Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10341 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
0267672 1 0341 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN A IN NO I 6 8 E 5 R 9 N . 1 A / O N 4 I T - / Z ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U 6 B A 2 B Oggetto . R Sezion _aria . I L R T . R L S P I T . A Michele CANTILLO G - Presidente D . E B L E R A D T A 1 S A D 3 Enrico PAPA Consigliere I N 1 E R E S E T I T N A E A Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere R.G.N. 642/00 S M E Consigliere Cron. 2:357 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente Ud. 16/03/01 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FALL IST PITAGORA SRL, in persona del Curatore pro E tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO N O E ZI L A S I S POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA GIOIA V A I C I C D CONTE, difeso dall'avvocato ROBERTO VILARDO, giusta E A M N E R P 2 O procura a margine;
U I S 7 P E T 6 M R 7 ricorrente A S 6 .
contro
N MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD PALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente la sentenza n. 169/98 della Commissione 2001 avversO 520 tributaria regionale di PALERMO, depositata il M -1- 13/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato CONTE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RGN 642/98 Svolgimento del processo 1. Il 9 novembre 1982 viene notificato all'Istituto Pitagora srl l'avviso di accertamento n. 122/82 con cui l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo rettifica il reddito imponibile IRPEG e ILOR 1980 da lire 11.494.000 a lire 475.222.000. 2. Il 10 gennaio 1983 la società ricorre alla Commis- tributaria di primo grado di Palermo chiedendo che sione sia riconosciuta la validità dell'istanza integrativa e che sia annullato l'avviso di accertamento impugnato.
3. Con decisione numero 6225 del 16-17 luglio 1987, depositata il 17 luglio 1987, la Commissione tributaria di primo grado rigetta il ricorso perché nessuna valenza può essere attribuita alla domanda di condono semplice presen- ricono-tata dalla società ricorrente né possono essere sciuti i costi sostenuti né i minori ricavi per rette non riscosse, mancando al riguardo una qualsivoglia prova.
4. La sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Palermo è oggetto di comunicazione da parte della Segreteria l'11 luglio 1988 ed è ricevuta dalla società il 14 luglio 1988. 5. Avverso tale decisione propone appello la società con atto depositato il 24 ottobre 1988, con il quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e la ridetermina- zione dell'imponibile.
6. L'appello dichiarato inammissibile dalla Commis- sione tributaria regionale di Palermo con sentenza 21 otto- bre 1998, n. 169/98, depositata il 13 novembre 1998 e così motivata: è regola fondamentale, che presiede il sistema delle impugnazioni, l'esigenza di immutabilità delle pro- nunce e di non procrastinazione della pendenza dei procedi- menti al fine di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici sui quali le pronunce hanno incidenza;
al fine di concretizzare i predetti principi, l'articolo 12, comma 1, lettera i) decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, ha soppresso il riferimento all'inapplicabilità dell'articolo 327, comma 1, codice di procedura civile, sicché è applica- bile al 26 agosto 1996 la regola generale dell'articolo 49 legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale decreto estende alle sentenze delle commissioni tributarie la rego- la di cui al Titolo III, Capo primo, del Libro II del codi - ce di procedura civile, e quindi, la norma prevista dal- l'articolo 327, comma 1, codice di procedura civile;
tali principi sono di tutta evidenza, se appena si considera che le disposizioni degli art. 221 25 e 38, DPR 26 ottobre concernenti l'impugnazione delle sentenze1972, n. 633, tributarie, là dove fissano il termine di giorni 60 dalla loro notificazione o comunicazione del dispositivo, debbono integrarsi con la regola contenuta articolo 327, comma 1, codice procedura civile;
ragion per cui nelle ipotesi in cui nessuna delle parti in causa provveda alla notificazio- ne della sentenza, deve applicarsi l'articolo 327 del codi - ce di procedura civile;
nella fattispecie, posto che la de- cisione dei primi giudici è stata depositata il 17 luglio 1987, dal 18 luglio 1987, cui vanno aggiunti giorni 92 per la sospensione feriale dei termini (giorni 46 per la SO- spensione operante nell'anno 1987 più giorni 46 per quella operante nel 1988), deve computarsi l'anno (17 ottobre 1998) entro il quale doveva spiegarsi l'impugnativa. srl ricorre Fallimento dell'Istituto Pitagora7. Il per cassazione adducendo due motivi di censura.
8. Il Ministero delle finanze resiste con controri- corso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso l'Istituto Pitagora srl fa valere la violazione e la falsa applicazione degli articoli 22, 25 e 38 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, e del- l'articolo 74 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La censura si basa sulla considerazione che le citate di- sposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 636, da un lato, prevedono che la proposizione dell'appello contro la sen- tenza tributaria di primo grado può essere effettuata nel termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione della sentenza ○ dalla comunicazione della Segreteria (articolo 22), e, dall'altro, prevedono l'applicabilità al processo tributario solo del Libro I cpc, cioè degli articoli 1-162 cpc. Inoltre, tali norme sarebbero rimaste in vigore ai sensi degli art. 74 e 72 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fino al 31 marzo 1996. In sostanza il ricor- rente sostiene che l'art. 327 cpc non sarebbe applicabile al processo tributario nel regime previgente al primo apri- le 1996. Allo stesso risultato mira il secondo motivo di appel- 10, con il quale si tende a dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 327 cpc in base agli articoli 12 e 14 delle Di- sposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice ci- vile. Tenuto conto dell'identità oggettiva dei due motivi e della loro formulazione, essi possono essere esaminati con- giuntamente.
2. I motivi sono infondati perché il termine per la proposizione dell'appello del processo tributario era di- sciplinato anche nel regime previgente al 1° aprile 1996, cioè prima dell'entrata in vigore del DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, dall'art. 327 cpc. In questo senso è costante la giurisprudenza della Corte di cassazione. Nel caso di specie la sentenza della Commissione tri- butaria di primo grado è stata depositata il 17 luglio 1987, mentre l'appello della società ricorrente è stato proposto il 24 ottobre 1988, cioè dopo la scadenza del ter- mine di impugnazione di un anno previsto dall'art.327 cpc, che, tenuto conto del periodo feriale sia del 1987 sia del 1988, era scaduto il 17 ottobre 1988. 3. Alla soccombenza seguono le spese processuali, che sono liquidate come da dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorren- te al pagamento delle spese processuali per £ 5.150.000 (cinque milioni e cinquecentomila), di cui £ 5.000.000 per onorari e £ 150.000 per spese, debito. Così deciso in Roma il 16 marzo Il relatore Autonall IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista oltre alle spese prenotate a 2001 Il pre DEPOSITATO SITATOLOG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C. Innocenzo Battista E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 4 R A / . I T 6 N S 2 R I . A G R . B E T P . . R U L D L B A L I A E D . R D B T I E A S A T T I N N E 1 R S E 3 E S I 1 E T A . A N M