Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2003, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
, E N O I Z A 5 ее 60 R . T 4 S N 6 I PUBBLICA ITAL 8 - G 9 1 E B / R . 4 NA1 0 / 0 3 L / R 6 A A 2 L D T E U D E B IN NOME DE I I T S R N N T A E I E S S R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E . Oggetto A T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARODott. Alfio - Presidente R.G.N. 12340/98 Cron.1412 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 04/06/02 Dott. Antonio MERONE Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente Sex 41 SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
TE RC;
intimata . N avverso la decisione n. 283/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 Consigliere Dott. Stefano 2404 udienza del 04/06/02 dal -1- MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La contribuente EL EL ha impugnato la cartella esattoriale, notificatale il 18 febbraio 1987, con la quale l'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma aveva iscritto a ruolo a suo carico maggiori redditi per l'anno 1977. La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ed annullava la iscrizione a ruolo in base alla considerazione che la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 27 giugno /7 luglio 1986 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del decreto legge 10 luglio 1982, n.429 (testo che prevedeva, tra l'altro, la definizione agevolata delle liti fiscali), convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, nella parte in cui consentiva la notificazione di accertamenti in pendenza del termine di presentazione delle dichiarazioni integrative. L'Ufficio impugnava sostenendo che come riconosciuto da successiva ordinanza della Corte Costituzionale - quella sentenza non si applicava ai contribuenti che come appunto la EL - non avessero presentato successivamente una rituale dichiarazione integrativa. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado con sentenza in data 8 aprile / 14 maggio 1997, contro cui l'Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso per cassazione.
2. Con ordinanza emessa all'udienza dell'11 ottobre 2001 la Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della signora EL EL, in quanto la prima notificazione era stata effettuata presso lo studio del professionista domiciliatario, ma senza l'indicazione né della domiciliazione né del professionista stesso, e mancava perciò ogni collegamento tra il sito della notificazione e la persona della notificanda. Infine l'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria con allegata la prova della rinnovazione della notificazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione ricorrente eccepisce i vizi di violazione dell'art.36. n.4, del DL.vo n.546/92, di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, e di violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamentava in particolare che sarebbe mancata una motivazione, ancorché succinta, € che la commissione Regionale si era limitata a richiamare una propria precedente decisione, peraltro impugnata.
2. Il ricorso è fondato e va accolto. La sentenza impugnata manca, infatti, di una motivazione effettiva, e non meramente apparente, che consenta di individuare le ragioni della decisione adottata, e perciò di valutarne la correttezza. La sentenza stessa deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti, per un nuovo e esame e per una nuova motivazione, al giudice del merito da individuare in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002. In Presidenten Il Consigliere festensore (dr. Alfio Finpochiaro) (dr. Stefano Monaci) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 21 GEN. 2003. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 5 N. 131 TA ALL : MATERIA TR. VTARIA