CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31206 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31206 Anno 2023 Presidente: CIAMPI NC MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza depositata in data 5/10/2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Di NA CE per essere stato l'intero periodo sofferto in custodia cautelare (dal 16/11/2007 al 16/11/2008) computato a titolo di espiazione pena definitivamente inflitta ad altro titolo con provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli in data 6/9/22. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 314, commi 1 e 4, cod. proc. pen.; mancanza, apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe erroneo l'assunto contenuto nella ordinanza impugnata in base al quale il Procuratore generale, nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 6/9/22, ha fatto applicazione del criterio della fungibilità in relazione all'intero periodo patito in carcere dal richiedente sine titulo. L'attenta lettura di tale provvedimento rivela chiaramente come dal cumulo siano stati detratti mesi 6 e giorni 5 di reclusione quale parziale attribuzione a titolo di fungibilità della custodia cautelare sofferta dal 16/11/2007 al 16/11/2008. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L'Avvocatura di Stato per il Ministero resistente, costituitasi nel giudizio innanzi a questa Corte, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento di cumulo, allegato al ricorso, chiaramente limita a mesi 6 e giorni 5 di reclusione la fungibilità ad altro titolo esecutivo della custodia cautelare sofferta senza titolo da Di NA CE. Il giudice della riparazione, incorrendo in errore, ha ritenuto che il periodo di detenzione oggetto della richiesta di riparazione, pari ad un anno, fosse stato interamente imputato all'espiazione di pena detentiva definitivamente inflitta ad altro titolo. L'erroneo presupposto incide sull'esito della decisione adottata. Invero, la fungibilità, nel caso in esame, opera in relazione al più limitato periodo di mesi 6 e giorni 5 di reclusione. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. In Roma, così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/se e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 31206 Anno 2023 Presidente: CIAMPI NC MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza depositata in data 5/10/2022, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Di NA CE per essere stato l'intero periodo sofferto in custodia cautelare (dal 16/11/2007 al 16/11/2008) computato a titolo di espiazione pena definitivamente inflitta ad altro titolo con provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli in data 6/9/22. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 314, commi 1 e 4, cod. proc. pen.; mancanza, apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe erroneo l'assunto contenuto nella ordinanza impugnata in base al quale il Procuratore generale, nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del 6/9/22, ha fatto applicazione del criterio della fungibilità in relazione all'intero periodo patito in carcere dal richiedente sine titulo. L'attenta lettura di tale provvedimento rivela chiaramente come dal cumulo siano stati detratti mesi 6 e giorni 5 di reclusione quale parziale attribuzione a titolo di fungibilità della custodia cautelare sofferta dal 16/11/2007 al 16/11/2008. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L'Avvocatura di Stato per il Ministero resistente, costituitasi nel giudizio innanzi a questa Corte, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento di cumulo, allegato al ricorso, chiaramente limita a mesi 6 e giorni 5 di reclusione la fungibilità ad altro titolo esecutivo della custodia cautelare sofferta senza titolo da Di NA CE. Il giudice della riparazione, incorrendo in errore, ha ritenuto che il periodo di detenzione oggetto della richiesta di riparazione, pari ad un anno, fosse stato interamente imputato all'espiazione di pena detentiva definitivamente inflitta ad altro titolo. L'erroneo presupposto incide sull'esito della decisione adottata. Invero, la fungibilità, nel caso in esame, opera in relazione al più limitato periodo di mesi 6 e giorni 5 di reclusione. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. In Roma, così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente