Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 47498
CASS
Sentenza 22 settembre 2015

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Massime1

In tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave.

Commentario1

  • 1Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 47498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47498
Data del deposito : 22 settembre 2015

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