Sentenza 24 marzo 1999
Massime • 1
I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti deve - secondo il disposto dell'art. 11 D. L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (dettante norme sul collocamento dei lavoratori agricoli) - essere giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire (indicata dal datore di lavoro nella richiesta di avviamento), talché essa postula il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo ovvero la ricorrenza della ipotesi prevista dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 del superamento nell'anno di 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI, (già Consorzio di Bonifica del Pantano di Lentini),in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AO AN, EN IC, HE GA NZ, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato G. Chiuchiarelli rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avvocato Aldo Mezzasalma.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45/96 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 24/06/96 N.R.G. 1431,1432,1433/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/98 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi, NT Di OL, IC ZA e IN CC CC, sostenendo di lavorare alle dipendenze del CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI dal 1979 quotidianamente prestando la propria opera, chiesero che il Pretore di Lentini in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse loro, attraverso l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il diritto alla terza qualifica funzionale ed alle conseguenti somme. Costituitosi in giudizio, il CONSORZIO, pregiudizialmente eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza, sostenne che i ricorrenti avevano prestato la loro opera solo per alcune giornate all'anno, e che l'art. 128 del c.c.n.l. 14 gennaio 1988 prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato degli avventizi che avessero lavorato almeno duecento giornate all'anno e solo dal quarto anno di lavoro, e pertanto, nel caso in esame, solo dal 1^ gennaio 1989. Con sentenze dell'8 febbraio 1993 il Pretore accolse parzialmente le domande, riconoscendo in base alla legge 8 agosto 1972 n. 457 l'esistenza del rapporto a tempo indeterminato e, per essersi interrotto il corso della prescrizione il 23 dicembre 1986, il diritto alle differenze retributive dal 23 dicembre 1981. Con sentenza del 24 giugno 1996 il Tribunale di Siracusa parzialmente riformando la pretorile decisione dichiarò la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 2 aprile 1985. A questa decisione il Tribunale giunge affermando che l'appellante assunto (per cui la legge 8 agosto 1972 n. 457 avendo natura previdenziale ed assistenziale non sarebbe applicabile alla materia in controversia) è infondato, in base al pensiero della Suprema Corte (Cass. 9 maggio 1995 n. 5033) per cui "I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato e la previsione d'un rapporto a tempo indeterminato presuppone che sia giustificata dalla natura del lavoro da eseguire o che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI, percorrendo le linee di due motivi. Resistono NT Di OL, IC ZA e IN CC CC con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 8 terzo comma della legge 8 agosto 1972 n. 457, il ricorrente sostiene che la predetta normativa, disponendo "miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali ed integrazioni salariali in favore dei lavoratori agricoli", non è applicabile al fine della qualificazione del rapporto di lavoro;
in particolare, la norma prevede solo l'erogazione del trattamento di integrazione salariale:
non dispone che il rapporto di lavoro possa considerarsi a tempo indeterminato. Aggiunge il ricorrente che al caso in esame è applicabile l'art. 128 del c.c.n.l. ove si prevede l'assunzione con rapporto a tempo indeterminato degli operai avventizi che effettuino per tre anni consecutivi un numero di giornate lavorative non inferiore a duecento.
Con il secondo motivo, denunciando omesso esame della documentazione in atti, il ricorrente rileva che in base alla certificazione dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE era stato provato che i lavoratori non avevano prestato in ogni anno la loro opera per un numero di giornate non inferiore a 200 (come, in particolare, nel 1979).
Con il controricorso si eccepisce l'infondatezza del primo motivo del ricorso (attinente all'inapplicabilità della legge 8 agosto 1972 n. 457) e l'irrilevanza del secondo motivo (avente per oggetto crediti anteriori al 2 aprile 1985, e pertanto giudizialmente non riconosciuti).
I motivi del ricorso, che per la loro interdipendenza devono essere congiuntamente trattati, sono infondati. Secondo il pensiero di questa Corte (costantemente affermato in molteplici decisioni: ex plurimis, Cass. 9 maggio 1995 n. 5033), il rapporto di lavoro in agricoltura, pur essendo normalmente a tempo determinato, si configura a tempo indeterminato ove, per l'art. 11 del decreto legge 3 febbraio 1970 n. 7 (in legge 11 marzo 1970 n. 83), sia giustificato dalla particolare natura del lavoro da eseguire (la quale deve essere indicata dal datore di lavoro nella richiesta di avviamento) ed abbia riscontro in una specifica volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo oppure ove ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457 (per il superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro.
E le finalità previdenziali ed assistenziali (che la ricorrente segnala per invocare i limiti di applicabilità dell'indicata normativa) non escludono che il parametro fissato dall'indicata norma assuma la sua funzione anche su un piano generale (come espressamente afferma Cass. 27 febbraio 1988 n. 2093) Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass.11 ottobre 1995 n. 10611), la parte che deduce il vizio di motivazione ha l'onere di indicare in modo specifico (e non solo per relationem) le deduzioni formulate nel giudizio di merito ed il contenuto del documento trascurato;
e, per il principio di autosufficienza, la specificazione deve essere completa ed idonea a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza dover ricorrere agli atti del processo, la loro chiara e completa cognizione. Nel caso in esame, da un canto, essendo sufficiente per l'indicata norma un lavoro annuo eccedente 180 giornate, il fatto (dalla ricorrente invocato) che i lavoratori non avrebbero lavorato ogni anno in misura eccedente le duecento giornate resta irrilevante;
d'altro canto, non avendo la ricorrente specificato analiticamente il contenuto dell'invocato documento, i fatti segnalati come mera esemplificazione (d'un lavoro annuo inferiore a 200 giornate) restano irrilevanti.
Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 21.000 oltre a lire 3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 24 Marzo 1999