Sentenza 13 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
REPU0 3707/0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE -- - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 5198/02 Consigliere Dott. ONino ELEFANTE - Cron. 8417 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere- Rep. 1036 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere 04.03/12/02 - - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE -- ha pronunciato la seguente SE NTENZA aul ricorso proposto da: ET AN, SIET WHIE LIANG ANTON, --- domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, elettivamente ... - presso 10 studio dell'avvocato MARIO SANINO, che li - difende unitamente all'avvocato CIORGIO ORSONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LOMBARDINO CECILIA, LOMBARDINO LORENZO, elettivamente in ROMA VIA PO 24, domiciliati presso lo studio ザ 11 -- GENTILI, che li difende dell' 'avvocato AURELIO --- SICCHIERO, giustaall'avvocato GIANLUCA -2002 unitamente -- 1572 delega in atti;
-t -1
- controricorrenti -
། 1- avverso la sentenza n. 1166/01 della Corte d'Appello | - di VENEZIA, depositata il 19/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ד ❘ udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato Francesco BRASCHI per delega 十 -- dell'avvocato SANINO Mario, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. ONietta CARESTIA che ha concluso per - | rigetto del ricorso. −2- R.C.N.5198/02 Oggetto: Accertamente proprietà comune, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27-4-1987, ZO e LI OM, contitolari di una porzione (al piano inferiore del fabbricato sito in Via Gallo .60, in IA-DO, convenivano in giudizio davanti al tribunale di quella città i coniugi ON ET HI AN e SC NE, comproprietari del piano sovrastante, per fare accertare la comproprietà del sottotetto dell'immobile 白 per far costituire, a favore della loro porzione, la servitù di passaggio sul vano scale del piano superiore, necessaria per accedere al predetto sottotetto;
chiedevano anche la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni pet la prolungata privazione dell'uso comune di questo. Si costituivano i convenuti per affermare la natura, non contrastata dal titolo, di pertinenza del sottotetto rispetto all'appartamento da loro acquistato ė per contestare anche la richiesta subordinata degli attori di pagamento dell'indennità per l'avvenuta sopraelevazione. All'esito dell'espletamento di una duplice 2 consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza n. 874 del 1994, respingeva le domande, ritenendo che il locale controverso doveva considerarsi pertinenza del piano superiore. Impugnavano la decisione gli attori, ma la corte di appello di IA, con sentenza n.1182 del 1997, rigettava il gravame, confermando la valutazione del tribunale, circa l'esclusività della proprietà in capo ai convenuti ET HI AN e NE del sullotetto, disattendendo anche le pretese e risarcitorie indennitarie dei OM, le ed altro, perprime, perché carenti di prove e, le effetto della esclusione della configurabilità di qualsiasi ipotesi di sopraelevazione. Ricorrevano per cassazione gli attori OM, deducendo quattro motivi di gravame, e questa Corte, con sentenza n.7764 del 1999, ritenendo fondati i primi due, cassava la sentenza e rinviava la causa ad altra sezione della stessa corte di appello di IA, a causa dei riscontrati vizi, nella sentenza impugnata, di violazione di legge ed illogicità, in quanto la natura del sottotetto era stata esclusa, nonostante la sua accertata destinazione al servizic Comune e malgrado il silenzio del tilolo. 3 La catsa era riassunta, quindi, dai fratelli OM, che ribadivano le loro pretese, mentre i convenuti ne contestavano la fondatezza e ne chiedevano il rigetto. La corte di appello di Venczia, con sentenza depositata il 19 settembre 2001, in riforma della sentenza n.874 del 16-12-1993/28-4-1994 di que tribunale, ha accertato che il sottotetto dell'immobile sito in Via Sandro Gallo 1.60 di IA DO (così come indicato nel dispositivo, n.d.e.) costituisce parte comune del medesimo immobile, ai sensi dell'art.1117 C.C., e per l'effetto, ha costituito, in favore della porzione di detto immobile corrispondente al piano terra ё censita sub partita 11.10033, foglio 28, mappa 142/1. ed a carico del vano scala del piano superiore, la cui unità abitativa è censita al N.C.E.U di IA, partita n.10033, sub foglio 28, mapp.142/2, servitù di passaggio a piedi, al finc di accedere alla predetta, sovrastante parte солите. Ha condannato, pertanto, ON NG WI ETh e NE, in solido, al ripristino del SC sottotetto ed al pagamento, in favore di ZO e 4 LI OM, sempre in solido, delle somme di lire 6.549.648, oltre interessi di legge dal 15- 9-1997 al saldo e di lire 11.453.001, con interessi di legge dal 19-9-1997 al sa do, nonché a rifondere agli stessi, compensate per un terzo le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, i residui due terzi. La corte veneziana, premesso che il dictum rescindente della pronuncia di legittimità sull'illogicitä della s'incertra sostanzialmente sentenza di secondo grado, che, con riferimento al sottuletto di cui trattasi, ha trascurato di considerare, ai fine di stabilir e la natura ed il relativo regine giuridico, la sua oggettiva destinazione, anche solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio d'interesse comune ex art.1117 C.C., ha stabilico, sulla hase degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici # della descrizione dell'ambiente contenuta nelle relazioni da loro redatte, da un lato, che il sottotetto medesimo, tenuto conto della non agevole accessibilità, non è praticabile come ripostiglio;
e, dall'altro, che esso è idoneo a consentire, pure 2 fronte di una pavimenlazione nor funzionale al calpestio costante, il transito di addetti alla 5 manutenzione del mante di copertura e degli impianti di ricezione televisiva, nonché ad ospitare, fin quando non ne è stata effettuata la rimozione, il vaso di espansione dell'allora unico impianto di riscaldamento. Vi è dunque, secondo la corte territoriale quanto basta, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte regclatrice, per 1'operatività della presunzione di legge e per carattere di bene comune de affermare il con conseguente adozione delle sottotetto, cccorrenti ed ripristinatorie statuizioni emanazione delle disposizioni por la costituzione della servilù di passaggio in favore dell'unità dei permettere 1'accesso al OM, onde sottotetto. Ricorrono per la cassazione della sentenza ET HI NG ON e NE SC, deducendo tre motivi di gravame. Resistono COE controricorso ZO e LI OM. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1} Violazione dell'art. 360 nn.3 e 5 in relazione all'art.381 c.p.c. Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punte decisivo della controversia, per non avere, il giudice del rinvio, effettuato una nuova istruttoria, ammissibile in quella sede ex art.346 c.p.c., per accertarc, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, quale fosse l'effettiva destinazione e utilizzazione del bene (sottotetto) ; ossendosi viceversa limitato ad utilizzare le risaitanze istruttorie acquisite in primo grado, peraltro in modo contraddittorio ed apodittico, al solo fine di applicare la massima di diritto in modo sfavorevole al ET.. In particolare, пол ha tenuto conto, per escludere la comproprietà del sottotetto, delle caratteristiche strutturali del locale, come avrebbe.. dovuto, ma ha fatto riferimento alla поп agevole accessibilità, che non è indice significativo per affermare che 10 stesso παπ è di proprietà esclusiva dei ricorrenti, potendosi inferire, se mai, da tale elemento esattamente il contrario, in considerazione che le scale di accesso sono di loro 7 proprietà esclusiva. 2) Art.360 nг.3 5 in relazione all'art.384 c.pc. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione SU un punto essenziale della controversia, per avere escluso, la corte di appeilo, eludendo sostanzialmente il principio di diritto enunciato da questa Corte, la necessità di valutare la mancanza di riscontri circa la effettiva utilizzazione comune del bene. Art.360 nn. 3 ė 5 c.p.c., in relazione 3) all'art. 1117 C.C. Omessa, insufficiente contraddittorią motivazione 511 Lin punto decisivo della controversia. Con tale ultimo motivo i ricorrenti si dolgono, infine, dell'applicazione pedissequa, da parte della corte di appello, del principio della presunzione di comunione del sottotetto senza verificarne necessari presupposti (effet Liva e concreta sua praticabilità per l'uso comune), ed anzi affermando la mancanza degli stessi, Та applicando ugualmente la presunzione. Il ricorso è infondato. I primi due motivi, stante la loro stretta £ connessione, si prestano ad essere esaminati congiuntamento. Non si riscontra, innanzitutto, la violazione di legge (art.384 c.p.c.! denunciata con entrambi i motivi, posto che la norma predetta non impone al giudice del rinvio, contrariamento a quanto assume il ricorrente, di procedere ad una nuova per accertare il fatto , oggetto istruttor a del giudizio;
e ciò senza dire che nel caso che ne occupa, non soltanto i ricorrenti, come da loro stessi arunesso, поп hanno dedotto пе giudizio di rinvio nessun пистоproposto nel mezzo di prova finalizzato all'accertamento di cui sopra, ma reppure in questa sede hanno indicato i mezzi istruttori che, se dedotti, ammessi ed assunti nel giudizio predetto, avrebbero potuto indurre, in ipotesi, la corte di appello ad adottare una statuizione diversa da quella qui impugnata e, quindi, A loro favorevole. Si Osserva, ad ogni buon conto, che, avendo questa Suprema Corte con la sentenza n.7764 del 1999 cassato quella della corto di appello per violazione di legge ed illogici là, con enunciazione del principio ed indicazione dei 9 criteri in base ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto stabilire Se il sottotetto in questione fosse, in definitiva, un bene comune ex art.1117 C.C., come preteso dagli attori, odierni resistenti, era precluso al giudice stesso il riesame dei presupposti di fatto già accertati nella precorsa fase di merito e presi in considerazione Come tali da questa Corte nell'enunciazione dei principio, il suo compito essendo quello di pronunciarsi sul Caso sottopostc al Suo esame in conformità al principio medesimo (sent.n.11615/98,m. 3368/95). Any Quarto, poi, alla censura rivolta alla sentenza impugnata con il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano sostanzialmente vizi di motivazione i.n cui il giudice di rinvio, ed applicando interpretando peraltro erroneamente, a loro dire, l'enunciato principic, sarebbe incorso nel ritenere comune il sottotetto, si osserva che a tale conclusione la corte territoriale à pervenuta per avere riscontrato, nella concreta fattispecie, propric quegli elementi che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ribadita anche con la sentenza che, cassando quella precedente della 10 corte di appello, ha disposto il rinvio, Sono indicativi del carattere comune del bene, per la presunzione di cui all'art.1117 C.C. (sent.n. 303/98, n. 11498/97, n.9788/97;. E' priva di pregio, infine, anche la censura di cui al terzo motivo, con il quale i ricorrenti, valutazione delle risultanzecriticando la processuali compiuta dal giudice, per stabilire che sottotetto è parte comune del fabbricato abitato dalle attuali parti in causa, sollecitano, in buona sostanza, un r esame ed una nuova valutazione delle stesse risultanze, che, siccome corrottamente compiuti nella compelente sede di merito, non possono esserc qui ripetuti. In conclusione, il ricorso va rigettato, con consequente condanna dei ricorrenti alle spese anche della procedura ex art.373 c.p.c., come richiesto dai resistenti.
P.Q.M.
Ia Corte rigetta ricorso ĕ condanna ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in euro143,10, oltre a euro 1700,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) вработе IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2003 Maria Di UZ Marie Di UR Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di UZ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 5-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 21177 versate € 160.1o apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Picc 12 - -