Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2796
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Sentenza 24 marzo 1999

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I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti deve - secondo il disposto dell'art. 11 D. L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (dettante norme sul collocamento dei lavoratori agricoli) - essere giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire (indicata dal datore di lavoro nella richiesta di avviamento), talché essa postula il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo ovvero la ricorrenza della ipotesi prevista dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 del superamento nell'anno di 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/1999, n. 2796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2796
    Data del deposito : 24 marzo 1999

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