Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2020, n. 1611
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Sentenza 26 novembre 2020

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La sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all'imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art 574 cod. proc. pen., ha l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2020, n. 1611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1611
    Data del deposito : 26 novembre 2020

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