Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 12633
CASS
Sentenza 29 settembre 1999

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Massime1

L'accompagnamento abituale con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per se una attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il legame sentimentale con la prostituta non fosse incompatibile con il principio affermato, aggiungendo che tale accompagnamento costituisce una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione, e che la eventuale presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria perché il meretricio possa svolgersi).

Commentari4

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, con ordinanza del 17 dicembre 2024, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione "da due a sei anni" anziché "fino a sei anni" o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve …

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  • 2Consulta conferma pene
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  • 3Tassista e favoreggiamento della prostituzione (Cass. 28212/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2018

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    Andrea Diamante · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 14 luglio 2016

    Cassazione Penale, Sezione III, 28 gennaio – 7 luglio 2016, n. 28212. Presidente Rosi, Relatore Aceto 1. La massima «Il tema della rilevanza penale della condotta di accompagnamento della prostituta sul luogo di lavoro va risolto ricordando che il reato di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare, essendo connotato il reato dal dolo generico» Con la sentenza n. 28212 del 2016 la Suprema Corte si è espressa sulla condotta di chi accompagna la prostituta presso il luogo in cui dovrà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1999, n. 12633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12633
Data del deposito : 29 settembre 1999

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