Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse).
Commentari • 5
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2019 la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta presentata da Nunzio D.F. al fine di ottenere la sostituzione, con la pena di anni trenta di reclusione, della pena dell'ergastolo attualmente in corso di espiazione per effetto di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, l'una il 23 gennaio 2003 (divenuta irrevocabile in data 1° dicembre 2010), l'altra in data 8 luglio 2009 (divenuta irrevocabile il 27 marzo 2012). A fronte delle richiamate sentenze di condanna, che hanno irrogato entrambe al D.F. la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2015, n. 50135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50135 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
50 135 / 15 le REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO PALLA - Presidente - SENTENZA N. 1663/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO N. 40545/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EG ER N. IL 16/09/1955 avverso l'ordinanza n. 1524/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mans lesnelle. he си fu l'en un es men д ило ми пмацеСом свило миририя Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 16 24/06/2014 la Corte d'appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della precedente decisione, disposto dalla I sezione di questa Corte per assenza di motivazione sul punto, ha rigettato l'istanza proposta, in sede di incidente di esecuzione, nell'interesse di SE BR, al fine di ottenere l'applicazione del criterio moderatore della pena di cui all'art. 78 cod. pen., in relazione al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli in data 02/03/2010. La Corte ha, infatti, ritenuto che correttamente la Procura avesse proceduto all'applicazione di cumuli parziali successivi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'art. 78 cod. pen. non opera quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.
2. Nell'interesse del BR è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 78 cod. pen., sottolineando che il certificato penale del ricorrente dimostra che tutte le condanne riportate si riferiscono a reati commessi prima del 21/01/1995, quando era iniziata l'espiazione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha costantemente affermato (v., ad es., Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, Di Paola, Rv. 253668) che, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti. Occorre, invece, procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto;
poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. Il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone, pertanto, l'integrale cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse. Ora, in tale contesto di riferimento, l'ordinanza impugnata non illustra, attraverso un puntuale riferimento alle risultanze del certificato prodotto, le ragioni che hanno condotto a raggiungere le conclusioni sopra menzionate. Ne discende che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma il 27/11/2015 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Stefano Palla JanoOrgans ид DEPOSITATA IN CANCELLERNA addi 21 DIC 2015 IL FUNZIONA LEZIARIO Cara 2