto concerne i libri paga e matricola il datore di lavoro è obbligato a tenerli in base all'art. 134 del r.d. n. 1422 del 1924 e all'art.20 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Essi, quindi, possono far prova in favore dell'INPS non solo a norma del citato art.2709 ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., inquadrandosi le annotazioni contenute sui rapporti di lavoro subordinato in vere e proprie confessioni stragiudiziali non ritrattabili se non in caso di comprovato errore o violenza in riferimento agli obblighi contributivi posto che l'art. 3 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge n. 638 dello stesso anno,
conferisce all'ispettorato del lavoro (ora Direzione Provinciale del Lavoro) il potere di accertare in capo alle aziende la sussistenza degli obblighi contributivi mediante l'esame dei libri paga e matricola dei documenti equipollenti e di ogni altra documentazione compresa quella contabile, "che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni".
"Pertanto le risultanze dei libri paga e matricola relativamente alla sussistenza dei rapporti di lavoro costituenti i presupposti degli obblighi contributivi, hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudizi, in quanto trovano la loro fonte in dichiarazioni rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o, eventualmente, in favore di altro imprenditore per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, (art.2710 c.c.) ma anche in favore dell'INPS, che, a norma del cit. art. 3, ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile." Perciò, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Brescia, la quale si uniformerà al suesposto e virgolettato principio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001