CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2023, n. 47418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47418 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Nessuno è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47418 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio la difesa di ED FA per correzione di errore della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione 'terza sezione penale in data 28 Aprile 2022, per avere riconosciuto la infondatezza dei motivi di ricorso da questi proposti avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli art.74 e 73 d.P.R. 309/90, di inosservanza della disciplina sulle armi e di ricettazione, escludendo il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e condannandolo alla pena di anni diciannove, mesi due di reclusione. 2. Con un unico motivo di ricorso il ED deduce l'errore percettivo in cui era incorso il giudice di legittimità nello scrutinio del motivo nove del ricorso laddove, a fondamento del rigetto della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, aveva riconosciuto la legittimità del giudizio già espresso dalla Corte di Appello di Cagliari sulla ricorrenza di "numerosi precedenti penali" e della mancanza di profili di meritevolezza, tale non potendosi ritenere "l'ammissione dei fatti in sede di perquisizione domiciliare, perché irrilevante ai fini della ricostruzione della vicenda". 2.1 Sostiene che i dati estrapolati dal giudice di legittimità erano frutto di un travisamento, o comunque di una falsa rappresentazione della realtà processualei atteso che il ricorrente, al momento della pronuncia delle sentenza di merito, risultava incensurato e che in sede di perquisizione non aveva fornito alcuna dichiarazione di ammissione delle proprie responsabilità In sostanza / il giudice di legittimità era stato tratto in inganno, e su questo si appuntava la deduzione dell'errore percettivo, su elementi processuali di decisiva rilevanza che, se correttamente percepiti, avrebbero imposto una diversa considerazione della sua posizione processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (s' ez.U, 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 263686; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667). Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso;
atteso che nessun errore percettivo si è verificato in quanto, tanto nella esposizione dei nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di appello proposti da „ ED, !sia nella conseguente valutazione dei motivi di doglianza, il giudice di legittimità ha chiaramente evidenziato di avere esaminato le doglianze del ricorrente, compresa quelle- in cui si contestava la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che risultassero segnalati travisamenti delle risultanze processuali rilevanti ai fini della decisione. 2. Invero risulta inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso il giudice di legittimità tenuto a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (sez.6, n.36066 del 28/06/2018, Di Giorgio, Rv.273779). Invero il ricorrente si duole essenzialmente della motivazione delle sentenze di merito, che pure avevano escluso il beneficio richiesto in ragione della gravità dei fatti reato, concernenti la movimentazione di rilevanti forniture di sostanze stupefacentIsi i e del ruolo verticistico del prevenuto, oltre chè in ragione dei precedenti penali del reo, affermazione sulla quale non era stata mossa alcun tipo di doglianza da parte del ED nei motivi di ricorso. 2.1 Invero l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della (corte di cessazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1/06/2018, Barbato, Rv.273193), così come il travisamento della prova e del dato processuale non possono formare oggetto di ricorso straordinario, ma vanno fatti valere nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (sez.2, n.23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv.237161), potendo essere al massimo dedotta l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il suo travisamento (sez.2, n.29450 del 8/05/2018, Di Gangi, Rv.273060). 2.2 In sostanza la questione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attiene pur sempre ad un aspetto valutativo, a contenuto discrezionale sul quale il giudice è tenuto a motivare e il cui non corretto esercizio è suscettibile di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione endo-processuali (in relazione a ipotesi di sospensione condizionale della pena riconosciuta sulla base di un certificato del casellario giudiziario erroneo o non aggiornato ez.2, n.2627 del 7/12/1976, Cappellato, Rv.135927). Ben diversa dalla ipotesi prevista dall'art.625 bis cod.proc.pen. è, infatti, la concreta fattispecie processuale esaminata, nella quale la natura valutativa dell'errore resta cristallizzata nel momento genetico, non correlato ad una materiale svista, bensì alla falsa rappresentazione di un evento inesistente (travisamento), preordinata oggettivamente a provocare la valutazione erronea della sua sussistenza, che avrebbe dovuto essere fatta valere all'interno del giudizio con gli ordinari strumenti endo- processua li. ,- 3. Considerazioni del tutb analoghe vanno svolte in relazione all'ulteriore dato processuale che si assume travisato (dichiarazioni confessorie), come possibile profilo di meritevolezza nel riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi peraltro di dato travisato in bonam partem e quindi del tutto neutro nella valutazione complessiva operata dai giudici di merito e riconosciuta corretta dal giudice di legittimità. 4. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro .000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023.
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore Nessuno è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47418 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Ricorre dinanzi al Supremo Collegio la difesa di ED FA per correzione di errore della sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione 'terza sezione penale in data 28 Aprile 2022, per avere riconosciuto la infondatezza dei motivi di ricorso da questi proposti avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli art.74 e 73 d.P.R. 309/90, di inosservanza della disciplina sulle armi e di ricettazione, escludendo il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e condannandolo alla pena di anni diciannove, mesi due di reclusione. 2. Con un unico motivo di ricorso il ED deduce l'errore percettivo in cui era incorso il giudice di legittimità nello scrutinio del motivo nove del ricorso laddove, a fondamento del rigetto della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, aveva riconosciuto la legittimità del giudizio già espresso dalla Corte di Appello di Cagliari sulla ricorrenza di "numerosi precedenti penali" e della mancanza di profili di meritevolezza, tale non potendosi ritenere "l'ammissione dei fatti in sede di perquisizione domiciliare, perché irrilevante ai fini della ricostruzione della vicenda". 2.1 Sostiene che i dati estrapolati dal giudice di legittimità erano frutto di un travisamento, o comunque di una falsa rappresentazione della realtà processualei atteso che il ricorrente, al momento della pronuncia delle sentenza di merito, risultava incensurato e che in sede di perquisizione non aveva fornito alcuna dichiarazione di ammissione delle proprie responsabilità In sostanza / il giudice di legittimità era stato tratto in inganno, e su questo si appuntava la deduzione dell'errore percettivo, su elementi processuali di decisiva rilevanza che, se correttamente percepiti, avrebbero imposto una diversa considerazione della sua posizione processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (s' ez.U, 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 263686; sez.6, n.28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv.283667). Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso;
atteso che nessun errore percettivo si è verificato in quanto, tanto nella esposizione dei nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di appello proposti da „ ED, !sia nella conseguente valutazione dei motivi di doglianza, il giudice di legittimità ha chiaramente evidenziato di avere esaminato le doglianze del ricorrente, compresa quelle- in cui si contestava la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che risultassero segnalati travisamenti delle risultanze processuali rilevanti ai fini della decisione. 2. Invero risulta inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso il giudice di legittimità tenuto a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (sez.6, n.36066 del 28/06/2018, Di Giorgio, Rv.273779). Invero il ricorrente si duole essenzialmente della motivazione delle sentenze di merito, che pure avevano escluso il beneficio richiesto in ragione della gravità dei fatti reato, concernenti la movimentazione di rilevanti forniture di sostanze stupefacentIsi i e del ruolo verticistico del prevenuto, oltre chè in ragione dei precedenti penali del reo, affermazione sulla quale non era stata mossa alcun tipo di doglianza da parte del ED nei motivi di ricorso. 2.1 Invero l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della (corte di cessazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (sez.5, n.29240 del 1/06/2018, Barbato, Rv.273193), così come il travisamento della prova e del dato processuale non possono formare oggetto di ricorso straordinario, ma vanno fatti valere nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (sez.2, n.23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv.237161), potendo essere al massimo dedotta l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il suo travisamento (sez.2, n.29450 del 8/05/2018, Di Gangi, Rv.273060). 2.2 In sostanza la questione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attiene pur sempre ad un aspetto valutativo, a contenuto discrezionale sul quale il giudice è tenuto a motivare e il cui non corretto esercizio è suscettibile di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione endo-processuali (in relazione a ipotesi di sospensione condizionale della pena riconosciuta sulla base di un certificato del casellario giudiziario erroneo o non aggiornato ez.2, n.2627 del 7/12/1976, Cappellato, Rv.135927). Ben diversa dalla ipotesi prevista dall'art.625 bis cod.proc.pen. è, infatti, la concreta fattispecie processuale esaminata, nella quale la natura valutativa dell'errore resta cristallizzata nel momento genetico, non correlato ad una materiale svista, bensì alla falsa rappresentazione di un evento inesistente (travisamento), preordinata oggettivamente a provocare la valutazione erronea della sua sussistenza, che avrebbe dovuto essere fatta valere all'interno del giudizio con gli ordinari strumenti endo- processua li. ,- 3. Considerazioni del tutb analoghe vanno svolte in relazione all'ulteriore dato processuale che si assume travisato (dichiarazioni confessorie), come possibile profilo di meritevolezza nel riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi peraltro di dato travisato in bonam partem e quindi del tutto neutro nella valutazione complessiva operata dai giudici di merito e riconosciuta corretta dal giudice di legittimità. 4. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro .000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023.