Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
¡ Aula 'B' REPUBBLICA I-01 853/0 3 IN NOIE EL PI POLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI. - Presidente R.G. N. 14349/0 . 4269 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.21/10 /02 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENTE MINERARIO SICILIANO in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che lo rappresenta 로 difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GARILLI, giusta delega in atti, ricorrente
contro
LO VE RT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 VINCENZO DE MARCO, MARIO MILONE, giusta delega in 4104 atti;
- controricorrente la sentenza 11. 779/00 del Tribunale di avversoO AGRIGENTO, depositata il 21/03/00 R.G.N. 357/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GARILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. i -2- Svolgimento del processo -Il Pretore di Agrigento sezione distaccata di Casteltermini in funzione di giudice del lavoro, con sentenza in data 20 febbraio 1999, accertava il diritto di ER Lo ER, ex dipendente dell'Italkali s.p.a., società a partecipazione maggioritaria dell'Ente minerario siciliano, alla rideterminazione dell'indennità di prepensionamento con l'inclusione degli incrementi percentuali Istat previsti dall'art 6 del! legge regionale n. 23 del 1991, relativi al triennio 1991-1993 c, conseguentemente, condannava l'Ente al pagamento delle relative differenze. La decisione pretorile veniva impugnata dall' EMS, posto in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dot. Francesco Lala (nonché, distintamente, in persona del commissario liquidatore, costituitosi in corso di causa per ratificare la proposizione dell'impugnativa da parte del suddetto rappresentante) dinanzi al Tribunale di Agrigento che, peraltro, dichiarava preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dello stesso Ente, anche nella forma della gestione liquidatoria. Il giudice di appello rilevava che la legge regionale n.5 del 1999, nel disporre la soppressione dell'EMS, aveva anche stabilito all'art.7, comma 6 - l'affidamento della gestione del personale a carico del fondo previsto dalian.13, letta) della legge regionale n.42 del 1975 , su cui gravavano le indennità dovute al personale in propensionamento, all'Assessorato regionale dell'industria, determinandone, in parte qua, la successione a titolo universale all'ente soppresso;
con la conseguenza, sul piano processuale, che soltanto tale Assessorato doveva ritenersi legittimato a resistere nci giudizi promossi dal personale a carico del fondo ed a proporre appello avverso le relative decisioni (senza che il difetto di legittimazione dell'EMS, anche nella forma delia gestione liquidatoria, potesse sanarsi mediante la chiamata in causa dell'Assessorato). Affermava, infine, il Tribunale che l'effetto processuale della ravvisata vicenda successoria assorbiva la rilevanza della eccezione di inammissibilità 3 dell'appello per difetto di legittimazione ad agire del rappresentante legale dell'EMS in liquidazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'EMS, in persona del commissario liquidatore, con un unico motivo di impugnazione. Il lavoratore resiste con controricorso, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 110c 111 c.p.c. e degli ant. 1 e 7 della legge regionale n.5 del 1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che, alla stregua della disciplina generale prevista per le imprese, applicabile all'EMS quale ente pubblico economico, alla soppressione dell'Ento era conseguita la fase della liquidazione;
pertanto, anche con riferimento alla gestione del personale di cui al fondo sopra indicato, la successione dell'Assessorato regionale non cra scaturita quale effetto immediato della soppressione, dato che l'Ente, pur essendo in fase liquidatoria, aveva mantenuto la sua soggettività giuridica, conservando quindi la propria legittimazione nei giudizi promossi dal suddetto personale. Il motivo è fondato. La legge della regione Sicilia 20 gennaio 1999 n.
5. disponendo la soppressione del: Erle Minerario Siciliano, nonché dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale e dell'Azienda Asfalti Siciliani, stabilisce altresì la messa in liquidazione di tali enti, previa nomina di un unico commissario liquidatore da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'Industria e su delibera della Giunta regionale (art.1, commi primo e terzo). 4 La stessa legge dispone, poi, all'art.7, comma Sesto, l'affidamento all'Assessorato regionale dell'Industria della gestione del personale a carico del fondo previsto dall'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975 n.42 c successive modifiche e integrazioni. Come chiarito da questa Corte con la sentenza n.1473 del 2002, cmessa in analoga fattispecie, l'art. 7, comma sesto, cit. non ha trasferito dall'Ente soppresso all'Assessorato regionale la gestione del personale, ma la gestione del fondo istituito per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento e indennità una tantum nei confronti del personale licenziato e cioè, in sostanza, le obbligazioni nei confronti del medesimo;
conseguendo, da un siffatto trasferimento (da qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso), la facoltà del precedente titolare di proporre impugnazione, malgrado il trasferimento del diritto, ai sensi dell'art.111, primo comma, c.p.c. Tale conclusione va ribadita nella presente sede, dovendosi quindi riaffermare la permanenza della legitimatio in capo all'Ente in liquidazione, in linca con i criteri generali elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che la messa in liquidazione non determina ipso facto l'estinzione dell'ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo (cfr. Cass. sent. n.4214 del 1994, in fattispecic relativa alla estinzione di società esercente attività mineraria), Ciò pusto, la Corte non ha ragione di occuparsi della questione, sollevata in con.toricorso, della regolare costituzione dell'Ente in liquidazione nei pregressi gradi del giudizio e delle conseguenze processuali di una eventuale irregolarità (consistente, secondo del controricorrente, nel difetto di rappresentanza del dr. Francesco Iala). Difatti, su tale questionc il giudice a quo si è espressamente pronunciato, ritenendola assorbita dalle considerazioni formulate in merito alla vicenda successoria dell'EMS, e, rispetto a una siffatta statuizione, in cui è implicita quella sull'ordine processuale 5 delle questioni da trattare, il resistente aveva l'onere di proporre impugnazione nella forma del ricorso incidentale, ove avesse voluto censurare la scelta operata dal giudice del merito, nel senso che, preliminarmente e in ogni caso, avrebbe dovuto affrontare la questione della inammissibilità del ricorso in appello per difetto di legittimazione ad agire del rappresentante legale dell'EMS in liquidazione. In quanto rimasta assorbita, sulla questione anzidetta dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio, il quale e deciderà la rilevanza, stabilendo altresì, in caso affcimativo, se la stessa sia fondata e sia quindi suscettibile di accoglimento. Del pari ininfluente risulta, ai fini che precedono, l'accertamento dell'eventuale inammissibilità del controricorso, ai sensi dell'art.370. primo comma. c.p.c., in combinato disposto con l'art.149 c.p.c. (quanto al rilievo della data di ricevimento del plico postale, che nella specie comporterebbe la tardività della notifica, ovvero di quella di spedizione), un siffatto accenamento potendo invece interessare il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art 385, comma terzo.c.p.c.. No deriva, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Caltanissetta, che procederà all'esame delle questioni tuttora controverse attenendosi ai principi sopra indicati e provvederà, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Conte accoglic il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma il 21 ottobre 200 Il Presidente Il Cons, estensore Лениний ELLIERE Accelieria Depo tato ...