Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
U785 1/0 1 AN NOM DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Аррасто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente- R.G.N. 7979/99 Cron..18033 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 2874 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti SOLE 24 ORE DELFINO COSTRUZIONI S.r.l. in persona del suo legale IL CANCELLIERE rapp.te p.t. Sig. TAMPELLINI TIZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SETTEMBRINI 30, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato TORNABUONI GIAN GIACOMO, che lo difende unitamente agli avvocati PINZA ROBERTO, BONETTI VITTORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL NO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO, che lo difende unitamente2001 SPINELLI GIORDANO 609 all'avvocato MISEROCCHI LEOPOLDO, giusta delega in -1- M 典 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1193/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Paolo DEL BUFALO, per delega dell'avv. Tornabuoni G.G., depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Leopoldo MISEROCCHI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 ottobre 1987 NO LG convenne la società Delfino innanzi al Tribunale di Forlì, e chiese che fosse condannata al pagamento in suo favore della som- ma di lire 90.388.630, residuo corrispettivo non pagato della costru- zione di alcune villette che gli era stata appaltata, e della esecuzione di altri lavori, denominati "extracapitolato", che gli erano stati appaltati a parte, nel dettaglio specificati. L'attore precisò che nel formulare la sua domanda aveva conteggiato, come corrispettivo di uno di questi ultimi lavori, la som- ma stabilita da una decisione arbitrale;
e che aveva detratto la som- ma nel dettaglio specificata, pari ai risparmi realizzati in corso d'opera rispetto alla previsione del capitolato. La società Delfino si costituì e contestò il conteggio del dovuto proposto da controparte, con particolare riferimento ai detti lavori "extracapitolato"; eccepì poi la inefficacia della allegata deci- sione arbitrale, e chiese che fosse disposta consulenza tecnica per accertare l'entità di tutti i lavori realmente eseguiti da NO Valgi- migli, compresi quelli oggetto del giudizio arbitrale, ed il loro corri- spettivo. NO LG replicò all'eccezione di inefficacia del lo- do con una rinunzia a farlo valere, ed aderì alla richiesta di consulen- za tecnica nei termini proposti da controparte. Tale consulenza venne quindi disposta ed espletata;
ed il Tribunale, sulla scorta di quanto riferito dal perito, accolse la doman- 603/01 da di NO LG come modificata in occasione della precisa- zione delle conclusioni, e condannò la società Delfino a pagargli la somma di lire 208.347.669, con gli accessori di legge. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello della società Delfino. Ha in particolare affermato che a ragione il Tribunale non si era pronunziato sulla natura dell'arbitrato di cui si è innanzi detto, e sulla sua validità ed efficacia, dal momento che entrambe le parti, anche NO LG che l'aveva inizialmente allegato, avevano poi concordemente chiesto che di esso non si tenesse conto nella decisione della controversia;
richiesta alla quale il Tribunale non po- teva non accedere. La Corte territoriale ha poi disatteso la censura con cui la società Delfino aveva sostenuto che le economie realizzate dall'appaltatore in corso erano state maggiori di quelle calcolate dal consulente tecnico di ufficio, le cui indicazioni erano state fatte pro- prie dal Tribunale, osservando che essa si era limitata ad allegare in proposito un suo conteggio, senza fornirne le pezze d'appoggio. La società Delfino ha chiesto la cassazione di tale senten- za per tre motivi. NO LG ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società Delfino cen- sura la sentenza impugnata per non essersi pronunziata sulla natura (rituale o irrituale) dell'arbitrato conclusosi con il lodo allegato da con- troparte, a sostegno di parte della sua domanda, e sulla invalidità, o comunque sulla inefficacia del lodo con cui tale arbitrato si era con- cluso;
denunzia violazione degli art. 1321, 1362 cod. civ., e travisa- mento dei fatti e degli atti processuali. La censura è inammissibile. La ricorrente non ha alcun interesse all'accertamento della natura e della inefficacia di un lodo del quale sia il giudice di primo grado che quello di appello non hanno tenuto affatto conto, acceden- do alle concordi richieste delle parti, e che in alcun modo hanno po- sto a fondamento delle loro decisioni. Con il secondo motivo di ricorso la società Delfino censura la sentenza impugnata per aver affermato che era suo onere provare la maggiore consistenza delle economie che aveva sostenuto essere state realizzate nel corso dell'esecuzione dell'appalto, rispetto a quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio;
e denunzia la vio- lazione degli art. 1218, 1667 e 1668 cod. civ.. Il motivo è infondato. L'entità dei lavori eseguiti in economia, e dei risparmi rea- lizzati è stata determinata dal consulente tecnico di ufficio, ed il giu- dice del merito ha recepito le sue indicazioni, avendole ritenute con- divisibili. 3 La ricorrente ha censurato tale accertamento del consu- lente tecnico, sostenendo che i lavori eseguiti in economia, e dunque che i risparmi realizzati, erano stati maggiori, giusta conteggio che ha allegato. Per dar corpo alla sua critica, e per renderla verificabile, avrebbe dovuto non soltanto compilare un conteggio, ma dar conto della sua esattezza, indicando nel dettaglio i riscontri contabili, e se del caso allegandoli. Si è invece limitata a contrapporre alle valutazioni del con- sulente tecnico, recepite dal giudice del merito, sue diverse valuta- zioni, senza dimostrarne l'esattezza. Con il terzo motivo del suo ricorso la società Delfino af- ferma che all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado NO LG ha modificato la sua originaria doman- da, non solo per ciò che concerne il petitum, ma anche la causa pe- tendi, ossia ha proposto una inammissibile domanda nuova;
e de- nunzia violazione di non meglio specificate norme processuali. La censura è inammissibile. La società Delfino non ha formulato, nello scorcio del giu- dizio di primo grado, la surriferita eccezione. Il giudice di primo grado di è pronunziato sulla domanda come da ultimo formulata da NO LG, e nessuna censura ha proposto al riguardo la società Del- fino con l'appello. : Con il motivo di ricorso in esame viene dunque censurata la sentenza di primo grado, non quella pronunziata dal giudice dell'appello. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società Delfino a rifondere a NO LG le spese del giudizio di legittimità, che 1651000, oltre lire 12.000.000 per onorari. liquida in lire Roma, 6 aprile 2001 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) L'estensore (Carlo Cioff) V.J Carlo W IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 GIU, 2001 IL CANCELLIERE C1 Roma 109T 250.0001 458T 10000 TOT: 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data1 2 MOG. 2004rie .
4. an 14491 147.77 (euro CENT [XR/77__) LIPPO) Xudiziari