Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 27773
CASS
Sentenza 25 giugno 2008

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Massime1

L'obbligo, da parte dell'autorità procedente, di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento di espulsione del cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che è caratterizzato da esigenze di celerità ed è regolato nella sede giurisdizionale secondo le garanzie del giusto processo.

Commentario1

  • 1Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 27773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27773
Data del deposito : 25 giugno 2008

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