Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti comuni, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 61 n.11 cod. pen., il termine "ufficio" cui fa riferimento la disposizione, va inteso tanto nel suo senso soggettivo, come esercizio di mansioni da parte dell'agente, quanto in senso oggettivo, come luogo in cui le stesse sono svolte. Ne consegue che le relazioni di ufficio possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi. (Nella fattispecie, relativa al reato di appropriazione indebita, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nonostante l'imputata, all'inizio, avesse frequentato l'ufficio del datore di lavoro in ragione di una relazione sentimentale, in seguito trasformatasi in stretta collaborazione di lavoro).
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- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
Leggi di più… - 2. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 44868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44868 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A - Presidente - del 08/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1356
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 9756/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ON n.ta a Premosello Chiovenda il 22/12/63;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 30/04/2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Elisabetta Rampelli in sostituzione dell'Avv. Andrea Fuhrmann che si riporta alle conclusioni scritte depositate in uno alla nota spesa. PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 10/07/2002 il Tribunale di Verbania dichiarava SI ON responsabile di appropriazione indebita aggravata continuata - per essersi appropriata di notevoli somme di danaro e di numerosi assegni, abusando delle relazioni di ufficio con la persona offesa, Avv. Gaetano ON NI, nel cui studio svolgeva attività di praticante e collaboratrice - condannandola, con i doppi benefici, alla pena di un anno di reclusione ed Euro seicento di multa, subordinando la sospensione condizionale all'integrale pagamento della somma di euro 99.567,00 liquidata a titolo di risarcimento danni.
Con la stessa decisione il Tribunale dichiarava non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 485, 491 C.P. (alterazione degli assegni bancari, poi oggetto di appropriazione, mediante opposizione di firma apocrifa della parte offesa) per difetto di tempestività della querela e per il reato di cui all'art. 640 C.P. (truffa consumata mediante l'induzione in errore dei funzionari bancari, ottenendo la disponibilità del controvalore degli assegni stessi) per non essere la querela stata presentata dalla persona offesa;
interveniva invece proscioglimento, perché il fatto non sussiste in relazione al contestato reato di cui all'art. 483 Cod.Pen.. Proponeva appello il Procuratore Generale con riferimento all'assoluzione per lo esercizio abusivo della professione di avvocato e con riguardo alla dosimetria sanzionatoria. Presentava altresì impugnazione la difesa in ordine a tutti i capi e punti, instando anche per la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di acquisire la contabilità dello studio professionale. Con la sentenza epigrafata, la corte torinese elevava la pena, rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro seicento di multa, e rimetteva le parti innanzi al giudice civile per la determinazione dei danni subiti dalla parte civile, cui assegnava una provvisionale.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputata deducendo:
- carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla denegata acquisizione della contabilità ordinatoria dello studio professionale;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 646 C.P. e vizio motivazionale, anche per travisamento del fatto, in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza;
- vizio motivazionale con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di rigetto delle istanze risarcitorie;
- falsa applicazione dell'art. 61 N. 11 C.P. e vizio argomentativo sul punto;
- errata applicazione degli artt. 81 cpv, 157 e 158 C.P. ed omessa o carente motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione delle condotte commesse prima del 26/03/1997, oggetto di contestazione suppletiva.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che nessuno dei motivi è suscettibile di accoglimento, dovendo escludersi la sussistenza dei vizi denunziati.
In ordine alla prima doglianza,inerente la mancata acquisizione della contabilità ordinaria, dedotta non già ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d) CPP ma solo ai sensi della successiva lettera E), si rileva che costituisce consolidato principio quello per cui la rinnovazione del dibattimento in appello - attesa la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado - è istituto di carattere eccezionale giustificato, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 603 CPP, solo dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova, non essendo diversamente il giudice in grado di decidere alla stato degli atti.
E siffatta necessità è stata, nel caso di specie, esclusa con adeguato apparato argomentativo, ritenendosi, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non contrastata da elementi di segno contrario che alle spese di gestione si faceva fronte con prelievi di cassa e che anche la imputata veniva retribuita in contanti senza che il tutto risultasse contabilmente. Le contrarie osservazioni sul punto, lungi dall'enucleare effettivi paralogismi o contraddittorietà interna, finiscono, pertanto, per incidere unicamente sul momento valutativo dei dati probatori acquisiti, risolvendosi in mere censure in fatto. Parimenti da disattendere il secondo motivo inerente il reiterato convincimento di colpevolezza per il delitto di appropriazione indebita, atteso che la Corte di merito, sulla base di prove dichiarative e documentali, oggetto anche di consulenza tecnica in una causa civile, ha ritenuto integrati i presupposti costitutivi del reato ascritto, previa disamina delle contrarie tesi difensive, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo (escludendosi che, per il rapporto fiduciario, l'imputata potesse credersi legittimata alle condotte distrattive) sia sotto l'aspetto materiale (evidenziandosi gli importi dei prelievi dal conto intestato allo studio e la non corrispondenza dei versamenti sul conto fiduciario c.d. 03 nonché la diretta monetizzazione di assegni e la mancanza di prova circa il versamento del controvalore in contanti nelle mani del legale).
Ed a fronte di un adeguato apparato giustificativo, idoneo ad esplicitare le ragioni della decisione e quindi strutturato in modo da escludere la denunziata carenza motivativa, le contrarie osservazioni difensive si risolvono in alternativa valutazione dei dati acquisiti.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non può, per contro, che svolgerà entro il circoscritto orizzonte delimitato da reiterati arresti giurisprudenziali (Sez. Unite Dessimone rv 207944 - Spina rv 214794 - Sakani rv 216260)restando preclusa a questa Corte - il cui compito non è quello di esprimere giudizi di condivisibilità - sia la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, con inammissibile excursus negli altri processuali, sia il raffronto, al fine di saggiare la tenuta logica della pronuncia, tra il discorso argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno.
Avendo, invero, il legislatore attribuito rilievo esclusivo al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto in sè concluso e autonomo, il sindacato da parte di questa Corte va limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, in sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché, in ipotesi, da altri sostituibili: non può quindi integrare vizio rilevante in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Infondata, altresì, il motivo con cui La ricorrente prospettata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 N. 11 C.P., valorizzando, piuttosto che il rapporto di ufficio, la relazione sentimentale che l'aveva unita al professionista. Se questa, infatti, è stata la causa primaria del conferimento di ampi poteri (così per la procura ad agire presso le banche e per l'intenzione fiduciaria del conto 03) non è men vero, come finisce per riconoscere la stessa ricorrente, che l'inserimento della Coccia - quale praticante e collaboratrice - nell'ufficio, con possibilità di "accedere presso lo studio ON NI a svolgervi alcune mansioni, gestire la contabilità ed effettuare le operazioni sui coti correnti, fiduciari o meno", è stata l'occasione, concreta, per le condotte appropriative, anche perché, interrottosi il rapporto sentimentale, l'imputata proseguì il suo rapporto di ufficio.
E il termine "UFFICIO" va inteso tanto nel senso soggettivo, di esercizio cioè di mansioni da parte dell'agente, quanto in senso oggettivo, cioè del luogo in cui le stesse sono svolte, laddove le relazioni d'ufficio possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi.
Da disattendere altresì il motivo concernente la mancata declaratoria di prescrizione delle condotte risalenti ad oltre un quinquennio rispetto al momento della contestazione effettuata in udienza dal P.M. alla data del 27/03/2002.
Ben vero è, infatti, come assume la ricorrente, che l'individuazione del dies a quo nel momento in cui è cessata la continuazione, sì come dispone lo art. 158 c. 1 ultima parte C.P., è possibile solo ove, quando venga riconosciuta l'applicazione dell'art. 81 c. 2 C.P., non sia già maturato, per alcuni dei fatti ritenuti attuativi del medesimo disegno criminoso, il termine prescrizionale.
La doglianza avrebbe infatti una sua valenza ove, relativamente alle condotte antecedente di un quinquennio, non vi fosse stato alcun previo atto interruttivo, trovando riscontro solo nella contestazione effettuata all'udienza, con conseguente applicabilità del termine ordinario non prorogato. Peraltro, nel caso di specie, deve escludersi che l'intervento del P.M. abbia valenza di contestazione suppletiva, trovando già nel decreto di citazione le condotte oggetto di incolpazione analitica descrizione quanto alle somme degli assegni oggetto di appropriazione indebita, sì che l'intervento dell'organo dell'accusa, lungi dal comportare una modifica sostanziale del fatto reato, deve esser ritenuto mera precisazione dell'ambito temprale in cui erano state attuate le condotte suddette (indicandosi nel decreto "sino al giugno 1998" e specificandosi in udienza "dal 07/06/95 al 17/06/98").
Quanto, infine, alle doglianze inerenti alle istanze risarcitorie della parte civile, si osserva che trattasi di censure inammissibili sia perché non sorrette da un effettivo interesse - avendo la Corte territoriale eliminato la condanna definitiva e rimesso le parti al giudice civile proprio per la determinazione del quantum debeatur - sia perché l'assunto secondo cui vi sarebbe coincidenza tra quanto richiesto in questa sede e quanto oggetto di altra causa civile, in cui intervenne condanna, è prospettato del tutto genericamente.
Al rigetto del ricorso consegue,a mente dell'art. 616 C.P.P., la condanna alle spese del procedimento nonché l'onere di rifondere quelle sostenute dalla parte civile liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000,00 di cui Euro 300,00 per spese oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 8 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004