Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 14997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14997 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA BBLICA ITALIANA BOLLO, DI REGISTRO DA OGNI ALTRA TASSA 6 marzo 1987 ? IN NOME DEL POPOO ITAL ANO1 4997 /03 + (Art:19 Legge A CORTE SUPREMA DI DIVORZIO SEZIONE PRIMA CIVILE ASSEGNAZIONE DEL 40% DEL T.F.R. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 25046/00 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.30425 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 05/03/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 16, presso l'avvocato RAFFAELE CARAVELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DR PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso l'avvocato DANIELE FERLITO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2003 controricorrente 552 avverso la sentenza n. 2748/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LAMICELA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato FERLITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 16.4.1994 IT OS chiedeva al Tribunale di Roma dichiararsi cessati gli effetti civili del ma- trimonio da lui contratto con PI LA. Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva di- chiarava cessati gli effetti civili del matrimonio con- tratto dalle parti e successivamente, con sentenza de- finitiva, liquidava in favore della moglie la somma di £ 1.200.000 al mese a titolo di mantenimento, mentre respingeva la domanda proposta dalla LA di attri- buzione a lei stessa di una quota del T.F.R. percepito dal OS. Avverso tale sentenza proponeva appello PI LA, limitatamente alla richiesta di attribuzione 2 di una quota del T.F.R. percepito dall'ex marito. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 23.8.2000 accoglieva 1' appello e liquidava in favore della LA una quota pari al 40% del T.F.R. perce- pito dal OS, riferito a trenta anni di matrimonio. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi IT FO- schi. Resiste con controricorso PI LA. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis L. 898/1970. Rileva il ricorrente che il richiamato art. 12 bis prevede il dirito del coniuge a percepire una quota del T.F.R. dell'altro coniuge solo se concorrono tre condi- zioni: a) esistenza di una pronuzia di divorzio;
b) titolarietà, da parte del richiedente, di un as- segno divor zile, ai sensi dell'art. 5 L. n 898/1970; c) mancato passaggio a nuove nozze del richiedente. Nel caso in esame il OS ha percepito il tratta- mento di fine rapporto prima che venisse pronunziata fra le parti sentenza di cessazione degli effetti civi- li del matrimonio dalle parti stesse contratto e prima 3 che la LA fosse divenuta titolare dell'assegno divorzile, sicchè la domanda della LA avrebbe do- vuto essere respinta. Diversamente decidendo la Corte di appello ha rico- nosciuto il diritto alla percezione di quota del T.F.R. A anche al coniuge separato ma non ncora divorziato in netto contrasto con la lettera dell' articolo 12 bis L. 898/1970. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte suprema ha già precisato che l'art. 12 bis richiamato va interpretato nel senso che il di- ritto alla percezione di una quota del T.F.R. spetta al coniuge richiedente anche prima della pronunzia della sentenza di divorzio purchè il T.F.R. sia stato corri- sposto all'altro coniuge successivamente alla proposi- zione della domanda di divorzio. (Cass. civ. sez. I 7.6.1999 n 5553; Cass. civ. sez. I 27.6.1995 n 7249). A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare con- tinuità, non avendo il ricorrente svolto argomentazioni diverse da quelle già esaminate nelle indicate senten- ze, sicchè il primo motivo va respinto. Con il secondo motivo la difesa di IT OS de- duce la presenza di un errore materiale nell'impugnata sentenza. Assume che la Corte territoriale ha erroneamente 4 indicato in £ 298.094.439 la somma percepita dal OS a titolo di T.F.R., senza considerare che tale somma era al lordo delle ritenute erariali sicchè la somma effettivamente percepita ammontava a £ 186.176.255 e su tale somma dovevano essere effettuati i conteggi. effettivamenPertanto il 40% efettivamente spettante alla Calan- dra sarebbe di £ 54.486.343 e non di £ 91.721.365. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero, a prescindere dal considerare che la Corte di appello ha specificamente precisato che la somma di L £ 298.094.439 presa in considerazione era al netto del- le ritenute sicchè la prospettazione del OS resta o n un mero assunto di parte, va considerato che la censura y in esame integra un motivo di merito non deducibile nel giudizio di legittimità, posto che la Corte suprema non può procedere direttamente all'esame degli atti. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di legittimità, di cui euro 100/00 per esborsi, euro 2000/00 per onorari, 01- tre alle spese generali ed agli accessori come per leg- ge. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 5.3.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Adamo Giovanni Losavio Elaars Mario Adam IL CANCELLIERE Somenico Markalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 1} = 8011 2003 A IL CANCELL 6