Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P .R. 26/4/198 се 67039 MATERIAN. 131 TA REPUB LIC0 4 4 3 5 / B- S BUTARIA Li- Oggetto: quidazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23600/1999 Presidente 72/1999 Enrico Altieri Consigliere 1573/2000 Mario Cicala Consigliere Giuseppe Falcone 1574/2000 1572/2000 Bruno Spagna Musso Consigliere Cron. lolus Achille Meloncelli Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 25.09.2002 SENTENZA sul ricorso principale n. 23600/1999 proposto dal Ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, e dall'Ufficio del registro di Verona, in per- sona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, sono domiciliati PORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per legge;
CAMPION CIVILE - ricorrenti 67039 N. contro la Car Tre Immobiliare Srl e i signori VA De GN e LL ND De GN;
- controricorrenti -
e sul ricorso incidentale n. 1572/2000 del signor VA De GN, rap- presentato e difeso dall'avvocato VA Fontana, come da procura a mar- 1 M 3338 gine del controricorso e ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via E.Q. Visconti 90; - ricorrente incidentale -
contro
-Ufficio del registro di Verona, in l'Amministrazione finanziaria dello stato persona del Ministro in carica, come sopra rappresentata e difesa;
resistente - sul ricorso incidentale n. 1573/2000 del signor LL ND De GN, rap- presentato e difeso dall'avvocato VA Fontana, come da procura a mar- gine del controricorso e ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via E. Q. Visconti 90; - ricorrente incidentale - contro l'Amministrazione finanziaria dello stato - Ufficio del registro di Verona, in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentata e difesa;
- resistente sul ricorso incidentale n. 1574/2000 della Car Tre Immobiliare srl, rappre- sentata e difesa dall'avvocato VA Fontana, come da procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via E. Q. Visconti 90; - ricorrente incidentale -
contro
-Ufficio del registro di Verona, in l'Amministrazione finanziaria dello stato persona del Ministro in carica, come sopra rappresentata e difesa;
- resistente - M 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 15 ottobre 1998, n. 155/34/98, depositata il 29 ottobre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 25 settembre 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per i contribuenti, l'avvocato Francesco Giuliani, delegato dall'avvo- cato VA Fontana;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il ri- getto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo 1.1. Il 10 dicembre 1999 il Ministro delle finanze notifica ai contri- buenti un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tribu- taria regionale di Venezia 15 ottobre 1998, n. 155/34/98, depositata il 29 ot- tobre 1998, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio del registro di Verona con- tro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Verona n. 588/01/94, che aveva accolto i tre ricorsi dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione n. 912 V 003427 in tema di imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 3 settembre 1991 la Srl Car Tre Immobiliare acquista dai signori Gio- vanni De GN e LL ND De GN un complesso immobiliare con un atto, che viene registrato il 12 settembre successivo, per lire 830.000.000, di cui lire 50.000.000 per la porzione di terreno e lire 780.000.000 per gli im- mobili costituiti da un capannone, privo di rendita catastale, e da un appar- tamento;
M 3 - nell'atto registrato le parti dichiarano di volersi avvalere dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, che estende i criteri di valutazione automatica anche ai trasferimenti di immobili non an- cora iscritti in catasto, a condizione che il contribuente ne faccia richiesta, - il 30 aprile 1994 l'UTE (Ufficio tecnico erariale) di Verona notifica all'ac- quirente l'attestazione di classamento e di attribuzione delle rendite catastali;
- l'Ufficio del registro di Verona notifica, il 28 aprile 1994 ai venditori e il 3 maggio 1994 all'acquirente, la rettifica del valore dichiarato nell'atto di compravendita sulla base delle rendite catastali notificate dall'UTE, portan- dolo a lire 2.009.000.000, e liquida per imposte di registro, ipotecarie e cata- stali, nonché per i relativi interessi lire 150.992.000, mentre liquida per IN- VIM e per i relativi interessi lire 226.110.000; - i tre ricorsi dei contribuenti, previamente riuniti, sono accolti dalla Com- missione tributaria di primo grado di Verona 21 novembre 1994, n. 588/01/94, perché l'Ufficio avrebbe dovuto emettere avvisi di accertamento e non avvisi di liquidazione;
- l'appello dell'Ufficio del registro di Verona è, poi, respinto dalla Commis- sione tributaria regionale di Venezia con la sentenza ora impugnata per cas- sazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia 15 ottobre 1998, n. 155/34/98, oggetto del ricorso per cassazione, è così mo- tivata: - l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, stabilisce che l'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131, si applica anche agli M 4 immobili sprovvisti di rendite, purché si segua una precisa procedura docu- mentale;
nella fattispecie l'Ufficio non mette in dubbio che tale procedura sia stata seguita dai contribuenti;
- l'art. 52.1 DPR 26 aprile 1986, n. 131, esplicitamente fa carico all'Ufficio di provvedere alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento, men- tre l'art. 52.4, cui fa rinvio la norma invocata dai contribuenti, stabilisce che "Non sono sottoposti a rettifica..."; evidentemente si tratta di rettifica a mez- zo avviso di accertamento, come stabilito dal primo comma;
- inoltre, la tesi secondo cui il classamento sarebbe l'atto che tiene luogo del- l'avviso di accertamento condurrebbe a conseguenze inaccettabili: per i con- tribuenti che non adempiono diligentemente la norma invocata sarebbe ri- servata l'emissione di avviso di accertamento, mentre per i contribuenti dili- genti, qualora l'assunto dell'Ufficio fosse accettato, sarebbe sufficiente l'av- viso di liquidazione;
tutto ciò è evidentemente inammissibile;
invece, se- condo il Collegio, nel caso in cui l'invocata valutazione automatica compor- ti, come nella fattispecie un valore superiore al dichiarato, l'Ufficio potrà sottoporre a rettifica il valore dichiarato per gli immobili, ma sempre me- diante un avviso di accertamento motivato;
in altri termini, la procedura di valutazione automatica non può esser un metodo di rettifica del valore del bene, ma rappresenta il limite al di là del quale l'Ufficio può svolgere libe- ramente la sua potestà accertatrice ai sensi degli art. 51 e 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131; nell'ipotesi, perciò, in cui l'Ufficio, avendone la facoltà, decide di rettificare il valore di un immobile in applicazione dei criteri di valuta- ли 5 zione automatica, è tenuto ad emettere un avviso di accertamento e non un semplice avviso di liquidazione.
2.1. Il ricorso principale del Ministro delle finanze è sostenuto con due motivi di censura.
2.2. Il Ministro delle finanze conclude chiedendo che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3.1. I signori VA De GN e LL ND De GN e la Car Tre Immobiliare Srl resistono con altrettanti controricorsi e presentano an- che ricorso incidentale.
3.2. I controricorrenti e ricorrenti incidentali concludono chiedendo che il ricorso del Ministro delle finanze sia rigettato e che sia confermata la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia impugnata per cassazione. Con vittoria di spese. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di censura il Ministro delle finanze ricor- rente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52 DPR 26 apri- le 1986, n. 131, e dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154. 4.2. A sostegno della sua tesi il Ministro ricorrente segnala che la sentenza impugnata sarebbe errata perché i giudici di secondo grado non a- vrebbe compreso la ratio della normativa che si assume violata. Infatti, il privato che sia parte di un contratto di compravendita avente ad oggetto immobili non ancora accatastati e che, ai sensi dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, m. 70, convertito in L.13 maggio 1988, n. 154, chieda di fruire del calcolo forfettario ex art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, ignora il valore che 6 M risulterà dal calcolo con i parametri di legge e conserverebbe, perciò, il po- tere di contestare la rendita che sarà attribuita all'immobile, impugnandola in contraddittorio con l'UTE che determina la rendita, ma non potrebbe respin- gere l'applicazione del metodo di valutazione forfettario che egli stesso ha invocato 4.3. Nei loro controricorsi i contribuenti contestano la tesi, sostenuta dal Ministro ricorrente, dell'illegittimità dell'avviso di liquidazione per vio- lazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154. Essi sostengono, al ri- guardo, che dalla sentenza impugnata risulterebbe la chiara interpretazione letterale dell'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131, che non introdurrebbe una presunzione assoluta, e nemmeno relativa, di valore venale degli immobili e neppure un nuovo criterio di valutazione, ma evidenzierebbe come unico scopo della norma quello di formulare una "vincolo di non rettificabilità" a favore del contribuente che dichiari nell'atto di trasferimento un valore non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la rendita catastale del fabbri- cato per i coefficienti indicati nella norma stessa.
4.4. Il primo motivo del ricorso principale del Ministro delle finanze problema relativo alla necessità che proce- è fondato. Infatti, in ordine dimento di determinazione dell'imposta di registro su atti aventi ad oggetti beni immobili dichiarati ma non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita l'avviso di liquidazione sia preceduto dall'avviso di accertamento, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che gli effetti della rendita ex art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, consistono, tanto nel caso in cui il valore dichiarato sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del cri- M 7 terio presuntivo quanto nel caso in cui esso sia superiore, nel precludere all'Ufficio del registro l'esercizio del potere discrezionale tecnico di valuta- re il valore del bene oggetto dell'imposta e nel vincolare il contribuente al risultato dell'applicazione del criterio automatico del classamento, salva l'impugnazione dell'atto amministrativo presupposto (Corte di cassazione 1° marzo 2002, n. 2973; 1° marzo 2001, n. 2965; 5 giugno 2001, n. 7580; 30 maggio 2001, n. 7410; 25 maggio 2001, n. 7153; 27 novembre 2000, n. 15254; 22 novembre 2000, n. 15091; 28 ottobre 2000, n. 14244; 28 ottobre 2000, n. 14245; 29 settembre 2000, n. 12932; 9 giugno 2000, n. 7906; 24 maggio 2000, n. 6789; 10 aprile 2000, n. 4509; 16 marzo 2000. n. 3046; 27 novembre 1999, n. 13243).
4.5. La riconosciuta fondatezza del primo motivo del ricorso princi- pale del Ministro delle finanze conduce a ritenere che è erronea la decisione del giudice di primo grado, confermata dal giudice di appello, secondo la quale l'avviso di liquidazione dev'essere annullato per la mancata preventiva adozione di un avviso di accertamento.
5. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale rende su- perfluo esaminarne il secondo motivo, con il quale si denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata. 6.1. 1 contribuenti assumono anche la veste di ricorrenti incidentali.
6.2. Con la prima censura i contribuenti denunciano, in sede di ricor- so incidentale, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione del- l'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla legge invim, e dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154. I ri- correnti incidentali adducono, in proposito, una serie di argomentazioni rela- सार 8 tive all'interpretazione che dovrebbe essere data alla normativa citata. A conclusione di tali argomentazioni essi affermano, poi, che con sentenza 21 novembre 1994, n. 587/1/94, della Commissione tributaria di primo grado di Verona, passata in giudicato, la rendita catastale sulla quale l'Ufficio ha li- quidato la maggiore imposta è stata rettificata in diminuzione da lire 32.333.000 a lire 27.090.000, per cui l'avviso di liquidazione sarebbe viziato per il fatto di assumere a base dei propri calcoli una rendita catastale supe- riore a quella definitivamente attribuita. L'eccezione di giudicato esterno, già sollevata fin dal primo grado di giudizio e ignorata dai giudici di merito, merita di essere accolta, fermo re- stando che non possono essere condivise e non meritano, quindi, accogli- mento le argomentazioni in esso addotte a sostegno dell'asserita violazione dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 70, perché esse, sostanzialmente coincidenti con quelle formulate nei precedenti gradi di giudizio e nel con- troricorso, si sono già dimostrate infondate in occasione dell'esame del pri- mo motivo del ricorso principale del Ministro delle finanze (vedasi retro 4.4).
7.1. Con la seconda censura i ricorrenti incidentali lamentano la nul- lità dell'accertamento per assoluta carenza di motivazione e violazione del- l'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla legge invim. Essi chiedono, al riguardo, che nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione volesse considerare l'avviso di liquidazione come avviso di accertamento, esso sa- rebbe assolutamente carente di motivazione e violerebbe l'art. 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131, sia perché esso si limiterebbe ad indicare un valore fi- 9 nale degli immobili senza indicarne la fonte e senza specificare il ragiona- mento attraverso il quale tale valore è stato ricavato sia perché non indiche- rebbe nessuno degli elementi forniti dall'art. 51 come base obbligatoria per la determinazione del valore.
7.2. Il secondo motivo dei ricorsi incidentali è infondato, perché le argomentazioni addotte a suo sostegno coincidono sostanzialmente con quelle che sono state formulate nei precedenti gradi di giudizio e nel
contro
- ricorso e che si sono già dimostrate infondate in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso principale (vedi retro 4.4).. 8. In conclusione, per le ragioni illustrate, riuniti i ricorsi, si deve ac- cogliere il ricorso principale per la fondatezza del suo primo motivo, alla quale è conseguito l'assorbimento del secondo. Inoltre, si deve accogliere, nei limiti indicati in motivazione al punto 6.2, il primo motivo dei ricorsi in- cidentali dei contribuenti, dei quali è, invece, infondata la seconda censura. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Essa, fermo il principio secondo cui è legittimo l'avviso di liquidazione che sia adottato senza previo avviso di accertamento nella de- terminazione dell'imposta di registro su beni immobili dichiarati ma non an- cora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per la quale i contribuenti abbiano chiesto la determinazione del valore come il calcolo automatico, accerterà la legittimità dell'avviso di liquidazione in base al giudicato che si sia eventualmente formato sulla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Verona 21 novembre 1994, n. 587/1/94.
PQM
M 10 la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, accoglie il primo motivo dei ricorsi incidentali, dei quali rigetta gli altri motivi, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tribu- taria regionale della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002. Il Presidente Il relatore ed estensore Mcloucelli DEPOT IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT Oggi 26 MAR. 2003. Osvaldo NI IL CANCELLIERE C1 t Osvaldo Ascanio 11