Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
È inammissibile l'oblazione richiesta dall'imputato con riferimento ad una pluralità di reati in mancanza di una espressa contestazione della continuazione da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2012, n. 45944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45944 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/11/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2651
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 8922/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NI N. IL 16/12/1979;
avverso la sentenza n. 274/2010 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza dell'11/10/2011, ha dichiarato NT EC responsabile dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72, 93, 94 e 95, perché, quale legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, in concorso con il proprietario-committente e il direttore dei lavori, realizzava un doppio ordine di muri in violazione delle normative in materia di edificazioni in c.a. e antisismica, e lo ha condannato alla pena di Euro 500,00 di ammenda. Propone ricorso per cassazione il prevenuto personalmente, con il seguente motivo:
- non corretta applicazione degli artt. 162 bis e 81 c.p., rilevato che il giudice di merito ha errato a dichiarare inammissibile la istanza di oblazione, formulata nell'interesse dell'imputato, sul presupposto della inconciliabilità dell'istituto con la continuazione, in difetto di contestazione di quest'ultima. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta. Con l'unico motivo di impugnazione il prevenuto eccepisce la non corretta applicazione degli artt. 162 bis e 81 c.p. da parte del giudice di merito nel momento in cui ha affermato la impossibilità di valutare qualsiasi ipotesi di continuazione non contestata dall'accusa, nel caso di domanda di oblazione, ricorrendo, invece, all'evidenza con riferimento ai capi di imputazione sub B) e C) una pacifica ipotesi di concorso formale, in quanto la descrizione dei fatti è così analitica e dettagliata da consentire tra i reati contestati il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81 c.p.: non è affatto preclusa al giudice la valutazione circa la sussistenza o meno del vincolo della continuazione o del concorso formale tra gli illeciti contestati, anche in caso di non menzione dell'art. 81 c.p. nell'editto di accusa.
La censura è priva di pregio, per quanto di seguito specificato. La disciplina del procedimento di oblazione tende a favorire la tempestività dell'accesso alla causa estintiva, poiché il protrarsi dell'attività processuale risulta incompatibile con la funzione deflattiva dell'istituto, e serve ad escludere la fase dibattimentale.
Il Tribunale di Lagonegro, a giusta ragione, ha evidenziato la incompatibilità, nella specie, dell'oblazione con la continuazione, in quanto quest'ultima comporta la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione, a seconda dei casi, ad un'unica azione ovvero ad un unico disegno criminoso e, come tale, pertanto, necessariamente presuppone che il procedimento penale sia portato a compimento, pervenendo ad un giudizio di responsabilità dell'imputato. Di contro la oblazione incide a monte sul singolo fatto-reato contestato, determinandone la estinzione e quindi la improcedibilità della azione penale, di tal che al giudice è preclusa la valutazione di qualsiasi ipotesi di continuazione, a meno che le varie ipotesi di reato siano già state contestate come avvinte dal vincolo di cui all'art. 81 c.p.: nel caso in esame detta contestazione non c'è stata e quindi il decidente avrebbe dovuto conoscere del fatto-reato, proprio al fine di stabilire se vi fosse o meno reato continuato, laddove è proprio l'accoglimento della richiesta di oblazione che gli preclude di procedere a detto accertamento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012