Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9506 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE I TAL IANA REPU BBLICA LA CORTE UREMA DI0 9506 /02 Richiesta studio POPOLO ITALIANO . e. dal Sig per diritti € 3.10 128 GIU 2002 1 sezione civi IL CANCELLIERE Longuaglio cessione e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: prescrizione diritti. Presidente dr. Antonio Saggio R.G. N. 20772/00 Consigliere dr. Giammarco Cappuccio 22724/00 Consigliere dr. EP Marziale Cron. 25517 Consigliere dr. Salvatore Salvago Consigliere rel. Rep. 1924 dr. Fabrizio Forte Ud. 12.04.2002 ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 20772 e 22724 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti: DA MUGNAINI EP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Bari n. 13, presso l'avv. Marcello Vecchio, che, con l'avv. Paolo Ciampalini di Firenze, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI GAMBASSI TERME, in persona del sindaco, au- torizzato al giudizio con delibera della G.M. n. 113 del 21 ottobre 2000, ed elettivamente domiciliato in 880 2002 2 - Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Pal. IV, sc.B., pres- so il dr. Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dal- l'avv. Fausto Falorni di Firenze, per procura a margi- ne del controricorso e ricorso incidentale. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 944, del 14 aprile 9 maggio 2000.- Udita, all'udienza del 14 febbraio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Falorni, per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accogli- mento di quello accidentale. Udito il P.M. dr. Guido DI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale. Svolgimento del processo Il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione del comune di Gambassi Terme al decreto che aveva ad esso ingiunto il pagamento di £. 132.432.000, con interessi dal 26 marzo 1981, a EP IN, dovuto a tito- lo di conguaglio del corrispettivo per la cessione di terreni dell'opposto all'opponente. Con contratto del 26 marzo 1981 il IN aveva ce- duto propri terreni all'ente locale, in corrispettivo di un acconto di £.
7.086.000 e di un conguaglio da determinare a seguito dell'adozione d'una nuova e le- gittima disciplina delle indennità di esproprio, in conformità alla L. 28 luglio 1980 n. 385, dichiarata poi incostituzionale (C.Cost. 15 giugno 1983 n. 223). Il comune opponente affermava che il solo corrispet- tivo pattuito era quello pagato, erroneamente qualifi- cato acconto ed eccepiva la prescrizione del diritto del IN esercitabile immediatamente dal 1982 con la domanda di pagamento dell'indennità, liquidabile ai sensi dell'art. 39 della L. 2359 del 1865, ed eserci- tato solo nel luglio 1995, con lettera raccomandata dello stesso IN. Per il tribunale, decorrendo la prescrizione dalla da- ta della sentenza della Corte Costituzionale del 1983, da cui riprendeva operatività la legge 2359 del 1865, l'inerzia del IN fino al 1995 aveva determinato l'estinzione del diritto per prescrizione, intervenuta nel 1993, prima della lettera interrutiva. Avendo l'opposto eccepito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la nullità del contratto, domandan- do la restituzione del terreno oggetto di cessione, il Tribunale riteneva nuova e inammissibile questa doman- da rispetto al ricorso per ingiunzione fondato su det- to atto, evidentemente ritenuto valido ed efficace. Contro la decisione del tribunale, il IN propo- neva appello deducendo anzitutto di aver proposto in separato giudizio domanda di nullità della cessione volontaria e chiedendo la sospensione del processo. L'appellante deduceva pure il difetto di legittimazio- ne processuale del comune, non potendosi ammettere la produzione della delibera autorizzatoria dell'opposi- zione con la conclusionale all'insaputa di controparte ed essendo detta delibera nulla, perchè rilasciata al- l'avvocato e non al sindaco, e comunque non esecutiva. L'eccepita nullità determinava l'invalidità dell'oppo- sizione che doveva dichiararsi inammissibile, mentre il tribunale non aveva neppure valutato le richiamate eccezioni dell'appellante. Considerata poi l'incostituzionalità non dichiarata ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto, non interruttivo della prescrizione e rilevato che solo dopo la dichiarazione d'illegittimità costituzionale può esercitarsi il diritto, che nel caso doveva fon- darsi su una legge non ancora approvata e non, come ritenuto in primo grado, sull'art. 39 della L. 2359 del 1865, che sarebbe risorta per l'intervento della Corte costituzionale, ad avviso dell'appellante solo con la L. 359/92 era divenuto esercitabile il diritto di cui alla cessione, che quindi non era prescritto. 5 Essendovi stata una lettera del sindaco del 16 agosto 1995 che riconosceva il debito, detta ricognizione era incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Il comune di Gambassi, costituitosi in appello, conte- stava la tardività delle eccezioni relative alla sua legittimazione processuale, dedotte inammissibilmente, ex art. 345 c.p.c., in secondo grado;
nel merito dedu- ceva che la delibera della G.M. era stata prodotta con la citazione in opposizione ed era esecutiva dal 13 a- prile 1996, essendo stata pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni. Rilevato che la giurisprudenza sulla decorrenza del termine di prescrizione era consolidata e che la let- tera del sindaco del 16 agosto 1995 non conteneva un riconoscimento di debito, s'opponeva alla sospensione del giudizio, per difetto di pregiudizialità dell'a- zione di nullità della cessione rispetto a quella di esecuzione di essa, data l'estinzione del credito ec- cepita, che comunque comportava inesistenza attuale del diritto al corrispettivo. In via incidentale, il comune insisteva per l'accerta- mento del carattere completo del corrispettivo pagato in occasione della cessione che controparte aveva de- finito solo acconto. Il diritto al conguaglio, se esistente, era sorto con la stessa cessione, potendo sin dall'inizio il Mugnai- ni chiedere l'indennità da liquidare ai sensi dell'ar- t. 39 della L. 2359 del 1865. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 19 maggio 2000, rilevava il regolare deposito con la costituzio- ne in giudizio e a seguito dell'opposizione, della de- libera della G.M. del comune che aveva deciso di pro- porre opposizione e nominava l'avvocato difensore nel giudizio, esecutiva per essersi pubblicata ai sensi di legge nell'albo pretorio (art. 47 1° comma L.
8.6.1990 n. 142) e inserita nei documenti in atti. L'opposizione era stata quindi correttamente ritenuta ammissibile. Rilevata l'erroneità di quanto dedotto dall'appellante sui pretesi ostacoli di fatto all'esercizio del dirit- to che nel caso era possibile dalla data della cessio- ne del 26 marzo 1982, la Corte confermava la decisione di primo grado sull'estinzione del diritto al congua- glio, poichè le affermazioni del sindaco sul credito di controparte al conguaglio di cui alla lettera del 1995 erano meramente strumentali rispetto alla dedu- zione, contenuta nello stessa missiva, della prescri- zione del diritto del IN. La richiesta del comune di dichiarare estinto il di- ritto il 26 marzo 1991 invece che il 19 luglio 1993 7 - non era però sostenuta da alcun valido interesse e an- che l'appello incidentale era da rigettare. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determi- nava la risoluzione d'una questione preliminare di me- rito sulla quale il IN era soccombente, per cui a suo carico, come già in primo grado, erano da porre le spese del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il IN con unico motivo articolato in due punti e il comune di Gambassi Terme si è difeso con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricor- si contro la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c.
1. Il ricorso principale censura la sentenza di merito per omessa e/o insufficiente motivazione su punti de- cisivi della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2933 c.c. e 91 c.p.c. La Corte ha omesso di esaminare e rispondere su un'ar- gomentazione difensiva rilevante ed assorbente. Nella cessione volontaria, il diritto del cedente al pagamento del conguaglio matura solo nel momento dell' entrata in vigore di nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio. Con la cessione per cui è causa le parti stipularono 8 una clausola che prevede un'integrazione del prezzo nell'eventualità del sopravvenire di nuovi criteri di determinazione delle indennità di espropriazione. La clausola introduce un patto da cui sorge un credito aggiuntivo del cedente, nel solo caso che la nuova di- sciplina che regolerà l'indennità comporti la liquida- zione di una somma da pagare maggiore di quella già corrisposta. Secondo il ricorrente, una sentenza del tribunale di Firenze (n. 766/99) avrebbe chiarito che, nel caso, il credito del cedente deve ritenersi condizionato ad una nuova normativa che solo con la legge 359 del 1992 v'é stata e quindi la condizione deve ritenersi verificata 1'8 agosto 1992, data da cui decorre la prescrizione. Fino al mutamento del quadro normativo, la prescrizio- ne era da ritenersi sospesa e solo se la nuova disci- plina, come è accaduto, avesse previsto una indennità superiore a quella pagata, avrebbe ripreso a correre il tempo per la prescrizione. La Corte di merito, non rispondendo a dette deduzioni dell'appellante, ha insufficientemente motivato su punti decisivi della controversia. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell' art. 91 c.p.c. perchè le spese di causa devono restare a carico del soccombente;
essendo stati rigettati gli - 9 - appelli di entrambe le parti, le spese sono state di- sciplinate in deroga alla legge, non essendo compren- sibili le ragioni che attribuiscono al solo IN la soccombenza sostanziale. Il comune, che ha sostenuto che nessun conguaglio era dovuto a controparte, è stato esonerato da ogni rim- borso delle spese al IN e questo invece ha do- vuto restituire quanto anticipato da controparte, po- nendosi comunque a suo carico una somma eccessiva.
1.2. La Corte di merito, nella seconda parte della mo- tivazione, chiarisce in modo ineccepibile e giuridica- mente immune da vizi di qualsiasi genere, le ragioni per le quali la prescrizione del diritto al conguaglio decorre dal 26 marzo 1982, data della cessione. - non in- L'appellante afferma la censurata sentenza terpreta correttamente il principio affermato in giu- risprudenza per il quale l'llegittimità costituzionale d'una norma non ancora dichiarata é mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto e non interrompe la prescrizione. Il titolare del diritto può esercitarlo sempre, chie- dendo di dichiarare l'incostituzionalità della norma che sembra impedire la sua azione (in aggiunta all'am- pia giurisprudenza citata dalla Corte di merito cfr.S. 10 - U. 5 febbraio 1997 n. 27, Cass. 11 agosto 1998 n. 7878 e 15 settembre 2000 n. 12167). Nel caso peraltro nulla cambia ai fini della prescri- zione se si ritiene che la norma da dichiarare ille- gittima sia ostacolo giuridico all'esercizio del di- ritto (Cass. 1 febbraio 1996 n.868), spostandosi al giugno 1983 l'inizio del periodo di prescrizione come ritenuto da parte della giurisprudenza di legittimità e dal tribunale (Cass. 18 marzo 1997 n. 2463, 8 otto- bre 1999 n. 11293 e 13 giugno 2000 n. 8045). Per la Corte, quindi la prescrizione del diritto al conguaglio decorre dalla data della cessione e l'e- stinzione del diritto deve ritenersi intervenuta il 26 marzo 1992 (per mero lapsus calami é anticipato al 26 febbraio 1992 il completamento della prescrizione). La Corte territoriale non ritiene condizionato ad una nuova legge il credito per il conguaglio, in quanto sin dalla cessione si poteva richiedere l'applicazione dell'art. 39 della L. 2359 del 1865, data l'illegit- timità, in rapporto ai suoli edificabili, della L. 865 /71, i cui criteri erano a base della determinazione dell'acconto, cui sarebbe seguito il conguaglio. Esclusa l'esistenza di fatti interruttivi come la pre- tesa ricognizione di debito affermata da controparte, la Corte ha rigettato il motivo di appello del Mugnai- 11 ni che escludeva la prescrizione, con motivazione im- mune da vizi logici o giuridici. In ordine al secondo motivo di ricorso relativo alla disciplina delle spese, la Corte d'appello fonda la sua decisione sulla soccombenza del IN sul pre- supposto che l'estinzione per prescrizione del diritto é questione preliminare di merito. Unico soccombente nel merito è stato il IN, a carico del quale si sono poste le spese di causa. Invero l'appello incidentale del comune, rigettato in ordine al fatto che la cessione non avrebbe contenuto nessuna previsione di conguaglio, risulta in sostanza ritenuto fondato in rapporto al dies a quo della pre- scrizione che, come chiesto dall'ente locale, la Corte di merito ritiene essere quello della stipula della cessione;
solo il difetto d'interesse del comune sullo spostamento o anticipo del momento iniziale della pre- scrizione, ne ha escluso l'accoglimento, essendo stata ritenuta fondata l'eccezione d'estinzione del diritto del IN proposta dall'ente locale. In questa logica la condanna del IN alle spese é giustificata ed anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
2. I tre motivi di ricorso incidentale del comune sono da dichiarare inammissibili, dato il rigetto del ricor- 12 so principale che, escludendo ogni soccombenza dell' ente locale nel giudizio di merito, fa venir meno lo stesso interesse di questo a impugnare la decisione. Nessun interesse può avere l'ente locale alla dichia- razione d'inesistenza del diritto al conguaglio che é stato dichiarato estinto per la prescrizione che esso stesso ha eccepito e quindi inammissibile é il motivo di ricorso sulla dedotta violazione delle norme d'er- meneutica contrattuale e sull'interesse ad agire (art. 1362 c.c. e art. 100 c.p.c.). Non si comprende neppure la ragione per la quale l'en- te locale vuole affermare l'estinzione del diritto di controparte al 23 marzo 1991 (violazione dell'art.2935 c.c.) come già detto dalla Corte di merito. Altrettanto é a dire del terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio- ne, negando il comune ciò che sicuramente non é stato affermato dai giudici di merito cioè la nullità della cessione. La validità ed efficacia della cessione, affermata dalla Corte, é la statuizione a base dell'affermata prescrizione del diritto sorto dall'atto. In conclusione, il ricorso rincipale va rigettato e l' incidentale deve dichiararsi inammissibile. 13 - La reciproca soccombenza delle parti comporta la to- tale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2002. Il presidente реви 以 Il sigliere estensore S y CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Serien yle CANCELLIERE colleria DepoDepostero Andrea Bianchi il IL CANCELLIERE 10ST129,11 4567 41.32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRAROA 2 33847 versate 4 43Registrat in data Serle 4 al 1.43. fer..! 0. Divus Area Servic Grazia Di