Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOF SPA in persona del suo Amministratore Delegato Dott. Enzo Addessi, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 155/99 del Giudice di pace di FONDI, emessa il 31/5/99, depositata il 16/07/99; RG. 495/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO D'ALESSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VA ET ha proposto opposizione avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Fondi gli ha ingiunto di pagare la somma di lire 1.434.000 alla s.p.a. Mof.
Nella resistenza della società opposta il giudice adito ha respinto l'opposizione sul rilievo che secondo il regolamento legittimamente emanato dalla detta società, quale ente gestore del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi, l'opponente, per la sua qualità di mediatore, è tenuto al pagamento di un canone di ingresso;
canone per l'appunto richiesto con l'ingiunzione. Il VA propone ricorso per Cassazione, cui resiste con controricorso la s.p.a. Mof.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce che, pur giudicando secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c., il giudice di pace avrebbe dovuto individuare la regola di diritto da applicare, in quanto giudicare secondo equità non importa che si possa prescindere dal diritto positivo e sostituirlo con una regola soggettiva, e solo dopo avere individuato la regola di diritto avrebbe potuto adattarla al caso concreto;
viceversa il detto giudice ha omesso di individuare la fonte normativa dell'obbligazione di pagamento, affermando in modo apodittico che la somma dovuta è determinata dal consiglio di amministrazione della s.p.a. Mof;
in realtà il quadro normativo e particolarmente il regolamento tipo adottato con D.M. 10.4.1970 ed i regolamenti locali non assoggettano i mediatori al pagamento di somme per l'esercizio della loro attività.
Il motivo pone la questione della natura e dei limiti del giudizio pronunciato dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. nelle cause di valore non superiore a lire 2.000.000.
È ben noto il contrasto creatosi al riguardo nella giurisprudenza di questa Corte;
contrasto risolto dalle sezioni unite (sentenza 15.10.1999, n. 716) con la ricusazione del modello del giudizio equitativo imperniato sul previo inquadramento giuridico della fattispecie.
Secondo l'impostazione delle Sezioni Unite, seguita dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis Cass. 1.8.2001, n. 10486;
Cass. 14.3.2001, n. 3673), il giudizio di equità del giudice di pace non è un giudizio di indole sillogistica, legato alla qualificazione giuridica del rapporto, in cui l'equità svolge una funzione vicaria della norma di diritto che si palesi inadeguata alla peculiarità del caso concreto, bensì un giudizio di tipo intuitivo, nel quale la decisione scaturisce dall'applicazione diretta alla fattispecie della regola equitativa enucleata dal giudice mediante il riferimento a valori o elementi oggettivi preesistenti nella realtà sociale. In tale modo la regola equitativa da mero criterio di adattamento alla fattispecie o rimodulazione della norma di diritto alle peculiarità della stessa diventa autonomo canone di valutazione del caso singolo.
Non è, pertanto, spendibile come motivo di ricorso per Cassazione contro le sentenza di equità del giudice di pace l'omissione o l'errore nell'individuazione della norma di diritto alla quale ricondurre la fattispecie concreta.
Per il resto va osservato che il confine entro il quale può spaziare l'equità sostitutiva o formativa del giudice di pace è costituito dalle norme costituzionali, da quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, dai principi generali dell'ordinamento, fermo restando l'obbligo di stretta osservanza delle norme processuali (ex plurimis Cass. 1.8.2001, n. 10486), sicché la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. nelle controversie di valore non superiore a lire 2.000.000 non può essere impugnata per violazione di norme regolamentari.
Sebbene il ricorrente non abbia specificato in cosa sia consistito il denunciato vizio di motivazione, sembra opportuno ribadire che tale vizio rileva sotto un duplice aspetto: ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. quando la motivazione sia inesistente o apparente o affetta da irriducibile contrasto fra affermazioni inconciliabili o comunque tali da precludere l'identificazione della "ratio decidendi"; ai sensi dell'art. 360, n. 5, stesso codice quando riguarda punto della controversia che sia decisivo per essere in rapporto di causalità logica rispetto alla soluzione giuridica data alla controversia medesima, in modo tale da assumere carattere decisivo solo se coordinata con gli aspetti di quella soluzione che siano censurabili a norma dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (Cass. S. U. 15.10.1999, n. 716). In conclusione il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004