Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPU010 5 2 /0 1 1 IN NOM DEL HOPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Servitu. - exercitio сурабаший Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 19459/98 - Cron.2167 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere- Rep.327 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 25/10/00 - ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUBRENA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Richieste SOLE 24 ORE S EN TENZA dal Sig 3000 per dirig 25 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato PUOTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato GUELI Richiesta copia studio- GAETANO, giusta delega in atti;
PUOTI dal Sig. ricorrente per diritti 8000 28 MAG. 2001 it IL CANCELLIERS
contro
AR RT;
LIRE 3000 intimato CANCELLERIA la sentenza n. 249/97 del Tribunale di avversO PIACENZA, depositata il 12/11/97; ⚫ 2000 udita la relazione della causa svolta nella p ubblica CG060244 1723 udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo CG060245 CG060249 -1- SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.19459/98 Oggetto: Servitù-esercizio-aggravamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Piacenza ai sensi dell'art.688 c.p.c. AT US chiedeva la sospensione dei lavori iniziati dal vicino TA US per la costruzione, nell'area cortilizia sulla quale esso ricorrente godeva di servitù di transito con ogni mezzo, di una bacheca per la esposizione fotografica propagandistica inerente all'attività lavorativa del TA. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione di quest'ultimo, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso e contestava la fondatezza della domanda, il giudice adito, con ordinanza del 15-5-1991, rigettava la richiesta di sospensione dei lavori, e con successiva sentenza del 29-11/6-12-1991, definitivamente pronunciando, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Proposto appello dal AT, il tribunale di Piacenza, con sentenza in data 9-10/12-11-1997, lo ha rigettato, confermando integralmente le statuizioni del primo giudice e condannando l'appellante alle spese del grado. La motivazione della decisone del tribunale può 2 così riassumersi: il resistente non ha violato, con l'installazione della bacheca, l'art.1063 c.C., in quanto non ne è risultato in alcun modo pregiudicato o ostacolato l'esercizio, attraverso l'area comune interessata della servitù di passaggio, che trovadall'opera, il suo titolo costitutivo nell'atto per notaio Bongiorni del 30 luglio 1979. Non ha violato, poi, neppure l'art.1067, comma 2, C.C., dal momento che, per le ridotte dimensioni della bacheca e data la larghezza della strada, la costruzione della stessa non ha diminuito l'esercizio della servitù né lo ha reso più incomodo. Non è riscontrabile, infine, la violazione dell'art.873 c.c.(costruzione a distanza inferiore а quella legale), in quanto la bacheca, benchè infissa al suolo, non può essere considerata una costruzione idonea a creare intercapedini antigieniche. ети Ricorre per la cassazione della sentenza AT US, deducendo tre motivi di gravame. Nessuna attività difensiva è stata svolta da TA BE. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1063 c.c., per avere ritenuto, il tribunale, erroneamente e contraddittoriamente che la costruzione della bacheca non riducesse l'estensione e l'esercizio della servitù di passaggio costituita a favore del ricorrente attraverso l'area cortilizia segnata nella per notaio Pierplanimetria richiamata nell'atto Germano Bongiorno del 30-7-1979, con il quale il AT US aveva comprato da SC MA IS un appezzamento di terreno in Podenzano, con la previsione, tra l'altro, del divieto assoluto di sosta sull'area stessa. Essendo, invero, tale atto anteriore a quello con il quale TA BE aveva comprato dalla stessa SC MA IS il fabbricato posto alla Via Roma di Podenzano, ovviamente con il peso delle servitù già costituite sulle parti comuni, il tribunale, nel risolvere la dedotta questione, avrebbe dovuto ritenere, in conformità all'atto del 30 luglio 1979 più sopra menzionato, non consentita la costruzione da parte del resistente della bacheca sulla area cortilizia, a causa della riduzione dell'estensione e dell'esercizio della servitù di passaggio attraverso ogni parte di detta area che essa determinava. 2) Violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 1063 e 1067 c.c., per violazione e falsa con riferimento applicazione di norme di diritto, all'erroneo convincimento ed all'altrettanto eronnea ed immotivata statuizione del tribunale, secondo cui la bacheca in questione, date le sue modeste dimensioni, ed avuto riguardo, inoltre, all'ampiezza della strada, non costituirebbe ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio in tutta la sua estensione né lo renderebbe meno comodo (art. 1067, comma 2, c.c.). 3) Violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., in relazione all'art. 873 C.C., per omessa, isufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Con tale ultimo motivo il ricorrente critica, avere ritenuto,infine, il tribunale, per disattendendo i criteri ed i principi enunciati in materia da questa Suprema Corte, che la bacheca non costituirebbe una costruzione e che, quantunque posta a distanza non legale ai sensi dell'art.873 C.C., non creerebbe, comunque, intercapedini 5 igienicamente dannose. Il ricorso è infondato. I primi due motivi attengono, rispettivamente, alla pretesa violazione dell'art.1063 c.c., in relazione alla interpretazione data dal tribunale all'atto del 30-7-1979, con il quale era stata costituita, servitù di passaggio a favore deltra l'altro, fondo dell'odierno ricorrente, acquistato con il medesimo atto, attraverso l'area cortilizia di cui alla richiamata planimetria, ed all'errato giudizio formulato dallo stesso tribunale, con cui è stato escluso che l'installazione della bacheca ad opera del TA impedisse l'esercizio della servitù di passaggio о lo rendesse comunque meno comodo (art.1067c.c.). predetti motivi, che per la loro evidenteI connessione possono essere esaminati congiuntamente, contengono censure che appaiono chiaramente prive di pregio, rivolte come sono, da un lato, a rimettere indebitamente in discussione in questa sede l'interpretazione che il giudice di merito, seguendo corretti criteri di ermeneutica contrattuale e con motivazione immune da vizi, ha dato dell'atto di costituzione di servitù di 6 passaggio a favore del fondo che il AT con lo stesso atto andava ad acquistare, con particolare riferimento al tipo, alla estensione ed all'esercizio della servitù medesima;
e, dall'altro, ad ottenere nuovi apprezzamenti dei fatti e valutazioni delle risultanze processuali diverse da quelle compiute dal tribunale che, come accennato, ha escluso il preteso impedimento o aggravamento della servitù de qua in conseguenza dell'installazione della bacheca -, che, in quanto non inficiate da errori e sorrette da congrue argomentazioni, si sottraggono al sindacato di questa Corte. Il terzo motivo è del tutto generico, in quanto, non essendo stati indicati gli elementi con riferimento ai quali il TA, con la realizzazione della bacheca, avrebbe violato la norma sulle distanze legali nelle costruzioni (art.873 C.C.), non è dato verificare, in definitiva, la sussistenza ○ meno della denunciata violazione di legge, esclusa in sede di merito. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 7 Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Ol:lindg Schetting) (Dr.Mario Spadone) воёми ERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZUUT Roma IL CANCELLIERE C1 1 10000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data. APR. 2001 Serie 4 al n.17.621 290.000 versate £. TO (lire. p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazi DI FILIPPO Il Responsabile Seruitio Atli Giudiziar (Dr. M. ACCICHINI) A R T E L L E D 8