Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di reati relativi a supporti privi di contrassegno Siae, l'entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, di approvazione della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione UE n. 2008/0162/I, cui è seguita la "ripenalizzazione" delle condotte successive al 21 aprile 2009, comporta la confisca di tali supporti anche con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente. (In applicazione di tale principio, la Corte, annullando senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto posto in essere anteriormente alla suddetta data, ha tuttavia confermato la statuizione della confisca dei cd musicali e per "Play Station" privi del contrassegno Siae). Conf. Sez. III, sentenze nn. 7614 e 7627 del 2010, non massimate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2010, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/01/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 197
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32131/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO NE, nato in [...] il [...];
Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Catania il 5/5/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Vito, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore del ricorrente, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 26/3/03, dichiarava IO NE colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. d), e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5/5/09, pronunciandosi sull'appello interposto dal prevenuto, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:
- in dipendenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8/11/07 deve considerarsi inapplicabile la fattispecie penale che prevede la punizione di condotte che violino l'obbligo di apposizione del bollino SIAE, tutte le volte in cui tale obbligo sia sancito in epoca posteriore alla vigenza della Direttiva europea 83/189/CEE, come nel caso dei prodotti in questione. Si chiede,
pertanto, ex art. 129 c.p.p., l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il reato contestato all'imputato risulta già prescritto al momento della emanazione della sentenza di appello, essendo stato accertato in data 25/3/2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La difesa del prevenuto rileva che elemento essenziale del reato contestato è la mancanza della punzonatura SIAE sui CD, la cui detenzione è stata ascritta al IO.
Orbene, la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8/11/07 (Schwibbert) ha sancito che l'obbligo imposto dagli Stati comunitari di apporre sulle opere dell'ingegno la vidimazione dell'organo nazionale di tutela dei diritti di autore è considerata regola tecnica di disciplina e necessita, pertanto, della comunicazione della adozione della norma alla Commissione europea, così che nel caso in cui difetti tale comunicazione la norma adottata non potrà avere efficacia interna.
Ne consegue la inapplicabilità della fattispecie penale che prevede la punizione di condotte che violino il citato obbligo di vidimazione.
La Corte di Giustizia ha ricondotto nel concetto di regola tecnica, ex art. 1, dir. 98/34/CE, l'obbligo del contrassegno SIAE fissato dalla legge e, rilevato che lo Stato italiano non ha adempiuto ad alcun obbligo di informazione, ha stabilito la non opponibilità nei confronti dei privati delle norme nazionali che impongono la apposizione del contrassegno predetto.
Tale statuizione, specificamente dettata con riferimento ai compact disk, contenenti riproduzione di arte figurativa, si estende a tutti i supporti aventi qualsiasi contenuto per i quali l'obbligo di apposizione del contrassegno è stato imposto successivamente alla data di entrata in vigore della dir. 83/189/CE, e cioè a tutte le opere, fatta eccezione per quelle a stampa, per le quali l'obbligo de quo era già stato fissato nel regolamento del 1942.
Per effetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, anche in materia penale, e della efficacia vincolante nell'ordinamento interno delle pronunce della Corte di Giustizia europea, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento uniforme, la necessità di disapplicare le norme nazionali interamente incentrate sulla apposizione del contrassegno SIAE come condizione di commercializzazione del supporto, contenente opere dell'ingegno, per contrasto al diritto comunitario. Tali disposizioni sono state individuate nella L. n. 633 del 1941, art.171 bis, commi 1 e 2, e nell'art. 171 ter, lett. d).
Nella specie la Corte di Appello di Catania ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli affermando che la mancanza di contrassegno SIAE costituisce prova della illecita duplicazione della merce, in ciò errando, peraltro, perché detto elemento può costituire solo un indizio della sussistenza del reato, che necessita a supporto di ulteriori prove, dalle quali emerga la contraffazione e la duplicazione del prodotto.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende assorbito l'esame sulla seconda censura, visto che in ottemperanza alla esigenza del favor innocentiae, imposta dalla presunzione di non colpevolezza, ex art. 27 Cost., l'art. 129 c.p.p., comma 2 dispone che quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste il giudice ha il dovere di pronunciare una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere così da dare prevalenza ad una causa di non punibilità più favorevole.
Devesi, altresì, rilevare che la confisca della merce sequestrata non va revocata, in quanto con D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, è stato approvato il nuovo regolamento di notifica del contrassegno da apporre sui supporti, ex L. n. 633 del 1941, art. 181 bis, così che, per quanto concerne i rapporti con la disciplina comunitaria, con il comunicato del 7/5/09 il Ministero per i beni e le attività culturali ha annunciato che il citato regolamento costituisce il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica n. 2008/0161/1, avviato allo stato di progetto in data 23/4/08 e che la suddetta procedura è stata posta in essere e si è conclusa in conformità alla direttiva n. 98/34/CE, che prevede la informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Ne discende che le opere oggetto di misura cautelare soggiacciono, ad oggi, al dettato della L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, per cui la restituzione di esse resta inibita, in quanto le stesse non possono essere oggetto di vendita.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Conferma la statuizione sulla confisca.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010