Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
SA TORE: 10 54 59/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREM e 9 l 8 a 6 SEZIONE n e SANZIONE . p N AMMINISTRATIVA , m 1 e 8 t 9 ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: s i 1 s - 1 l 1 a - e 4 R.G.N. 5092/00 2 h s Presidente Antonio SAGGIO i . t o 2 S Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 16497 DI AMATO Consigliere Dott. Sergio FELICETTI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 24/01/2002 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI FORLI' CESENA, in persona del Funzionario in carica, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
NI CA;
- intimato avversO la sentenza n. 15/99 del RE di RIMINI, depositata il 18/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 196 udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. Frances co FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procur atore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso p er il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 BA GI, con ricorso 2 settembre 1994, proponeva opposizione avverso ordinanza-ingiunzione del 21 luglio 1994, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 103, comma 9, del codice della strada del 1959, accer- tata а mezzo di apparecchio autovelox il 30 luglio 1989. Il RE di Rimini, con sentenza depositata il 18 gennaio 1999, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione. Avverso la sentenza il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al BA il 29 febbraio 2000, formu- lando un unico motivo di gravame. a parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la vio- lazione dell'art. 102, comma 3, del codice della strada del 1959. Il ricorrente deduce che il RE ha accol- to l'opposizione sotto due profili: a) la carenza di 2 alcuni elementi nella fotografia depositata;
b) la man- cata contestazione immediata della violazione. Tali ra- tiones decidendi sarebbero entrambe erron ee, essendo l'esatta contestazione del fatto contenuta nel verbale notificato, mentre la mancanza di contestazione imme- diata dell'infrazione non inciderebbe sull'irrogabilità della sanzione, ove si sia provveduto, come nel caso di specie, alla notifica del verbale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Il ricorso é fondato. In relazione al primo profilo, nessun rilievo può infatti, circa la legittimità della contestazio- avere, la circostanza, evidenziata nella sentenza impugna- ne, ta, che dalla fotografia allegata agli atti non risul- terebbe con certezza la data dell'infrazione, essendo sufficiente, ai fini della validità della contestazio- ne, che essa sia menzionata nel verbale di accertamen- to. Secondo un principio ampiamente consolidato, che questo collegio deve riaffermare, in tema di sanzioni amministrative, ove ratione temporis, come nel caso di specie, sia applicabile il codice della strada del 1959, l'esegesi della normativa contenuta nell'art. 141 la contestazione immediata che prevedendopur dell'infrazione, ove possibile, non richiedeva (come 3 l'art. 201 del nuovo codice della strada) che in man- canza debba darsi conto nel verbale notificato delle ragioni che non 1'hanno resa possibile comporta che l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, pur quando possibile, non costituiva causa di estinzione dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, о di ille- gittimità della sua irrogazione. L'effetto estintivo dell'obbligazione, infatti, nel vigore di quel codice, derivava unicamente (a norma dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981) so- lo dalla mancata notificazione del verbale di accerta- mento nel termine prescritto, mentre dalla omissione della contestazione immediata potevano derivare unica- mente una responsabilità disciplinare dell'agente e l'attenuazione del valore probatorio dell'atto di ac- certamento in sede di opposizione (da ultimo Cass. 1 agosto 2000, n. 10036; 12 luglio 1996, n. 6338; 6 mag- gio 1995, n. 4973). Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimi- ni (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribuisce al Giu- 4 dice di pace competenze in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni ammini- strative, atteso che tale attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il prin- cipio generale di cui all'art. 5 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Francesco FelicettiFranc литий на 나 ELL Marie D DEPOSI CANCELLERIA A FUNER 720 wo 5