Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, anche nel caso in cui altri eventuali motivi fossero affetti da inammissibilità originaria in ragione della loro genericità, è sempre consentito all'imputato di allegare come motivo la prescrizione, che, pur maturata dopo la pronuncia di merito, si sia comunque verificata prima della scadenza del termine concesso per l'impugnazione della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1999, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. OL Marvulli Presidente del 29.04.1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " AN Ferrua " N. 954
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N.42962/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SO OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza corte d'appello di Catania del 23.09.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per annullamento senza rinvio Il difensore non è non comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Catania in data 01.12.1993 che aveva condannato il SO alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione e L. 800.000 di multa per il reato di furto aggravato, commesso il 10.04.1991.
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in punto di responsabilità nonché prescrizione del reato.
Il ricorso non è affetto da inammissibilità originaria, talché sia impedita la stessa instaurazione del contraddittorio e, pertanto, la possibilità di considerare il motivo di ricorso sulla prescrizione. L'imputato ha il diritto di allegare come motivo la causa estintiva che, pur sopravvenuta all'impugnata sentenza, si sia verificata prima della scadenza del termine d'impugnazione e della stessa proposizione del ricorso, anche se eventuali altri motivi siano affetti da inammissibilità originaria per genericità.
Pertanto, in mancanza di elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, in accoglimento del ricorso. Il reato risulta, infatti, prescritto al 10.10.1999, ai sensi del congiunto disposto artt.157 c. 1 n. 4), 158 c. 1 e 160 c. 3 c.p., quando ancora non si era consumato il termine d'impugnazione. L'imputato aveva proposto il gravame in data 22.10.1998, quando il reato era già prescritto, ma ovviamente non si era ancora consumato il termine di decadenza.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999