CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GU CO nato a [...] il [...] NA OM nato a [...] il [...] IO DO SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO • • • • Inibii@ U I Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato BERTONE PIETRO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di GU CO il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per I' accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4927 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Genova 1'8 luglio 2021, per quanto in questa sede tQ t,-.1,ro rilevare parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Genova il 18 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto RA MA, GI MA e IC SS LI responsabili - tutti - del reato di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, in particolare all'importazione in Italia di droga dalla Spagna (capo A, con MA in posizione apicale), ed inoltre MA di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con oggetto marijuana e hashish (capi E, F, in esso assorbite le contestazioni sub lett. H e K, ed inoltre capi M, P, U, Z, AA, DD, LL e 00) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen., capo UU), GI MA di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con oggetto marijuana e hashish (capi HH, LL, MM e NN) e IC SS LI di una violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con oggetto marihuana e hashish (capo 00), fatti tutti commessi tra il 2016 ed il 2018, e, ritenuta per tutti gli imputati più grave la contestazione sub lett. A) dell'editto, riconosciuta la continuazione con gli ulteriori reati e, limitatamente a UA e a MA, anche con reati accertati con sentenze in giudicato, senza circostanze attenuanti quanto al primo, riconosciute agli altri due le attenuanti generiche, stimate equivalenti rispetto alla recidiva, relativamente a MA, applicata la diminuzione per il rito, ha condannato gli stessi alle pene stimate di giustizia t, gbbene, la Corte di appello ha rideterminato, riducendole, le sanzioni nei confronti di tutti gli imputati, previa disapplicazione, quanto a GUastamacchia, della recidiva ed esclusione della recidiva nei confronti di MA;
con conferma nel resto. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione. 3.11 ricorso nell'interesse di RA MA è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto alla riconosciuta partecipazione dell'imputato ad associazione protesa al narcotraffico. La sentenza non si sarebbe adeguatamente misurata con l'impugnazione di merito, ove si sosteneva la sussistenza non già di un'associazione criminosa ma di un concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., difettando i requisiti 2 (organicità, stabilità, permanenza del vincolo, programma, affectio societatis) che contraddistinguono l'ipotesi ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, richiamandosi più precedenti di legittimità sul tema. I reati-fine nel caso di specie sarebbero estemporanei, occasionali e distanti tra loro nel tempo, ogni volta l'accordo si esauriva e successivamente si stipulava un nuovo accordo;
i singoli episodi di cessione sarebbero, a ben vedere, attività di approvvigionamento autonome rivolte ad un limitato "mercato personale". I Giudici di merito non avrebbero offerto adeguata motivazione, risultando la stessa inadeguata e persino congetturale. Si richiamano passaggi tratti dalle intercettazioni segnalando che ad essi è stato - erroneamente ed illogicamente - attribuito un significato non conforme a quello effettivo. Il comportamento degli imputati, per come emerso dall'istruttoria, non sarebbe conforme al consueto agire degli appartenenti alle organizzazioni criminali: si sarebbe, a ben vedere, in presenza di una pluralità di reati programmati di volta in volta, al di là di un - inesistente - vincolo associativo. I rapporti del ricorrente con gli altri imputati sarebbero non stabili ma occasionali e dettati da mera convenienza;
i soggetti agenti avrebbero finalità distinte e proprie di ciascuno e cercherebbero di raggiungerle agendo "singolarmente" tramite una condotta - sì - unitaria ma limitata al singolo reato, che non dimostrerebbe l'esistenza del vincolo associativo quanto, invece, solo la reiterazione degli stessi reati. Né sarebbe provato il ruolo di vertice del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione illecita di stupefacente (tutti i reati ulteriori rispetto ad A, tranne il capo UU). Non sarebbero state correttamente valutate le prove acquisite (tra cui intercettazioni, scambio di messaggi, contatti telefonici, dichiarazioni di coimputati, accertamenti degli investigatori) risultando, quindi, violato l'art. 192 cod. proc. pen., in riferimento ai reati sub lett. F), K), P), U), Z), AA), DD) e LL). 3.3. Con il terzo motivo RA MA si duole della violazione degli artt. 648-terl cod. pen., 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e di difetto di motivazione in relazione alla contestazione di "autoriciclaggio" (capo UU), di cui difetterebbero i presupposti, non confrontandosi - ad avviso del ricorrente - la sentenza impugnata con le doglianze svolte nell'atto di appello, con particolare riferimento alla contestata condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, condotta che, in realtà, sarebbe insussistente, in quanto il denaro veniva investito per l'importazione dall'estero in Italia della droga. 3 3.4. Tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente con riguardo ai capi sub lett. F) e U) dell'editto. Mancherebbe, infatti, certezza circa la quantità della sostanza, mai sequestrata, e sarebbe fallace il ragionamento dei Giudici di merito, incentrato sulle dichiarazioni del coimputato AL De CA, sulle modalità dell'azione, analoghe ai capi DD), LL) e 00) e sul modello di veicolo impiegato per il trasporto, cioè un capiente furgone. 4. Il ricorso nell'interesse di GI MA è affidato a due motivi: con entrambi si lamenta vizio di motivazione. 4.1. Con il primo motivo si censura contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena-base, che si stima eccessivamente afflittiva. Richiamata la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di un trattamento sanzionatorio più benevolo sul presupposto di una partecipazione all'associazione già sin dalle fasi di costituzione della stessa, si assume che dall'istruttoria sarebbe emerso come MA sia stato un mero trasportatore, un corriere di droga in posizione secondaria Peraltro, i fatti di cui a due tra le imputazioni (capi MM e NN, rispettivamente, del 7 marzo e del 13 aprile 2017) sarebbero emersi solo per avervi fatto riferimento lo stesso MA nel corso di colloqui intercettati dopo i fatti. 4.2. Con il secondo motivo si duole di assenza dell'apparato giustificativo in relazione alla determinazione della pena-base, che si stima eccessiva, con riferimento alla doglianza difensiva circa la tipologia della sostanza stupefacente oggetto dei rati contestati. Pur avendo la DI nell'appello segnalato la necessità di ridimensionare il trattamento sanzionatorio in considerazione della natura leggera (hashish) della droga di cui alle imputazioni, la Corte territoriale non si sarebbe pronunziata sul punto e non si sarebbe determinata in misura prossima al minimo edittale. 5.1. Infine, il ricorso nell'interesse di IC SS LI denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si stima eccessivamente gravoso e noncurante di due elementi favorevoli alla Difesa cioè: a) avere l'imputato ammesso gli addebiti di cui al capo 00); b) ed il problematico contesto sociale e familiare dell'imputato; circostanza che, ove valutate, avebbero potuto condurre alla auspicata rideterminazione della pena in misura pap-tal minimo edittale. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 9 maggio 2024 (la più breve), tutti i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. Si prenda le mosse dal ricorso nell'interesse di RA MA. 2.1. Quanto al primo motivo (con cui si lamenta mancanza di prova circa la esistenza di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, comunque, circa la partecipazione ad essa dell'imputato), l'impugnazione è meramente oppositiva e reiterativa di questioni e di temi già posti e già adeguatamente affrontati e risolti, pur in presenza di doppia conforme;
inoltre, è in rilevante parte costruita in fatto. Si registra, peraltro, adeguata, non illogica e non incongrua motivazione sul capo A) alle p. 49-65 della sentenza impugnata, con cui il ricorso omette un effettivo confronto critico. 2.2. In riferimento al secondo motivo (con il quale si censura la mancanza di prova circa l'esistenza dei reati-scopo, cioè le violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) si osserva che si tratta, anche in questo caso, di prospettazione reiterativa, meramente oppositiva ed in buona parte costruita in fatto. Ed è appena il caso di rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). Inoltre, omette il ricorrente di tenere conto che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di meriti), la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 e successive Sezioni semplici conformi) e che il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di "riscontri" in senso proprio (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica e altro, Rv. 268402; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 5 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447). Si rinviene, in ogni caso, motivazione adeguata, logica e congrua in relazione a tutti i capi ulteriori rispetto a quello associativo (capo A) alle pp.
7-44 della sentenza impugnata: ad essa il ricorso tenta - ma inammissibilmente - di contrapporre una differente ricostruzione dei fatti ed una alternativa valutazione degli stessi. 2.3. Anche in relazione al terzo motivo (con oggetto la dedotta mancanza di prova circa il reato di auto-riciclaggio, sub lett. UU), alle pp. 44-46 della sentenza impugnata la Corte territoriale spiega adeguatamente l'esistenza di ostacoli alla identificazione della provenienza illecita del denaro: comunque, il motivo di ricorso è ulteriormente reiterativo di doglianza già svolta con l'atto di appello e già adeguatamente disattesa. 2.4. Quanto all'ultimo motivo (mancanza della prova dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente con riguardo ai capi sub lett. F e U), si tratta anche in questo caso di mera reiterazione di doglianze già adeguatamente disattese con puntuali argomenti alle pp. 47-48 della sentenza impugnata. In definitiva, l'impugnazione si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che si devono, pertanto, considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e altri, Rv. 243838). 3. Gli ulteriori ricorsi contestano, come si è visto, solo il trattamento sanzionatorio. 3.1. Il primo motivo svolto nell'interesse di GI MA lamenta la eccessività della pena-base in sè. Al riguardo, ha spiegato la Corte di appello (alle pp. 73-74) che l'imputato ha un ruolo di spessore nel sodalizio, avendo partecipato alla costituzione, avendo finanziato l'operazione di cui alla lett. HH) ed avendo partecipato alle ultime due importazioni organizzate dal capo MA dalla detenzione domiciliare: per tali motivi - si legge - viene fissata la pena non già nel minimo edittale (pari a dieci anni), ma in dodici anni di reclusione. Il ricorso è meramente oppositivo, è costruito in fatto ed omette l'effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. 6 3.2. Con il secondo motivo la Difesa di GI MA contesta ulteriormente la eccessività della pena-base, considerato che oggetto del traffico sarebbe droga leggera. E' tuttavia agevole osservare non solo che l'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non distingue a seconda della natura (se pesante o leggera) della sostanza oggetto di traffico ma anche, in ogni caso, che, come già visto in relazione al precedente motivo, si rinviene circa il trattamento sanzionatorio motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità. 4. Quanto, infine, al ricorso nell'interesse di IC SS LI, che, con un unico motivo, denunzia la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, vi è motivazione adeguata, non illogica e non incongrua alle pp. 74-75 della sentenza impugnata, ove, tra l'altro, si dà atto che, quanto al capo A), si parte dal minimo edittale, con riduzione per le attenuanti generiche quasi nel massimo consentito (tenuto conto della fiducia che il capo dell'associazione accorda a LI), e che la confessione in relazione al capo 00) è intervenuta a fronte di una compendio probatorio già significativo, escludendo espressamente il significato di resipiscenza. A ciò il ricorso si limita ad opporre le condizioni personali e familiari dell'imputato, circostanze di puro fatto meramente affermate. 5. Essendo, dunque, i ricorsi manifestamente infondati e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO • • • • Inibii@ U I Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato BERTONE PIETRO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di GU CO il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per I' accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4927 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Genova 1'8 luglio 2021, per quanto in questa sede tQ t,-.1,ro rilevare parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Genova il 18 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto RA MA, GI MA e IC SS LI responsabili - tutti - del reato di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, in particolare all'importazione in Italia di droga dalla Spagna (capo A, con MA in posizione apicale), ed inoltre MA di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con oggetto marijuana e hashish (capi E, F, in esso assorbite le contestazioni sub lett. H e K, ed inoltre capi M, P, U, Z, AA, DD, LL e 00) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen., capo UU), GI MA di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con oggetto marijuana e hashish (capi HH, LL, MM e NN) e IC SS LI di una violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con oggetto marihuana e hashish (capo 00), fatti tutti commessi tra il 2016 ed il 2018, e, ritenuta per tutti gli imputati più grave la contestazione sub lett. A) dell'editto, riconosciuta la continuazione con gli ulteriori reati e, limitatamente a UA e a MA, anche con reati accertati con sentenze in giudicato, senza circostanze attenuanti quanto al primo, riconosciute agli altri due le attenuanti generiche, stimate equivalenti rispetto alla recidiva, relativamente a MA, applicata la diminuzione per il rito, ha condannato gli stessi alle pene stimate di giustizia t, gbbene, la Corte di appello ha rideterminato, riducendole, le sanzioni nei confronti di tutti gli imputati, previa disapplicazione, quanto a GUastamacchia, della recidiva ed esclusione della recidiva nei confronti di MA;
con conferma nel resto. 2.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia, denunziando violazione di legge e difetto di motivazione. 3.11 ricorso nell'interesse di RA MA è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo lamenta violazione di legge (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto alla riconosciuta partecipazione dell'imputato ad associazione protesa al narcotraffico. La sentenza non si sarebbe adeguatamente misurata con l'impugnazione di merito, ove si sosteneva la sussistenza non già di un'associazione criminosa ma di un concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., difettando i requisiti 2 (organicità, stabilità, permanenza del vincolo, programma, affectio societatis) che contraddistinguono l'ipotesi ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, richiamandosi più precedenti di legittimità sul tema. I reati-fine nel caso di specie sarebbero estemporanei, occasionali e distanti tra loro nel tempo, ogni volta l'accordo si esauriva e successivamente si stipulava un nuovo accordo;
i singoli episodi di cessione sarebbero, a ben vedere, attività di approvvigionamento autonome rivolte ad un limitato "mercato personale". I Giudici di merito non avrebbero offerto adeguata motivazione, risultando la stessa inadeguata e persino congetturale. Si richiamano passaggi tratti dalle intercettazioni segnalando che ad essi è stato - erroneamente ed illogicamente - attribuito un significato non conforme a quello effettivo. Il comportamento degli imputati, per come emerso dall'istruttoria, non sarebbe conforme al consueto agire degli appartenenti alle organizzazioni criminali: si sarebbe, a ben vedere, in presenza di una pluralità di reati programmati di volta in volta, al di là di un - inesistente - vincolo associativo. I rapporti del ricorrente con gli altri imputati sarebbero non stabili ma occasionali e dettati da mera convenienza;
i soggetti agenti avrebbero finalità distinte e proprie di ciascuno e cercherebbero di raggiungerle agendo "singolarmente" tramite una condotta - sì - unitaria ma limitata al singolo reato, che non dimostrerebbe l'esistenza del vincolo associativo quanto, invece, solo la reiterazione degli stessi reati. Né sarebbe provato il ruolo di vertice del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione illecita di stupefacente (tutti i reati ulteriori rispetto ad A, tranne il capo UU). Non sarebbero state correttamente valutate le prove acquisite (tra cui intercettazioni, scambio di messaggi, contatti telefonici, dichiarazioni di coimputati, accertamenti degli investigatori) risultando, quindi, violato l'art. 192 cod. proc. pen., in riferimento ai reati sub lett. F), K), P), U), Z), AA), DD) e LL). 3.3. Con il terzo motivo RA MA si duole della violazione degli artt. 648-terl cod. pen., 125, 187 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e di difetto di motivazione in relazione alla contestazione di "autoriciclaggio" (capo UU), di cui difetterebbero i presupposti, non confrontandosi - ad avviso del ricorrente - la sentenza impugnata con le doglianze svolte nell'atto di appello, con particolare riferimento alla contestata condotta di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa, condotta che, in realtà, sarebbe insussistente, in quanto il denaro veniva investito per l'importazione dall'estero in Italia della droga. 3 3.4. Tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente con riguardo ai capi sub lett. F) e U) dell'editto. Mancherebbe, infatti, certezza circa la quantità della sostanza, mai sequestrata, e sarebbe fallace il ragionamento dei Giudici di merito, incentrato sulle dichiarazioni del coimputato AL De CA, sulle modalità dell'azione, analoghe ai capi DD), LL) e 00) e sul modello di veicolo impiegato per il trasporto, cioè un capiente furgone. 4. Il ricorso nell'interesse di GI MA è affidato a due motivi: con entrambi si lamenta vizio di motivazione. 4.1. Con il primo motivo si censura contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena-base, che si stima eccessivamente afflittiva. Richiamata la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di un trattamento sanzionatorio più benevolo sul presupposto di una partecipazione all'associazione già sin dalle fasi di costituzione della stessa, si assume che dall'istruttoria sarebbe emerso come MA sia stato un mero trasportatore, un corriere di droga in posizione secondaria Peraltro, i fatti di cui a due tra le imputazioni (capi MM e NN, rispettivamente, del 7 marzo e del 13 aprile 2017) sarebbero emersi solo per avervi fatto riferimento lo stesso MA nel corso di colloqui intercettati dopo i fatti. 4.2. Con il secondo motivo si duole di assenza dell'apparato giustificativo in relazione alla determinazione della pena-base, che si stima eccessiva, con riferimento alla doglianza difensiva circa la tipologia della sostanza stupefacente oggetto dei rati contestati. Pur avendo la DI nell'appello segnalato la necessità di ridimensionare il trattamento sanzionatorio in considerazione della natura leggera (hashish) della droga di cui alle imputazioni, la Corte territoriale non si sarebbe pronunziata sul punto e non si sarebbe determinata in misura prossima al minimo edittale. 5.1. Infine, il ricorso nell'interesse di IC SS LI denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si stima eccessivamente gravoso e noncurante di due elementi favorevoli alla Difesa cioè: a) avere l'imputato ammesso gli addebiti di cui al capo 00); b) ed il problematico contesto sociale e familiare dell'imputato; circostanza che, ove valutate, avebbero potuto condurre alla auspicata rideterminazione della pena in misura pap-tal minimo edittale. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 9 maggio 2024 (la più breve), tutti i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2. Si prenda le mosse dal ricorso nell'interesse di RA MA. 2.1. Quanto al primo motivo (con cui si lamenta mancanza di prova circa la esistenza di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, comunque, circa la partecipazione ad essa dell'imputato), l'impugnazione è meramente oppositiva e reiterativa di questioni e di temi già posti e già adeguatamente affrontati e risolti, pur in presenza di doppia conforme;
inoltre, è in rilevante parte costruita in fatto. Si registra, peraltro, adeguata, non illogica e non incongrua motivazione sul capo A) alle p. 49-65 della sentenza impugnata, con cui il ricorso omette un effettivo confronto critico. 2.2. In riferimento al secondo motivo (con il quale si censura la mancanza di prova circa l'esistenza dei reati-scopo, cioè le violazioni dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) si osserva che si tratta, anche in questo caso, di prospettazione reiterativa, meramente oppositiva ed in buona parte costruita in fatto. Ed è appena il caso di rammentare che, secondo consolidato orientamento di legittimità, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). Inoltre, omette il ricorrente di tenere conto che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di meriti), la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 e successive Sezioni semplici conformi) e che il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di "riscontri" in senso proprio (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica e altro, Rv. 268402; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 5 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447). Si rinviene, in ogni caso, motivazione adeguata, logica e congrua in relazione a tutti i capi ulteriori rispetto a quello associativo (capo A) alle pp.
7-44 della sentenza impugnata: ad essa il ricorso tenta - ma inammissibilmente - di contrapporre una differente ricostruzione dei fatti ed una alternativa valutazione degli stessi. 2.3. Anche in relazione al terzo motivo (con oggetto la dedotta mancanza di prova circa il reato di auto-riciclaggio, sub lett. UU), alle pp. 44-46 della sentenza impugnata la Corte territoriale spiega adeguatamente l'esistenza di ostacoli alla identificazione della provenienza illecita del denaro: comunque, il motivo di ricorso è ulteriormente reiterativo di doglianza già svolta con l'atto di appello e già adeguatamente disattesa. 2.4. Quanto all'ultimo motivo (mancanza della prova dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente con riguardo ai capi sub lett. F e U), si tratta anche in questo caso di mera reiterazione di doglianze già adeguatamente disattese con puntuali argomenti alle pp. 47-48 della sentenza impugnata. In definitiva, l'impugnazione si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che si devono, pertanto, considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NO e altri, Rv. 243838). 3. Gli ulteriori ricorsi contestano, come si è visto, solo il trattamento sanzionatorio. 3.1. Il primo motivo svolto nell'interesse di GI MA lamenta la eccessività della pena-base in sè. Al riguardo, ha spiegato la Corte di appello (alle pp. 73-74) che l'imputato ha un ruolo di spessore nel sodalizio, avendo partecipato alla costituzione, avendo finanziato l'operazione di cui alla lett. HH) ed avendo partecipato alle ultime due importazioni organizzate dal capo MA dalla detenzione domiciliare: per tali motivi - si legge - viene fissata la pena non già nel minimo edittale (pari a dieci anni), ma in dodici anni di reclusione. Il ricorso è meramente oppositivo, è costruito in fatto ed omette l'effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. 6 3.2. Con il secondo motivo la Difesa di GI MA contesta ulteriormente la eccessività della pena-base, considerato che oggetto del traffico sarebbe droga leggera. E' tuttavia agevole osservare non solo che l'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non distingue a seconda della natura (se pesante o leggera) della sostanza oggetto di traffico ma anche, in ogni caso, che, come già visto in relazione al precedente motivo, si rinviene circa il trattamento sanzionatorio motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità. 4. Quanto, infine, al ricorso nell'interesse di IC SS LI, che, con un unico motivo, denunzia la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, vi è motivazione adeguata, non illogica e non incongrua alle pp. 74-75 della sentenza impugnata, ove, tra l'altro, si dà atto che, quanto al capo A), si parte dal minimo edittale, con riduzione per le attenuanti generiche quasi nel massimo consentito (tenuto conto della fiducia che il capo dell'associazione accorda a LI), e che la confessione in relazione al capo 00) è intervenuta a fronte di una compendio probatorio già significativo, escludendo espressamente il significato di resipiscenza. A ciò il ricorso si limita ad opporre le condizioni personali e familiari dell'imputato, circostanze di puro fatto meramente affermate. 5. Essendo, dunque, i ricorsi manifestamente infondati e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.