Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Il Tribunale del riesame, qualora dichiari la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare (nella specie, per omesso interrogatorio), applicata in sostituzione ex art. 276, comma primo cod. proc. pen. di altra misura meno afflittiva, legittimamente dispone il ripristino di quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2009, n. 35672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35672 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 13/05/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 1036
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 42593/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV AN, n. in Pescara il 26.1.1977;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila in data 24.11.2008;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per la inammisibilità del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. ST AV venne sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Montesilvano per imputazione "di furto di una bottiglia di champagne, pluriaggravato per la violenza sulle cose, per la destrezza e per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale"; e per tale reato venne condannato dal Tribunale di Pescara alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Il 2 ottobre 2008 il giudice dispose l'aggravamento e la sostituzione della predetta misura cautelare con quella della custodia cautelare in carcere, per la "sussistenza di gravi e molteplici violazioni degli obblighi imposti, in particolare per essere stato arrestato nel mentre commetteva un ulteriore furto nel Comune di Pescara". L'imputato propose istanza con la quale chiedeva la declaratoria di perdita di efficacia della misura restrittiva per il mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Il Tribunale respinse tale istanza, ma, proposto appello dall'imputato ex art. 310 c.p.p., il Tribunale del riesame di L'Aquila, con provvedimento del 24 novembre 2008, ha accolto il gravame: ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere ed ha fatto obbligo all'imputato "di fare immediato rientro nel Comune di Montesilvano per continuare ad essere sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in quel Comune".
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge. Assume che illegittimamente il Tribunale del riesame aveva disposto "che il medesimo continuasse ad essere sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora... originariamente applicata...", perché tale misura sarebbe stata "a suo tempo annullata dalla misura custodiale applicata in peius con provvedimento 2.1.2008".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo addotto a suo sostegno.
Difatti, la materia del contendere devoluta al Tribunale del riesame concerne va esclusivamente l'aggravamento della misura cautelare, in particolare la indicata misura della custodia cautelare in carcere, e solo su questa ha deliberato il Tribunale del riesame. L'annullamento di tale più afflittiva misura, per le specifiche motivazioni solo a questa afferenti esplicitate nel relativo provvedimento, non ha affatto riguardato la originaria misura dell'obbligo di dimora, la quale, evidentemente, caducata quella più grave, ha ripreso vigore e cogenza;
del tutto infondata, quindi, è la pretesa del ricorrente, secondo cui l'annullamento della misura "in peius" avrebbe automaticamente (e perché mai?) comportato l'annullamento tout court di ogni provvedimento cautelare.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009