Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 22193
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Sentenza 20 febbraio 2008

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In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 cod. pen.), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura - non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003) ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 22193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22193
    Data del deposito : 20 febbraio 2008

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