Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
L'obbligo, da parte dell'autorità procedente, di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento di espulsione del cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che è caratterizzato da esigenze di celerità ed è regolato nella sede giurisdizionale secondo le garanzie del giusto processo.
Commentario • 1
- 1. Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2008, n. 27773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27773 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1072
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 015268/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) FALL KABRO, N. IL 08/10/1986;
avverso SENTENZA del 25/10/2007 TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per A.C.R..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con sentenza del 25/10/2007 il Tribunale di Torino assolveva l'imputato dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal questore, conseguente al decreto prefettizio di espulsione, sul duplice rilievo che era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento ex L. n. 241 del 1990, art. 7 e che, versando lo stesso in condizioni d'indisponibilità economica e finanziaria, per mancanza di reddito sufficiente, e non potendo affrontare il costo del viaggio di rientro in patria ne' ottenere un documento per l'espatrio, sussisteva un giustificato motivo per l'accertata inottemperanza all'ordine;
che il P.G. ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla ritenuta rilevanza della L. n. 241 del 1990, art. 7 ed all'apodittica affermazione d'inesigibilità del comportamento doveroso;
che il ricorso è fondato;
che è assolutamente pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'inoperatività della L. n. 241 del 1990, art. 7 nell'ambito del procedimento di espulsione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, caratterizzato da esigenze di celerità e regolato nella sede giurisdizionale propria secondo le garanzie del giusto processo;
che, con riguardo alla situazione di difficoltà di natura prevalentemente finanziaria dello straniero a lasciare il territorio nazionale nei cinque giorni intimati ovvero a procurarsi un documento per l'espatrio, la motivazione della sentenza assolutoria si palesa, inoltre, meramente apparente e perciò inesistente, per l'assoluta e irrimediabile lacunosità dell'apparato argomentativo circa gli specifici dati fattuali a sostegno delle conclusioni, dedotte, non già da significative e conclusive inferenze probatorie, bensì apoditticamente dalla mera qualità soggettiva dell'imputato, soggetto extracomunitario e clandestino;
che, per contro, anche per i c.d. migranti economici le condizioni ostative "di particolare pregnanza", integrative del "giustificato motivo" e perciò legittimanti l'inottemperanza all'ordine del questore, dovuta a situazioni di impossibilità incolpevole, oggettiva e soggettiva, di adempimento del precetto (quali, ad esempio, l'assoluta impossidenza che non consenta loro di recarsi alla frontiera e di acquistare il biglietto di viaggio, ovvero il mancato rilascio dei necessari documenti per il rimpatrio, pure diligentemente richiesti), debbono tradursi, tanto nel caso di rilievo d'ufficio che in quello di allegazione da parte dell'imputato, "in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri ufficiosi del giudice" (C. cost., sent. n. 5 del 2004 e ord. n. 386 del 2006), dotati di idoneità dimostrativa ai fini dell'accertamento, in concreto, dell'inesigibilità dell'obbligo;
che la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ex art.569 c.p.p., comma 4 alla Corte d'appello di Torino, che procederà al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008