Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 50135
CASS
Sentenza 27 novembre 2015

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In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse).

Commentari5

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    https://www.eius.it/articoli/ · 10 settembre 2021

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 50135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50135
Data del deposito : 27 novembre 2015

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