Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, la norma di cui all'art. 384 cod. pen. contempla un'esimente ovvero un elemento negativo del fatto-reato, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che intende avvalersene e che, al fine di assolvere all'onere probatorio, non può limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, in riferimento al delitto di falsa testimonianza, aveva escluso la sussistenza dell'esimente invocata in sede di discussione dal difensore, senza che fosse stato allegato alcun timore per la propria libertà o per il proprio onore dall'imputato nel corso del dibattimento).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2014, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
1 40 1/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: Francesco Ippolito Presidente N. sent. sez. 1774 Giorgio Fidelbo UP 25/11/2014 Consigliere Stefano Mogini N. R.G. 48753/2013 Consigliere Consigliere relatore Orlando Villoni Consigliere Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI AL, n. Milano 12.8.1976 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1919/2013 del 20/03/2013 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto;
: udito il difensore del ricorrente, avv. Andrea Righi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 14/07/2011 che aveva condannato RI AL alla pena, condi- zionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) commessa nell'ambito del giudizio n. 14448/07 RG NR celebratosi nei con- 1 d. fronti di colleghi appartenenti alla Polizia Locale di Milano, a loro volta condannati con sentenza divenuta irrevocabile per reati di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e calunnia nonché vio- lenza privata, ingiuria e minacce, queste ultime commesse da uno di essi (NN Napo- litano) ai danni della cittadina ucraina HA LH. Previa analitica ricostruzione dei termini della vicenda oggetto del procedimento originario e comparazione delle risultanze ivi emerse con la deposizione resa in dibattimento dal RI, la Corte territoriale ha stabilito - così confermando le valutazioni del primo giudice - che la re- sponsabilità dell'imputato risultasse comprovata dalle dichiarazioni rese della parte offesa, rite- nute pienamente attendibili e consacrate nella sentenza irrevocabile di condanna a carico degli altri Agenti della Polizia Locale (art. 238 bis cod. proc. pen.). La Corte territoriale ha, infatti, disatteso la tesi difensiva di una cattiva percezione dell'acca- duto posta alla base delle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale, asseritamente confermata dal tenore di altra parte della deposizione, invece valorizzata ai fini dell'affermazio- ne di responsabilità dei colleghi riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti: a parere dei giu- dici d'appello, infatti, l'assenza del movente di voler proteggere i colleghi dalla sanzione pena- le appare del tutto irrilevante, attesa la natura generica del dolo richiesto dall'art. 372 cod. pen. I giudici d'appello hanno, infine, respinto la tesi della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 comma 1 cod. pen., osservando che la stessa non ricorre allorquando lo stato di necessità invocato nella specie il pericolo per il RI di essere a sua volta sottoposto a procedimento - penale per concorso nei fatti commessi dal collega Ag. LI a bordo del furgone da lui condotto abbia trovato nel fatto proprio e volontario del soggetto agente la sua realizzazione, a meno di una rigorosa prova della sua sussistenza, nella specie tuttavia affatto fornita.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce quale come primo motivo la violazione della legge penale riguardo all'art. 372 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, non possono fungere da parametro di veridicità del contenuto della deposizione testimoniale ritenuto falso le dichiarazioni dalla parte lesa, ancorché rese nell'am- bito di un distinto giudizio che ne abbia sancito la credibilità e che sia stato definito con sen- tenza irrevocabile di condanna degli autori dei reati commessi ai suoi danni, a meno che esse non siano accompagnate da riscontri obiettivi esterni. La valutazione riguardante la rilevanza della deposizione deve, inoltre, essere effettuata con riferimento alla situazione preesistente al momento della consumazione del reato (di falsa te- stimonianza) e non ex post, come nel caso di specie. Si deduce, inoltre, illogicità, contraddittorietà e mancanza assoluta di motivazione, in parte anche frutto di evidente travisamento della prova con riferimento all'esatta portata delle di- chiarazioni rese dal RI in sede di deposizione testimoniale. Il ricorrente deduce, infine, violazione di legge penale riguardo all'erronea applicazione dello 2 d art. 384 comma 1 cod. pen. ed al mancato riconoscimento dell'esimente ivi prevista, avendo reso quelle dichiarazioni nel timore di essere a sua volta incriminato per concorso, commissivo od omissivo, nel reato contestato al LI ovvero per omessa denunzia di quanto diretta- mente percepito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Quale primo motivo di censura della decisione impugnata, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen. dove la Corte territoriale ha ritenuto di assumere a para- metro di veridicità del contenuto della deposizione testimoniale ritenuta falsa ma in assenza di riscontri obiettivi esterni le dichiarazioni rese dalla parte offesa HA LH nell'ambito - del distinto giudizio a carico di altri agenti della Polizia Locale di Milano, ancorché il dibatti- mento abbia stabilito l'attendibilità della dichiarante e sia stato definito con sentenza irrevo- cabile di condanna degli autori dei reati commessi ai suoi danni. La propugnata interpretazione dell'art. 372 cod. pen. non convince e deve essere disattesa. Essa postula l'aggiunta nella descrizione delle condotte punite (affermazione del falso, nega- zione del vero, reticenza totale o parziale su ciò che si sa dei fatti oggetto della deposizione) di un parametro di raffronto normativamente stabilito che in realtà la legge non prevede affatto. E' chiaro che, sul piano probatorio, la necessaria fissazione del quadro degli accadimenti atto a fungere da termine di confronto per condurre qualsiasi valutazione della deposizione in ter- mini di verità, negazione o reticenza risulterà fornita da connotati di maggiore stabilità ove ancorata a dati di fatto oggettivi (ad es. un documento di cui sia certa la provenienza ed al- trettanto sicura la genuinità), ma nulla nel dato normativo autorizza ad escludere che detta funzione possa essere svolta dalle dichiarazioni di un altro soggetto, subordinatamente alla ovvia condizione che esse siano state previamente vagliate e giudicate credibili e attendibili secondo gli ordinari criteri di verifica giudiziale. E' quanto accaduto nella fattispecie con le dichiarazioni rese da HA LH, in base alle quali è stata affermata la responsabilità degli agenti della Polizia Locale resisi responsabili dei reati commessi ai suoi danni e che la Corte territoriale ha assunto a parametro di riferimento per la ricostruzione del quadro degli eventi, concludendo per l'impossibilità per l'odierno ri- corrente di avere percepito il relativo accadimento nei termini consegnati alla sua deposizione. La circostanza, inoltre, che credibilità e attendibilità della parte lesa abbiano trovato consa- crazione del distinto giudizio non implica - al di là di qualche impropria considerazione svolta dai giudici d'appello (v. pag. 11 sentenza) - che la valutazione della Corte territoriale sia stata condotta ex post e non al momento in cui il ricorrente percepiva i fatti in via di svolgimento, 3 consistenti nei maltrattamenti e nelle violenza subite dalla ZO da parte dell'Ag. LI all'interno del furgone della polizia da lui condotto. Costituisce, infatti, mero accidente - anche se dal punto di vista accusatorio un indiscutibile elemento di sostegno la circostanza che la celebrazione del giudizio per falsa testimonianza - sia stato celebrato a procedimento originario concluso e definito con sentenza irrevocabile di condanna degli imputati accusati dalla parte offesa. In linea puramente teorica, infatti, nulla avrebbe impedito al PM di esercitare l'azione penale per falsa testimonianza a procedimento originario non ancora definito, con la conseguenza che prima il Tribunale e poi la Corte d'appello avrebbero dovuto assumere quale parametro di raf- fronto della deposizione ritenuta falsa quelle stesse dichiarazioni rese dalla parte lesa non ancora assistite dal connotato di affidabilità conseguito all'esito del distinto giudizio, ciò richie- dendo verosimilmente uno sforzo argomentativo maggiore di quello in effetti sostenuto ma senza alcuna alterazione nella struttura logica del ragionamento probatorio.
3. Il secondo motivo di doglianza sollecita, invece, una nuova valutazione di merito del con- tenuto della deposizione resa dal ricorrente nell'originario giudizio e come tale si rivela inam- missibile in questa sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.). Il dedotto travisamento del tenore delle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dal ricorrente (pagine 16-22 ricorso) mira in realtà a porre in risalto aspetti di essa asserita- mente non valutati o erroneamente apprezzati dalla Corte territoriale, ma come appare del tut- to evidente si è al di fuori dell'ambito concettuale del travisamento della prova di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il travisamento della prova, quale vizio deducibile in cassazione, ricorre, infatti, quando in sentenza è dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie ovvero quando si nega la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti al processo;
non è ravvisa- bile, invece, alcun travisamento nella valutazione delle prove operata dal giudice di merito, che si traduca in una motivata ricostruzione delle vicende processualmente rilevanti: non si ha, cioè, travisamento quando il giudice di merito interpretando le emergenze processuali accetti come corrispondente a verità l'una invece che l'altra descrizione del fatto tra quelle pro- spettate, senza incorrere in vizi logici nell'esporre le ragioni della scelta (Sez. 6, sent. n. 6869 del 03/05/1993, Citrano Liga, Rv. 194598). E ancora, il travisamento della prova è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utiliz- zato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esi- ste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ri- cognizione personale la persona ha indicato IO e non AI) e in detti termini di palese ed in- controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto è ravvisabile in sede di legittimità, ma nulla di tutto ciò ha a che fare con una propugnata ricostruzione degli eventi in modo diverso rispetto a quella operata dal giudice di merito (Sez. 4, sent. n. 29920 del 09/06/2004, 4 d. P.G. in proc. Bonazzi, Rv. 228844).
4. Destituito di fondamento appare anche il terzo motivo di ricorso, concernente l'omesso ri- conoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. Il ricorrente sostiene, sia pure in via subordinata rispetto alla tesi dell'insussistenza del fatto, che a tutto voler concedere, la sua deposizione sarebbe stata imposta dal pericolo di evitare a sua volta di essere incriminato per reati in precedenza commessi, che individua nel concorso morale (art. 110 cod. pen.) o per omissione (art. 40 cod. pen.) nei delitti ascritti al collega LI (violenza privata, ingiuria e minacce) e che sarebbe stato costretto a confessare, deponendo nel senso di averli visti da lui commettere ma di non averne impedito la consu- mazione, richiamando a sostegno la giurisprudenza di questa Corte di legittimità fomatasi sul punto. Ritiene, tuttavia, il Collegio esatto il rilievo della Corte territoriale secondo cui difetta la prova che il ricorrente si sia indotto a deporre il falso per non essere costretto a confessare eventuali reati che riteneva di avere commesso. Nel corso del giudizio di primo grado, invero, nessuna allegazione è venuta in proposito e non è sufficiente la circostanza che in sede di discussione finale uno dei suoi difensori (l'avv. Lorenzo Zirilli, come precisato a pag. 23 del ricorso) abbia evocato la possibilità di un'applica- zione, in via subordinata rispetto alla invocata assoluzione, dell'esimente de qua per ritenere comprovata la situazione all'origine della condotta ascritta al RI. Come, infatti, ha puntualmente rilevato la Corte territoriale poiché la norma di cui all'art. 384 cod. pen. contempla un'esimente ovvero un elemento negativo del fatto reato, la prova della sua ricorrenza è demandata, coma da consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sez. 1, sent. n. 16015 del 09/10/1989, Terlizzi, Rv. 182564; Sez. 1, sent. n. 9210 del 27/05/ 1987, Scardamaglia, Rv. 176581; Sez. 6, sent. n. 10028 del 05/06/1985, Daniele, Rv. 170 900; Sez. 1, sent. n. 2886 del 29/10/1982, Fezza, Rv. 158286; conf. massime n. 179653, n. 177000, n. 175925, n. 171147, n. 167459, n. 177092) all'imputato che intenda avvalersene e non basta ad assolvere a detto onere probatorio la mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, occorrendo l'indicazione di elementi specifici che pongano il giudice in condizione di rilevarne l'applicabilità. Ebbene, poiché costituisce circostanza pacifica (come si ammette implicitamente anche in ricorso, v. pag. 23) che, durante la deposizione resa dinanzi al Tribunale, il ricorrente non abbia non solo mai prospettato l'evenienza di essere a sua volta sottoposto a procedimento pe- nale e/o disciplinare ma neppure mai esternato larvati timori in proposito, si deve concludere per la correttezza delle determinazioni assunte dal giudice d'appello.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.
P. Q. M.
5 rigetta il ricorso e condanna Roma, 25/11/2014 Il consigliere estensore Orlando VilloniOu il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presidente Francesco Ippolito कैडर DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2015/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito