Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITALIANO02 965 /0 1 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 12023/98 - Consigliere Cron.6213 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANNIBALE, già elettivamente domiciliato in CELEBRINI 2000 ROMA VIA ALBALONGA 23, presso lo studio dell'avvocato 5620 CORSETTI MARIA ANTONIETTA, e da ultimo d'ufficio -1- DI presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CITTADINI PATRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 628/97 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 04/05/98 R.G.N. 2634/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Frosinone Annibale BR, premesso di essere titolare di un'impresa individuale di installazioni idrauliche e termiche e di aver versato all'INPS in data 15.2.1991 la somma di lire 42.826.850, al fine di regolare con il "condono" la sua posizione contributiva per il periodo agosto 1988 agosto 1990, essendogli stato revocato il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione della somma versata, in applicazione della sopravvenuta legge 25 febbraio 1992 n.208, che aveva sanato le situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nel contraddittorio con l'INPS, che affermava la irretroattività della disciplina della citata legge e la operatività della sanatoria da essa introdotta nei soli casi in cui fosse ancora pendente un rapporto debitorio, il Pretore, con sentenza del 25 novembre 1993, accoglieva la domanda. L'Istituto proponeva appello che il Tribunale di Frosinone ha respinto con sentenza in data 4 maggio 1998, ritenendo che il pagamento del condono efficacia estintiva del debito non abbia contributivo, di cui fa salva la contestabilità 3 giudiziaria;
con la conseguenza che, essendo il rapporto tuttora pendente alla data di entrata in vigore della legge n.208 del 1992, doveva ritenersi applicabile la sanatoria dalla stessa prevista. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo al quale resiste il BR con controricorso. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, deduce violazione delle norme sul condono pevidenziale, in particolare dell'art.3 d.
1. n.103 del 1991, convertito, con modifiche, nella legge n.166 del 1991 e vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e c.p.c.). Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.4918 del 1998, assume che, una volta esercitata la facoltà di condono, proprio per la natura agevolativa di tale istituto, l'imprenditore. non ha più spazio per rimettere in discussione un rapporto che, per una sua scelta precisa e assolutamente discrezionale, deve intendersi come definito e agire in giudizio 10 proseguire nell'azione intrapresa) per chiedere l'accertamento negativo del debito estinto e la restituzione delle somme versate. Il ricorso è fondato nei limiti della considerazioni che seguono. La sentenza impugnata ha richiamato a fondamento del proprio decisum due precedenti di questa Corte (Cass. 27 dicembre 1991 n.13958, 16 n.3641) secondo i quali la aprile 1994 presentazione della domanda del c.d. condono previdenziale non implica il contributivo riconoscimento del debito da parte dell'imprenditore, né comporta la rinuncia tacita di questi alla domanda di accertamento negativo del medesimo. Siffatte decisioni tenevano conto della ammissibilità, all'epoca quasi affermata della concordemente giurisprudenza, dalla diapposizione alla domanda di regolarizzazione una riserva di ripetizione subordinata all'esito dell'accertamento giudiziale della insussistenza del debito. Sussisteva, peraltro, in questa materia, un contrasto interpretativo, da parte di altre decisioni negandosi l'apponibilità della riserva alla domanda di condono. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza 15 maggio 1998 n.4918 (successiva alla data di deposito della impugnata sentenza e posta dall'INPS a fondamento del motivo di impugnazione).. Secondo questa sentenza la domanda di condono 5 accolta dall'ente previdenziale fa venir meno ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo, mentre la riserva di accertamento negativo del debito, apposta alla domanda stessa, è priva di effetti (ma non incide sulla validità della domanda di condono). Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che una volta accolta la domanda di condono - la cui presentazione non costituisce una via obbligata ma un' opzione ampiamente discrezionale dell'imprenditore interessato questi non ha più spazio per rimettere in discussione ciò che, per una scelta precisa e per essersi avvalso di agevolazioni introdotte da una legislazione premiale, deve invece essere inteso come definito. Sulla base delle considerazioni svolte le Sezioni Unite ritenevano di dover concludere nei seguenti termini: la domanda di condono accolta dall'ente previdenziale fa venir meno ogni contestazione sulla esistenza del debito contributivo, mentre la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla domanda stessa è priva di effetti, in quanto "vitiatur sed non vitiat"; accolta la domanda, l'interessato ha la possibilità di estinguere la sua obbligazione mediante il versamento del dovuto secondo le agevolazioni previste dalla normativa dei singoli 6 condoni, ma, in caso di decadenza dal beneficio, l'ente potrà agire per il pagamento delle somme originariamente dovute;
deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo che siano effettuati gli adempimenti previsti dalla disciplina sui condoni, mentre, per i giudizi pendenti, se tali adempimenti avvengano in corso di causa, il giudice dovrà dichiarare cessata la materia del contendere, ovvero, nel caso in cui secondo la previsione della legge sul condono, il soggetto obbligato possa avvalersi del pagamento dilazionato, il giudice dovrà limitarsi ad emettere un provvedimento meramente processuale, che non pregiudica la pretesa originaria dell'ente nel caso di decadenza dell'interessato dai benefici del condono. Alla stregua dei principi espressi nella ricordata decisione, il ricorso dell'INPS sarebbe fondato, posto che, alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1992 n.208 (Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti)la domanda di condono era già stata accolta e l'interessato aveva provveduto al pagamento del dovuto;
onde, indipendentemente dalla riserva di accertamento negativo del debito contributivo alla stessa domanda eventualmente 7 apposta, il rapporto debitorio doveva comunque considerarsi estinto, rimanendo per ciò stesso della sopravvenuta sottratto all'applicazione normativa di sanatoria. Senonchè, nelle more del presente giudizio, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con il nono comma dell'art.81 della legge 23 dicembre 1998 n.448 (Misure di finanza pubblica per sviluppo)il qualela stabilizzazione e lo stabilisce testualmente che "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art.4 del decreto legge 28 marzo 1997 n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n.140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". La formulazione adottata dal legislatore, che è tale da rendere evidente il carattere retroattivo della nuova disciplina e la sua applicabilità anche alle domande di condono presentate in forza 8 di provvedimenti legislativi precedenti a quello da essa espressamente considerato, è, altresì, esplicita nel riconoscere la validità della riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono e nell'escludere che la domanda stessa abbia valore di riconoscimento del debito, non precludendo l'apposizione della riserva la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza dell' obbligazione (vedi Cass. 18 agosto 1999 n.8698, 5 aprile 2000 n.4230, 22 aprile 2000 n.5311). La controversia in esame, in quanto originata dall'accoglimento di una domanda di condono presentata in base a un provvedimento normativo ricompreso nella previsione della legge,è anch'essa soggetta alla disciplina dell'art.81, nono comma ' citato. Si rende, quindi, necessario accertare se la presentazione della domanda di condono sulla base delle norme agevolative delle quali in concreto il BR ebbe ad avvalersi, sia stata o meno effettuata con riserva di ripetizione, in quanto solo per il caso di mancata apposizione di una riserva, essendosi estinta l'obbligazione con il versamento del dovuto in epoca precedente quella di entrata in vigore della legge n. 208 del 1992, l'applicazione della relativa disciplina sarebbe da 9 ritenere preclusa, dovendo, invece, nel caso contrario, considerarsi operante. All'accoglimento del ricorso nei sensi sopra precisati consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sì da consentire al giudice del merito i necessari accertamenti di fatto in ordine alla esatta portata della domanda di condono iale (se vi sia o meus riserva di ripetizione) e previdenziale di trazue le relative conseguenze giuridiche. Al giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Roma, è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, comma terso cod. proc. civ.). РОМ La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000 шото вибором Рамешения Il Presidente Il Cons.estensore Shilli 3 0 I 3 A 1 IL CANCELLIERE S 5 D . S , T . A Depositato in Cancelleria O R T N L A , L ' A L 3 O S L 7 B oggi, 1-MAR-2001- E - E I P 8 D S - D IL CANCELLIERE I I 1 S A 1 N T O I Z N N G S E O E S O G P A I G D A M I E E O L , A T O D T R A I E T L R S I T L I D E N G E E D O S R E 10