Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 301 8 35 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S RIMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.06829/99 Presidente Dott. GI OLLA Cron.3938 Cons. Relatore CAPPUCCIO Dott. Giammarco Rep. 581 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Ud. 06/10/00 Consigliere Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente: OGGETTO: ricorso ex art. 111 Cost- SENTENZA decreto ex art. 26 L.F. sul ricorso proposto da: GI DE IS, rappresentato e difende giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZ UFFICIO COPIE delega in atti dall'avv. Antonino Zapparata, Richiesta copia studic elettivamente domiciliato in Roma, via Marchisio 209, dal Sig. SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. presso l'avv.Nicola De Cesaris;
59-FEB. 2001 IL CANCELLIER ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPSE Fallimento DE IS ZI SR, in persona Richiesta copia studic del curatore dott. Alfredo Branciaroli, elettivamente dal Sig. D'A l per diritti L. ad domiciliato in Roma, via G.Cesare 61 ' presso l'avv. 9-2-01 il Quirino D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. IL CANCELLIERE prof. Osvaldo Prosperi del foro LI 3000 di Pescara giusta CANCELLERIA 1 6/1736 2000 CG069444 delega in atti;
controricorrente - avverso l' ordinanza del Tribunale di Teramo del 2/16.2.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 201 udienza del 06/10/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; L Udito l'avv. Zapparata;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per Generale l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo Risulta dalla narrativa di ricorso e controricorso che il 18.3.97 GI De IC presentava istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della De IC ZI SR per l'importo delle somme mutuate dalla cassa di Risparmio di Teramo e dalla Banca Popolare Abruzzese/Marchigiana alla fallita società, somme pagate dal De IC LI 00 quale terzo datore d'ipoteca a garanzia dei mutui. CANCELLERIA Con decreto del G.D. 11.02.98 l'insinuazione che peraltro riguardava anche altri crediti- veniva accolta;
ma la successiva istanza di liquidazione, proposta 0263406 in data 18.09.98, veniva rigettata con decreto del 2.10.98, che rimetteva la LI 00 liquidazione all'esito del giudizio di revocazione proposto dalla curatela. Su reclamo del De IC, il tribunale di Teramo rilevava, con decreto 2.2.99, che quanto ai crediti di cui alle lett. a, b, c, della predetta istanza 0263407 18.9.98, il reclamante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento 14.4.98 2 برق con cui il G.D., in calce al ricorso per revocazione proposto dalla curatela, ordinava alla curatela di non provvedere all'erogazione; quanto alla liquidazione dei crediti privilegiati ipotecari delle due banche, nei quali il De IC si era surrogato, il reclamo doveva ugualmente essere rigettato perché il De IC aveva già proposto domanda di ammissione tardiva al passivo, per tale credito, ma era incorso in decadenza, avendo omesso di comparire dinanzi al G.D. all'udienza fissata e tale decadenza precludeva la possibilità di riproposizione della medesima domanda, secondo quanto affermato da Cass.
4.11.96 n. 9589. Contro tale decreto, depositato il 16.2.99, ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato alla curatela 1'8.4.99, GI De IC, avanzando sette motivi di censura. Si è costituita, con controricorso notificato il 17.05.99, la curatela intimata. Motivi della decisione Il controricorso della curatela offre una narrativa in fatto sovrabbondante rispetto alle esigenze del presente giudizio. Limitando il richiamo allo specifico, afferma la curatela che in data 22.02.96 il De IC propose domanda di ammissione tardiva al passivo fallimentare della somma di lire 575.166.000 “allegando che la somma richiesta era pari a quella già corrisposta quale fideiussore della stessa società alla Tercas e Spam, in seguito a procedura di espropriazione immobiliare dalle stesse banche promossa con atti di precetto 6.8.87 e concluse con l'aggiudicazione in data 16.4.95"; che il G.D. fissava l'udienza di comparizione davanti a sé, ma il De 3 بر IC non si costituiva né compariva, con le conseguenze di cui all'art. 101 L.F. Successivamente, in data 11.2.98, il De IC presentava altra istanza di ammissione tardiva al passivo fallimentare, sia di altri crediti (lettere A, B, C dell'istanza) sia del predetto credito in surroga (lettera D dell'istanza) ed il G.D., con ordinanza contestuale, ammetteva tutti i crediti e, per quanto qui interessa, anche quello in surroga. La curatela proponeva domanda di revocazione -secondo il ricorrente De IC limitatamente ai crediti di cui alle lettere A, B, C della insinuazione 11.2.98 e, con lo stesso decreto 14.4.98, steso in calce alla domanda di revocazione, con cui fissava l'udienza di comparizione, il G.D. disponeva anche che la curatela soprassedesse, sino all'esito del giudizio di revocazione, dall'esecuzione del decreto impugnato. Il 18.9.98 -prosegue la narrativa della curatela- il De IC presentava istanza con la quale chiedeva al G.D. “di ordinare al Curatore di determinare e quantificare gli importi reclamati con la surroga e di provvedere al successivo pagamento in suo favore" ma il G.D., con provvedimento 2.12.98, rigettava allo stato l'istanza, rimettendola all'esito del giudizio di revocazione. Contro tale provvedimento proponeva reclamo al collegio il De IC ed il tribunale, con il decreto 2/16.2.99 oggetto del presente ricorso per cassazione, rigettava l'impugnazione. Così individuata la situazione processuale, risulta evidente l'inammissibilità del ricorso per carenza di decisorietà del decreto impugnato. 4 برق Infatti, è in discussione il provvedimento con cui viene differita, all'esito di un giudizio pendente, la liquidazione di un credito insinuato al passivo del fallimento della s.r.l. De IC ZI. Il provvedimento non incide quindi sulla sussistenza ed ammissione del credito -discussa in altra sede- ma solo sui tempi del soddisfacimento, ed è pertanto espressione dei poteri ordinatori spettanti -ex artt.25 e 115 L.F. al giudice delegato. Conseguentemente, il provvedimento di rigetto del reclamo, the ha . hoooo palesemente la sola portata ed effetto di confermare il differimento e non 290000 influisce perciò su posizioni di diritto sostanziale del De IC. Del resto, questa Corte ha già ripetutamente affermato che i provvedimenti di riparto -e la richiesta del De IC concreta una istanza di riparto parziale- non sono ricorribili per cassazione, in ragione del loro carattere ordinatorio 4 (Cass. 3470/96; 2199/99). Le censure del ricorrente, che lamenta da un lato che il tribunale non abbia esaminato le questioni poste a fondamento del reclamo (motivi 4, 5, 6) e contesta, dall'altro, la motivazione del decreto basata sulla sua decadenza dal ༣ ཀ diritto di surroga (motivi 1, 2, 3, 7) non possono quindi esser prese in esame. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessive lire 100,000 di cui lire 8.000.000 per onorari. Roma, 6 ottobre 2000 IL Presidente Porth Cons. Btw بر