Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10685 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TE ZA 85/010 6 8 5" LA CORTE SUPREMA D unicolimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13536/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 23303 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3633 Ud. 09/04/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA 135 3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: FONDAZIONE VOJDA SCHOOL, in persona della sig.ra MA RI n.q. di legale rappresentante, DD104235 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato VITUCCI PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato AGRIFOGLIO SERGIO, IL SOLE 24 ORE giusta delega in atti;
3000 03 AGO. 2001 ricorrente
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, difeso -2001 dall'avvocato LAURA LA MONACA, giusta delega in atti;
714 controricorrente avversO la sentenza n. 580/98 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Prima CIVILE emessa il 26/6/1998, depositata il 14/07/98; RG.1182/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato SERGIO AGRIFOGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Palermo la Fondazione Vojda School, premesso di avere erogato, in favore del Comune di Palermo, prestazioni assisten- ziali consistenti nella istruzione scolastica di 148 espose chealunni durante l'anno scolastico 1990/1991, il Comune, richiamando una convenzione stipulato con la Fondazione nell'anno 1990, aveva accettato di corri- spondere soltanto per 80 alunni le rette convenute. Ot- tenne, quindi, nei confronti del Comune di Palermo, in- giunzione di pagamento della complessiva somma di L. 209.211.000, corrispondente al cumulo delle rette con- cernenti gli altri alunni assistiti. Il Comune propose Can sentence del 16/12/1996 - opposizione, che fu accolta dal Tribunale di Palermo Su affello dills Fondosi vojde e Corte di Palermoi con sentenza del 14.7.1998, ha confermato la sentenza 2 del Tribunale, osservando: 1) che la convenzione con- clusa tra la Fondazione e il Comune aveva previsto per l'anno scolastico 1990/1991 soltanto l'assistenza di 80 alunni, onde la Fondazione non aveva titolo per preten- dere il pagamento di rette per un numero di alunni su- periore;
2) che l'ingiustificato arricchimento del Co- mune per l'assistenza prestata dalla Fondazione senza compenso, in quanto prospettato dalla Fondazione per la prima volta nel giudizio di appello, costituiva l'oggetto di una domanda nuova, come tale inammissibile in sede di gravame. Ricorre la Fondazione con due moti- vi, illustrati anche da memoria. Resiste il Comune di Palermo con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con parte del primo motivo e col secondo motivo la Fondazione ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 113, 474 e 633 e segg. cod.proc. civ. Sostiene di aver proposto nei confronti del Comune di Palermo col ricorso per ingiunzione una domanda di indennizzo, ai sensi sensi dell'art. 2041 cod.civ., per l'ingiustificato arricchimento che al Comune sarebbe derivato dall'istruzione prestata dalla Fondazione nell'anno scolastico 1990/1991 al numero di alunni ec- cedente gli ottanta e non compensata dal Comune col pa- gamento delle corrispondenti rette. Lamenta che, erro- 3 neamente interpretando la domanda così formulata, la Corte di merito abbia ritenuto che l'azione di ingiu- arricchimento fosse stata proposta per lastificato prima volta in sede di gravame. La doglianza non ha fondamento, giacchè la Fondazione, sostenendo, con il ricorso per ingiunzione e con le successive difese svolte nel giudizio di opposizione e finanche nel giu- dizio di appello, che in forza di un provvedimento re- troattivo dell'Assessore regionale agli enti locali la convenzione stipulata col Comune per l'anno scolastico 1990/1991 avrebbe dovuto ritenersi integrata nel senso dell'aumento del numero di alunni che la Fondazione era autorizzata ad assistere, ha chiesto il pagamento delle ulteriori rette a titolo inequivocamente contrattuale, proponendo in tal modo una domanda fondata su una "causa petendi" e su un "petitum" del tutto diversi da quelli propri della azione complementare e sussidiaria di ingiustificato arricchimento. Con altra parte del primo motivo la Fondazione so- stiene che l'azione di ingiustificato arricchimento sa- rebbe proponibile per la prima volta nel giudizio di appello. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto inammissibile l'azione proposta a tal titolo dalla Fondazione, sul rilievo che essa sarebbe stata proposta per la prima volta in sede di gravame. 4 La doglianza è priva di fondamento. La giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che la propo- sizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quando in primo grado sia stata -come nella specie- proposta azione contrattuale, "poiché le due azioni sono diverse sia per la causa pe- tendi" -basandosi quest'ultima sull'obbligazione assun- ta e la prima sull'assenza di un vincolo negoziale- sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale per og- getto il pagamento del corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la correspon- sione di un indennizzo equivalente alla diminuzione pa- trimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto (Cass. 13.8.1993 n. 8677; Cass.
6.10.1999 n. 11123; Cass. 12.6.2000 n. 7979; Cass. 24.5.2000 n. 6810). Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9.4.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. G Fiducin 5 IL CANCELLERE OT Giovanni AT Depositate in Cancelleria oggia -3.460--2001 ELLERE C1 Giovanni AT 109T 250.000 456T 0000 TOT. 240000 auove, 77 149.77 GEN. 2002 oquoram 3.0 IC € F 1 F inal U 5 5 g e R 3 Cun ) 24 A (Dr. M. RACCICH Resporch 200