Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., le emissioni possono considerarsi moleste soltanto allorché superino il limite della normale tollerabilità con riferimento alle immissioni che, secondo l'art. 844 cod. civ., il proprietario del fondo non può impedire che provengano dal fondo del vicino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 12497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12497 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 22.9.1999
1.Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Paolo Bardovagni " N.742
3. " Anna Mabellini " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco Riggio " N.16313/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE NN SE n. l'8.5.55 avverso la sentenza 8/2/99 del Pretore di S. Maria Capua Vetere Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa Mabellini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SE Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 8.2.99 il Pretore di S. Maria Capua Vetere dichiarava De NN SE colpevole del reato di cui all'art 674 c.p. "perché, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'azienda denominata "La Sosta" esercente la produzione di mozzarella e derivati, provocava emissioni di fumi pericolosi per la pubblica incolumità mediante combustione di rifiuti speciali". Nella motivazione si precisava che l'imputato in pieno giorno, nel piazzale del suo caseificio distante circa venti metri da gradi edifici abitati, aveva bruciato in un cassone metallico materiali e utensili di plastica, la cui combustione produceva un fumo denso dall'odore pungente che si propagava a notevole distanza. Riteneva "provata l'idoneità offensiva dei fumi prodotti, desumibile dalle esposte circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono le emissioni, dal quantitativo di materie plastiche combuste, dalla riferita nocività e molestia dei fumi prodotti".
II- Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che deduce violazione dell'art. 674 c.p. e carenza della motivazione. Rileva che il criterio al quale il Pretore avrebbe dovuto fare riferimento è quello della normale tollerabilità delle emissioni menzionato dall'art. 844 cod. civ., disapplicato nella sentenza impugnata. III- Il ricorso è infondato.
Il corretto principio di diritto invocato dal ricorrente, relativo all'applicabilità in tema di reato previsto dall'art. 674 c.p. del criterio della normale tollerabilità mediante il quale l'art. 844 cod. civ. regola la materia delle immissioni (in senso conforme Cass. Sez., 21.1.98, Tilli, RV. 209450; Sez. I, 27.1.96, Celeghin, RV. 203502; Sez. I, 26.1.94, Scionti, RV.197722), è stato in concreto osservato nella sentenza impugnata, nella quale le immissioni attuate sono descritte sulla base delle circostanze acquisite con preciso riferimento alla natura del materiale combusto, alla densità e odore pungente del fumo esalato, alla intensità con la quale il fumo stesso raggiungeva i vicini edifici adibiti ad abitazione, al fastidio provocato. L'omessa menzione dell'art. 844 c.p. non ha rilievo nel contesto motivazionale, quando dal medesimo, come nel caso di specie, la verifica del superamento dei limiti della normale tollerabilità risulti comunque attuata con la puntuale descrizione delle caratteristiche e conseguenze delle esalazioni rilevate e con la valutazione delle stesse condotta attraverso parametri rispondenti al criterio adottato dal codice civile.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999