Sentenza 20 febbraio 2008
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In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 cod. pen.), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura - non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003) ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2008, n. 22193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22193 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/02/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 832
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 024956/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) ZO OR, N. IL 15/10/1961;
avverso SENTENZA del 07/12/2005 TRIBUNALE di CHIAVARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per qualificarsi il ricorso come appello con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza competente;
Udito il difensore dell'imputato avvocato DI GIULIO Giancarlo in sostituzione dell'avvocato Cinzia De Concilis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AZ IO è stato assolto dal Tribunale di Chiavari con decisione del 7 dicembre 2005 dal reato di minaccia per non aver commesso il fatto e da quello di furto aggravato di auto per difetto di imputabilità al momento del fatto per incapacità di intendere e volere.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione dell'art.220 c.p. - (rectius 222 c.p.) perché il Tribunale ha omesso di valutare il persistente stato di pericolosità al fine di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale non sono fondati.
Pur volendo prescindere dal fatto che più correttamente il Procuratore Generale avrebbe dovuto proporre appello, formulando specifici motivi di merito, al Tribunale di Sorveglianza trattandosi di un capo della sentenza relativo ad una misura di sicurezza (vedi ad esempio Cass., Sez. 1 penale, 21 ottobre 2004 - 22 dicembre 2004, n. 49255, CED 230158), va detto che il motivo non è fondato perché evidentemente il Tribunale ha compiuto la valutazione richiesta e non ha disposto il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per mancanza del presupposto richiesto.
Ed, infatti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 1982 n. 139, che ha dichiarato illegittimo l'art. 222 c.p. nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla medesima infermità al momento della applicazione della misura, non è più obbligatorio il ricovero in ospedale psichiatrico dell'imputato in caso di proscioglimento ex art. 88 c.p.. Inoltre in seguito alla dichiarata incostituzionalità con sentenza del 18 luglio 2003 n. 253 della Corte Costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare un'altra fra le misure di sicurezza previste dalla legge, allorché in concreto ravvisi la inidoneità del ricovero in ospedale psichiatrico, il giudice può applicare misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico oppure può ritenere di non applicare alcuna misura quando la infermità riscontrata al momento del fatto non comporti attuale pericolosità. Da tutto ciò consegue che nella ipotesi in cui il giudice ritenga di applicare una misura di sicurezza ha il dovere di motivare in ordine alla accertata e ritenuta attuale pericolosità sociale dell'imputato. Viceversa quando, invece, non ritenga di applicare alcuna misura non è richiesta esplicita motivazione dovendosi ritenere che il giudice abbia accertato la assenza di attuale pericolosità dell'imputato. Del resto la natura della malattia riscontrata ciclotimia, che, come è noto ha un andamento ciclico, cosicché in alcune fasi il malato è agitato mentre in altre fasi è depresso, rende più che verosimile che al momento del fatto il AZ potesse essere incapace di intendere e volere e che al momento della decisione, intervenuta tre anni dopo la commissione del fatto, tale incapacità non fosse ravvisabile e, comunque, non fosse riscontrabile alcuna pericolosità sociale dell'imputato.
È appena il caso di osservare, infine, che non sono ravvisabili i presupposti per qualificare il ricorso come appello al Tribunale di Sorveglianza essendo stata dedotta, in ultima analisi, una violazione di legge, ovvero la erronea applicazione dell'art. 222 c.p., non riscontrabile nella specie per le ragioni indicate. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008